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Delitti contro il patrimonio (artt 624- 649 c p)
Furto
Rapina
Estorsione
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
Danneggiamento
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
Ingresso abusivo nel fondo altrui
Truffa
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Insolvenza fraudolenta
Circonvenzione incapace
Usura
Appropriazione indebita
Ricettazione
Riciclaggio
Art. 631 Usurpazione
Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (1).
(1) Articolo cosi' sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.