Link correlati
Delitti contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.)
Bigamia
Supposizione o soppressione di stato
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni
Argomenti correlati:
Maltrattamenti in famiglia e problemi di concorso
Maltrattamenti in famiglia e famiglia di fatto
In quanto reato abituale, il delitto di maltrattamenti in famiglia implica, come detto, la sussistenza di cesure temporali tra i singoli episodi di maltrattamento. Ove, però, sussista un lungo lasso di tempo tra diverse serie di maltrattamenti, potranno ravvisarsi più reati avvinti dal vincolo della continuazione, ex art. 81, comma 2 cp.
Numerose le questioni che si sono poste all'attenzione della Suprema Corte; in particolare si segnalano i profli relativi al concorso tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e i delitti eventualmente integrati dai singoli episodi di maltrattamento e quellor elativo all'estensibilità del precetto penale di cui all'art. 572 cp alla famiglia di fatto.
Maltrattamenti in famiglia, assorbimento o concorso di reati con le singole forme di maltrattamento? il caso della riduzione in schiavitù
i maltrattamenti in famiglia non assorbono il sequestro di persona....
Non è configurabile il rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di sequestro di persona, giacché sono figure di reato dirette a tutelare beni diversi e poi, l'uno, è integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psicofisici ai danni di famigliari e, l'altro, da quella di privare taluno della libertà personale.
...ma la riduzione in schiavitù assorbe il disvalore dei maltrattamenti
Le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, ed implicano il maltrattamento del soggetto passivo, a prescindere dalla percezione che questi ne abbia, sicché non può ritenersi, in ragione del principio di consunzione, il concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia.
Maltrattamenti in famiglia e problemi di concorso
Maltrattamenti in famiglia e famiglia di fatto