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Delitti contro la persona (artt. 575-623 bis c.p.)
Istigazione o aiuto al suicidio
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
Rivelazione di segreto professionale
Art. 609 bis Violenza sessuale
[I]. Chiunque [609-septies4 nn. 2-3] con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni [609-nonies; 38 c.p.p.] (2).
[II]. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto [609-quater, 609-sexies, 609-decies];
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona [609-septies].
[III]. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 16 l. n. 66, cit.
(2) Per un'ipotesi di aumento della pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104.
Istituti processuali:
Procedibilità: A QUERELA DI PARTE; UFFICIO (ipotesi di cui all'art. 609-septies4)
Competenze: TRIBUNALE collegiale
Arresto: OBBLIGATORIO
(primo e secondo comma); FACOLTATIVO (terzo comma)
Fermo: CONSENTITO
Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO
Altre misure cautelari personali: CONSENTITE
(3° comma, v. 282-bis6 e 2882 c.p.p.)