Percosse

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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)

Omicidio

Omicidio del consenziente

Istigazione o aiuto al suicidio

Lesione personale

Omicidio preterintenzionale

Rissa

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose

Omissione di soccorso

Ingiuria

Diffamazione

Ritorsione e provocazione

Sequestro di persona

Arresto illegale

Abuso autorita'

Violenza, minaccia, abuso d'autorità

Corruzione di minorenne

Violenza sessuale di gruppo

Violenza privata

Minaccia

Violazione di domicilio

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza

Rivelazione di segreto professionale

Art. 581 Percosse

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

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