Il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 cc e la sua applicabilità nella gestione separata Inps
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E' pure vero che la Suprema Corte, con orientamento costante, ha affermato l'inapplicabilità del principio dell'automaticità delle prestazioni nell'ambito dei regimi previdenziali relativi ai rapporti di lavoro autonomo (gestione commercianti o dei liberi professionisti) ma, in tali sistemi, l'esclusione appare del tutto ragionevole posto che l'obbligo di pagamento grava sul lavoratore assicurato il quale ha la responsabilità di curare il pagamento dei contributi obbligatori e sul quale, ovviamente, non può che ricadere la conseguenza dell'eventuale omesso versamento (con la conseguenza che anche il requisito contributivo, in caso di versamento tardivo, si perfeziona non già al momento dell'insorgenza dell'obbligo contributivo ma solo al momento dell'effettivo pagamento).
Del tutto diverso è il regime della previdenza gestita dalla Gestione Separata Inps in favore dei lavoratori impiegati in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o in collaborazioni a progetto in quanto, con riferimento a tali tipologie di impieghi il sistema di pagamento dei contributi è speculare a quello esistente nell'A.G.O. per quel che riguarda i lavoratori dipendenti. Val la pena, al riguardo, rammentare che gli stessi compensi percepiti sono assimilati, fiscalmente, a quelli derivanti da lavoro subordinato.
Ora, considerando, che il collaboratore non ha alcun sistema per compulsare il committente a versare i contributi dovuti nè è ipotizzabile un onere costante di promuovere perenni azioni giudiziali volte ad ottenere il versamento dei contributi omessi in favore dell'Inps, la mancata applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni realizza, a mio avviso, una palmare violazione dell'art. 3 della costituzione trattando situazioni obiettivamente e sostanzialmente speculari in guisa irragionevolmente diversa.
Ciò che si vuol dire è che il principio dell'automaticità delle prestazioni ha la logica di evitare compromissioni del diritto costituzionale di cui all'art. 38 cost dovute ad inadempienze non imputabili al lavoratore.
Se l'esclusione di tale principio nell'ambito di sistemi che rimettono alla diligenza del lavoratore l'assolvimento dell'obbligo contributivo appare ragionevole e doverosa, deve parallelamente concludersi per l'irragionevolezza dell'esclusione di tale tutela nell'ambito di sistemi che prevedono l'assolvimento dell'obbligo contributivo a carico di datori e committenti nella loro qualità di sostituti.
Tribunale Bari sez. lav. 26 marzo 2007
La domanda è fondata e va quindi accolta.
Il ricorrente ha infatti adempiuto all'onere probatorio su di lui incombente attraverso la documentazione in atti (libretto di lavoro, libro matricola e dichiarazione della C. e R.; all. sub 1 e 2 del fascicolo di parte ricorrente) dalla quale si desume la esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo che va dal 24.10.1960 al 23.03.1963 tra la C. R. e C. S.p.a. ed il ricorrente.
Dall'estratto contributivo Inps del 23.4.2001 (all. sub 4) emerge il mancato riconoscimento, da parte dell'Inps, dei contributi relativi a tale periodo di lavoro.
Orbene, occorre considerare che nel rapporto previdenziale assicurativo fra lavoratore (e datore di lavoro) da un lato ed Ente previdenziale dall'altro, vige il principio generale c.d. dell'automaticità delle prestazioni, ai sensi dell'art. 2116 c.c. - confermato, per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27 comma 2, r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall'art. 23 ter, d.l. 30 giugno 1972 n. 267, conv., con modificazioni dalla l. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall'art. 3 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di apposita direttiva comunitaria in materia - in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati; pertanto, il sistema delle leggi speciali è retto da tale regola generale, non richiedendosi un'espressa norma che lo richiami, ma essendo semmai necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare (così Corte costituzionale, 5 dicembre 1997, n. 374).
Se è vero, quindi, che il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore (v. anche Cassazione civile, sez. lav., 16 febbraio 2004, n. 2905), ne deriva che, nella specie, indipendentemente dal motivo per il quale l'Inps non ha tenuto conto dei contributi relativi al periodo 24.10.1960 al 23.03.1963, essi devono essere riconosciuti in favore del ricorrente.
Peraltro, deve essere evidenziato che, nonostante i rinvii dell'udienza concessi al resistente per acquisire informative da parte degli uffici amministrativi, l'Inps non ha preso posizione specifica in merito alla domanda, né ha chiarito la ragione per la quale ha ritenuto di non accreditare i contributi di causa al D.C..
Rileva infatti il Tribunale che l'istituto non ha minimamente contestato le circostanze di fatto poste a base della domanda ed espressamente esplicitate nel ricorso introduttivo, sicché anche per tale ragione questo giudicante ritiene incontroversi gli elementi di fatto posti a base del ricorso.
Tale convincimento risulta avvalorato da quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui "Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo"; in tal senso, Cassazione civile, sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353; nello stesso senso, v. id., 24.6.2004 n. 11756, id. n., 2299 del 6.2.2004; id., n. 4556 del 5.3.2004, secondo cui "nel rito del lavoro, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente - che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, comma 1, c.p.c., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni - rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento").
Con particolare riferimento al processo previdenziale, cfr., Cass. n. 15746 del 21.10.2003, che ha affermato quanto segue: "nel processo del lavoro e previdenziale, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente - che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, comma 1, c.p.c., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni - rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento. A carico di un ente previdenziale l'obbligo di tempestiva contestazione incombe maggiormente, atteso che non possono farsi ricadere sull'assicurato gli effetti della violazione di un dovere di vigilanza istituzionale non tempestivamente esercitato in relazione a situazioni ostative all'esercizio di un diritto di questi, ancorché l'assicurato non abbia esposto dettagliatamente gli elementi costitutivi della pretesa, essendo la loro esistenza implicitamente allegata con la indicazione dell'evento che li presuppone e che dà diritto alla prestazione previdenziale (nella specie: requisito di contribuzione per ottenere il trattamento di invalidità).
La domanda deve quindi essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano nella misura indicata il dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato anticipatario.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.12.01 da D.C. nei confronti dell'Inps, così provvede:
dichiara che il ricorrente ha diritto alla regolarizzazione contributiva per il periodo 24.10.1960 al 23.03.1963 e condanna l'istituto alla predetta regolarizzazione;
condanna l'Inps al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessive euro 800,00 (di cui euro 450,00 per onorari), oltre accessori, e distrae in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 26.3.2007
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Manuela Saracino
Corte Costituzionale n 374 del 5 dicembre 1997
Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, recante "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro").
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