accertamento fiscale e prescrizione dei contributi

Gli effetti dell'accertamento fiscale sulla decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti dagli imprenditori commerciali e artigiani...la Cassazione fa il punto


Una questione che spesso si pone in giurisprudenza è quella della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo dell'Inps nei confronti di imprenditori commerciali tenuti al versamento, in forma di autoliquidazione, dei contributi a percentuale sulla quota di reddito eccedente il minimale contributivo. In particolare, secondo la tesi sostenuta dall'Istituto, la decorrenza del termine di prescrizione sarebbe sospesa qualora l'eccedenza contributiva posta in riscossione derivi da un atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha, invece, chiarito che l'atto di accertamento non assurge a fatto costitutivo della pretesa contributiva che, quindi, si prescrive con decorrenza dal momento in cui, verificatosi il fatto produttivo del reddito, viene a scadenza l'obbligo di pagamento del contributo dovuto sul reddito così prodotto. L'atto di accertamento però, ad avviso della Corte, costituisce atto idoneo ad interrompere la rpescrizione anche con riferimento ai crediti contributivi dell'Inps ivi liquidati.

Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2017,  n. 13463

 

In tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito.


Con sentenza depositata il 19.5.2015, la Corte d'appello di Torino confermava la statuizione di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito dell'INPS relativo ai contributi a percentuale dovuti per l'anno 2004 da R.G., che l'Istituto aveva richiesto a seguito di avviso di accertamento di maggior reddito emesso dall'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti in data 2.11.2009.

La Corte, anzitutto, riteneva che, essendo l'INPS titolare di autonomi poteri di accertamento rispetto a quelli propri dell'Agenzia delle Entrate, la prescrizione del credito relativo ai contributi dovesse decorrere anche anteriormente all'accertamento del maggior reddito da parte dell'Agenzia delle Entrate; sotto altro profilo, riteneva che tale accertamento non potesse interrompere la prescrizione dei contributi, trattandosi di atto proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito.

La tesi dell'Istituto, secondo cui l'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate non costituirebbe un mero atto interruttivo della prescrizione, ma il fatto che determina il sorgere del diritto dell'INPS ai contributi c.d. a percentuale, con conseguente decorrenza da tale momento del termine prescrizionale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, trascura di considerare che l'obbligazione tributaria e l'obbligazione contributiva, quand'anche l'efficacia del rispettivo fatto costitutivo sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento (come avviene tipicamente nel caso in esame, in cui, dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta, gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato), sono pur sempre obbligazioni la cui genesi è collegata dalla legge ad un fatto economico giuridicamente rilevante, che nel caso di specie è la produzione di un certo reddito da parte del lavoratore autonomo (L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 4). Ed essendo pur sempre questo fatto economico giuridicamente rilevante a costituire il fatto costitutivo dell'obbligazione, oltre che il fatto determinativo della misura del debito, il procedimento di accertamento, che è procedimento di verificazione del presupposto del debito, non attinge mai la sostanza di accertamento con valore costitutivo, non creandosi per suo tramite certezze legali di alcun tipo, ma resta semplicemente un elemento condizionante l'efficacia del fatto costitutivo dell'obbligazione, nel senso che, qualora esso non sia stato definito entro il termine di prescrizione all'uopo previsto dalla legge, il fatto costitutivo dell'obbligazione legale non può più produrre i suoi effetti, salvo quelli eventualmente prodottisi per iniziativa del contribuente.

Dovendo pertanto escludersi che il fatto costitutivo dell'obbligazione di versare i contributi a percentuale possa ricollegarsi ad altro che alla produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un reddito superiore alla soglia della L. n. 233 del 1990, art. 1, comma 4, è il caso di aggiungere che a diverse conclusioni non è dato pervenire nemmeno considerando che il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, , ha previsto che "per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 10 (...) devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi": trattasi infatti di disposizione che provvede al riparto delle competenze in materia di accertamento tra l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali e che, come tale, non può incidere sulla struttura dell'obbligazione contributiva, per come dianzi descritta. 

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