Usurpazione

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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)

Furto

Rapina


Estorsione

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Danneggiamento

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici


Ingresso abusivo nel fondo altrui


Truffa

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Insolvenza fraudolenta

Circonvenzione incapace

Usura

Appropriazione indebita


Ricettazione

Riciclaggio

Art. 631 Usurpazione

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (1).

(1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

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