Pensioni architetti focus sulle pensioni d'invalidità e d'inabilità

Deve preliminarmente ricordarsi che il sistema previdenziale di Inarcassa è stato completamente ridisegnato dalla riforma del 2012. Il presente articolo è conservato solo in chiave di ricostruzione storica dell'evoluzione normativa collocandosi nel periodo temporale ante 2010 

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(artt. 4, 5 e 6 della L. n. 6/1981; artt. 25, 27, 28 e 29 dello Statuto)

La pensione d'inabilità in favore d'ingegneri e architetti viene corrisposta, su domanda, nel caso in cui l'iscritto, a causa di malattia o infortunio sopraggiunti, risulti permanentemente inabile all'esercizio dell'attività professionale.
I requisiti per la concessione ad ingegneri o architetti della pensione d'inabilità sono l'aver maturato almeno due anni di iscrizione e contribuzione ad Inarcassa. Si prescinde da tale requisito contributivo minimo qualora l'inabilità consegua ad infortunio.
La pensione d'inabilità per architetti e ingegneri si calcola con le stesse regole della pensione di vecchiaia ma l'anzianità viene maggiorata di dieci anni fino a raggiungere la massima anzianità contributiva di 35 anni.
La maggiorazione convenzionale viene concessa a condizione che l'architetto o l'ingegnere beneficiario del trattamento non godano di redditi propri superiori ad un determinato limite (nel 2008 tale limite è pari a 24.150,00).
Il beneficio della maggiorazione convenzionale è subordinato, dunque, al possesso di una determinata situazione reddituale e la permanenza della situazione reddituale è condizione per il mantenimento del beneficio, sicchè l'architetto o l'ingegenre beneficiario dovrà dimostrare l'entità media dei propri redditi ogni tre anni.
La concessione della pensione d'inabilità è subordinata alla cessazione dell'attività professionale da parte dell'architetto o dell'ingegnere ed alla cancellazione dall'Albo professionale.
La decorrenza del trattamento è dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Entro i dieci anni dalla concessione della pensione d'inabilità, Inarcassa può sottoporre a controllo il beneficiario onde verificare la permanenza della situazione inabilitante. La mancata sottoposizione al controllo determina la revoca del beneficio.
La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. E' necessario il possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità contributiva nel caso in cui l'invalidità consegua ad infortunio. L'infermità e/o il difetto fisico e mentale possono preesistere all'iscrizione purchè vi sia stato aggravamento in costanza di iscrizione.
La misura della pensione d'invalidità è pari al 70% della corrispondente pensione d'inabilità.
Inarcassa, per le pensioni d'invalidità non dichiarate non revisionabili, accerta ogni tre anni la persistenza della condizione invalidante e conferma o revoca la pensione. Dopo due conferme la pensione d'invalidità diventa definitiva. Il pensionato d'invalidità che abbia continuato l'attività professionale può, alla maturazione dei relativi requisiti, chiedere la trasformazione del trattamento (da pensione d'invalidità a pensione di vecchiaia o d'anzianità).
La decorrenza del trattamento è dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

 

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