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Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-360 c.p.)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
Malversazione a danno dello Stato
Concussione
Corruzione atti ufficio
Corruzione in atti giudiziari
Istigazione alla corruzione
Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale
Resistenza a un pubblico ufficiale
Usurpazione di funzioni pubbliche
Abusivo esercizio di una professione
Turbata liberta' degli incanti
Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture
Frode nelle pubbliche forniture
Esercente servizio pubblica necessita'
Art. 357 Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1). (1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.