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Delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498 c.p.)
Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori
[I]. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato [348], ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 euro a 929 euro (2).
[II]. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni indicati nella disposizione precedente (3).
[III]. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (4).
(1) Le parole da «Chiunque» a «distintivi» sono state sostituite alle parole «Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi», in sede di conversione, dall'art. 1-ter2d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modif., in l. 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) L'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alla pena della «multa da lire duecentomila a due milioni» dall'art. 431ad.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att.
(3) Comma modificato dall'art. 431b d.lgs. n. 507, cit.
(4) Comma così sostituito dall'art. 431c d.lgs. n. 507, cit