La questione relativa all'ammissibilità del ricorso alla procedura monitoria sulla base delle attestazioni dei propri funzionari da parte di Inarcassa (e degli altri enti di previdenza privatizzati)
Risulta che Inarcassa ha avviato recentemente e su larga scala un'attività di recuperto dei propri (ritenuti) crediti contributivi mediante ricorsi per decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 635, comma 2, nei confronti di (ritenuti) debitori e sulla base dei attestazioni dei propri funzionari aventi ad oggetto i (ritenuti) crediti, sia a titolo di contributi, sia a titolo di sanzioni.
L'istanza di decreto ingiuntivo è poi avanzata con l'ulteriore richiesta di concessione della provvisoria esecuzione in quanto vi è norma generale che prevede la provvisoria esecutività dei decreti concessi che abbiano ad oggetto contributi previdenziali obbligatori.
Ora, l'iniziativa intrapresa, pur avendo ricevuto il generalizzato avallo da parte dei giudici aditi, non sembra in linea con quanto previsto dall'art. 635 c.p.c. che, al comma 2, prevede "Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti".
La rubrica dell'art. 635 c.p.c. fa, infatti, riferimento ai crediti dello Stato e degli enti pubblici e pacificamente Inarcassa non rientra nel novero di tali enti essendo un ente privato.
L'art. 635 c.p.c., comma 2, in virtù del quale Inarcassa ha avanzato istanza di ingiunzione sulla base di un accertamento effettuato dall'ufficio a firma del proprio funzionario, fa riferimento ai crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459 c.p.c.; ne consegue che l'art. 459 c.p.c. ora abrogato, in quanto richiamato dall'art. 635 c.p.c. è entrato a farne parte nel suo contenuto precettivo e prevedeva "Si osservano le disposizioni del presente capo nei processi relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro industriale e agricolo, alle malattie professionali, agli assegni familiari e ad ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429".
A sua volta, l'art. 429 c.p.c., richiamato dall'art. 459 c.p.c. contemplava: 1) rapporti di lavoro e di impiego che sono o possono essere disciplinati da contratti collettivi o da norme equiparate; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria e di piccola affittanza; 3) rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, che dalla legge non sono devoluti ad altro giudice.
La possibilità di avvalersi della procedura di cui all'art. 635, comma 2 c.p.c., va, dunque, riferita, sotto il profilo oggettivo, ai soli crediti contributivi che si riferiscono ai rapporti dell'art. 429 c.p.c. ora abrogato e i crediti contributivi di Inarcassa non traggono origine da tale tipo di rapporti.
Tale interpretazione, peraltro, risulta in armonia con la rubrica dell'articolo che si riferisce ai crediti dello Stato e degli enti pubblici in quanto gli enti che gestiscono i sistemi di previdenza relativi ai rapporti di cui all'art. 429 c.p.c. ora abrogato sono effettivamente enti pubblici mentre Inarcassa non lo è.
D'altronde la natura pubblica dell'ente rende anche ragionevole la possibilità di concedere l'ingiunzione sulla base di una mera autodichiarazione del creditore attestante il credito tenuto conto delle responsabilità penali che incombono sul funzionario pubblico che attesti circostanze difformi dal vero.
Inoltre, sotto il profilo dell'opportunità, val la pena sottolineare che la concessione del decreto ingiuntivo sulla base di una scarna attestazione del funzionario (peraltro con clausola di provvisoria esecuzione) compromette anche le possibilità difensive del professionista in sede di opposizione, il quale potrebbe anche non sapere da che cosa originino le pretese azionate monitoriamente e potrebbe, quindi, essere costretto a difendersi alla cieca.
Nella fase di opposizione dovrebbe, quindi, necessariamente concedersi un ulteriore termine, a seguito dell'eventuale costituzione dell'ente previdenziale, al debitore (convenuto in senso sostanziale ma ricorrente in senso formale) per controdedurre una volta che l'ente abbia definitivamente chiarito i titoli delle proprie pretese creditorie.
Ciò mediante una necessaria forzatura delle norme del codice di rito che regolano il processo previdenziale; forzatura che potrebbe essere evitata se non fossero concessi decreti ingiuntivi sulla base di mere autodichiarazioni di un creditore privato.