Maltrattamenti in famiglia

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Delitti contro la famiglia (artt. 556-574 c.p.)

Bigamia

Incesto

Supposizione o soppressione di stato

Alterazione di stato

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

Art. 572 Maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorita', o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni

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Maltrattamenti in famiglia e famiglia di fatto

Il delitto dei maltrattamenti in famiglia è previsto dall'art. 572 cp e punisce chiunque maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o al medesimo affidata. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni ma se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima la pena prevista per i maltrattamenti in famiglia è aumentata da quattro a sette anni (per le lesioni gravi) o da sette a quattodici anni (per le lesioni gravissime)
L'elemento materiale del delitto è costituito dai maltrattamenti che si devono perpetuare nel tempo pur non essendo a tal fine richiesta la continuatività della condotta. In tale prospettiva il delitto dei maltrattamenti in famiglia si caratterizza proprio per la natura di reato abituale, integrato, cioè, dalla ripetizione di singoli fatti di maltrattamento offensivi dell'onore e dell'incolumità fisica del soggetto passivo ad intervalli di tempo. Non è neppure requisito indefettibile del delitto quello che i singoli fatti di maltrattamento costituiscano di per sè reato (percosse, ingiurie o lesioni) in quanto il proprium del rato è integrato proprio dalla ripetizione della condotta idonea, in relazione alla sua ripetitività, a recare nocumento all'integrità psico fisica del familiare destinatario dei maltrattamenti medesimi.
In quanto reato abituale, il delitto di maltrattamenti in famiglia implica, come detto, la sussistenza di cesure temporali tra i singoli episodi di maltrattamento. Ove, però, sussista un lungo lasso di tempo tra diverse serie di maltrattamenti, potranno ravvisarsi più reati avvinti dal vincolo della continuazione, ex art. 81, comma 2 cp.
Numerose le questioni che si sono poste all'attenzione della Suprema Corte; in particolare si segnalano i profli relativi al concorso tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e i delitti eventualmente integrati dai singoli episodi di maltrattamento e quellor elativo all'estensibilità del precetto penale di cui all'art. 572 cp alla famiglia di fatto.

 

Maltrattamenti in famiglia, assorbimento o concorso di reati con le singole forme di maltrattamento? il caso della riduzione in schiavitù

i maltrattamenti in famiglia non assorbono il sequestro di persona....

Cassazione Penale  Sez. I del 02 maggio 2006 n. 18447
Non è configurabile il rapporto di specialità tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di sequestro di persona, giacché sono figure di reato dirette a tutelare beni diversi e poi, l'uno, è integrato dalla condotta di programmatici e continui maltrattamenti psicofisici ai danni di famigliari e, l'altro, da quella di privare taluno della libertà personale.

 

...ma la riduzione in schiavitù assorbe il disvalore dei maltrattamenti

Cassazione Penale  Sez. VI del 12 dicembre 2006 n. 1090
Le condotte costitutive della fattispecie criminosa di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù hanno in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, ed implicano il maltrattamento del soggetto passivo, a prescindere dalla percezione che questi ne abbia, sicché non può ritenersi, in ragione del principio di consunzione, il concorso con il reato di maltrattamenti in famiglia.


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