La Suprema Corte fa il punto sugli oneri della prova dell'esistenza dei presupposti di fatto per godere della decontribuzione in relazione a trasferte e rimborsi chilometrici
Quanto all'assoggettamento a contribuzione delle indennità riconosciute a titolo di trasferta, occorre ricordare la disciplina positiva dettata dai commi 5 e 6 dell'art. 51 del TUIR secondo cui "Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonchè i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito [e] Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonchè le indennità di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.
Occorre, poi, ricordare che in argomento è intervenuto il D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quinquies, (conv. con L. n. 225 del 2016), il quale, nel dettare disposizioni in materia di "Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti", ha disposto, al comma 1, che "l'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (recte già art. 48, come sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3)", debba interpretarsi "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta", precisando poi, al comma 2, che "ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, del testo unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo art. 51, comma 5".
Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2018, n. 18160
5. merita accoglimento anche il secondo motivo, con il quale viene criticato il percorso argomentativo svolto dalla Corte di merito onerando l'INPS della prova in ordine alla natura retributiva delle somme erogate, così risultando il decisum non conforme al consolidato principio di legittimità per cui l'INPS deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte, Cass. 20 febbraio 2012, n. 2419);
6. rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n. 16639);
7. al rigetto dei primi due mezzi d'impugnazione consegue l'assorbimento della terza censura, incentrata sul limite fissato DAL D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (ora 51), comma 4, in ordine all'esclusione dall'imponibile contributivo delle indennità connesse a trasferta e delle spese di trasporto comprovate da documenti, e sul relativo difetto di allegazione dei distinti titoli (indennità o rimborso) di erogazione delle somme e di prova documentale dei rimborsi fruiti per spese di trasporto;
8. in conclusione, erogate somme ai lavoratori, era onere del datore di lavoro provare sia che vi erano state trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5;
9. la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione;
10. le spese dell'intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della s.r.l. SIC Costruzioni in liquidazione.
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Occorre, poi, ricordare che in argomento è intervenuto il D.L. n. 193 del 2016, art. 7 quinquies, (conv. con L. n. 225 del 2016), il quale, nel dettare disposizioni in materia di "Interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti", ha disposto, al comma 1, che "l'art. 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (recte già art. 48, come sostituito dal D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3)", debba interpretarsi "nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta", precisando poi, al comma 2, che "ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui all'art. 51, comma 6, del testo unico di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al medesimo art. 51, comma 5".
Cassazione civile, sez. lav., 10/07/2018, n. 18160
5. merita accoglimento anche il secondo motivo, con il quale viene criticato il percorso argomentativo svolto dalla Corte di merito onerando l'INPS della prova in ordine alla natura retributiva delle somme erogate, così risultando il decisum non conforme al consolidato principio di legittimità per cui l'INPS deve solo provare l'ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro spettando, invece, al datore di lavoro provare l'ammontare delle somme sottratte all'applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l'ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (v., per tutte, Cass. 20 febbraio 2012, n. 2419);
6. rileva, dunque, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione (vedi, fra le altre, Cass. 22 luglio 2014, n. 16639);
7. al rigetto dei primi due mezzi d'impugnazione consegue l'assorbimento della terza censura, incentrata sul limite fissato DAL D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48 (ora 51), comma 4, in ordine all'esclusione dall'imponibile contributivo delle indennità connesse a trasferta e delle spese di trasporto comprovate da documenti, e sul relativo difetto di allegazione dei distinti titoli (indennità o rimborso) di erogazione delle somme e di prova documentale dei rimborsi fruiti per spese di trasporto;
8. in conclusione, erogate somme ai lavoratori, era onere del datore di lavoro provare sia che vi erano state trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5;
9. la sentenza che non si è conformata ai predetti principi va, pertanto, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione;
10. le spese dell'intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della s.r.l. SIC Costruzioni in liquidazione.