La domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, la procedura telematica dall'inoltro del certificato a quello della domanda all'INPS, normativa e modelli
La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile così come tutto il relativo procedimento volto all'erogazione della prestazione, sono, oggi, in larga parte regolati dal DL n 78 del 2009, convertito in L. n 102 del 2009 (art. 20).
La nuova procedura volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in vigore dal 1° gennaio 2010 si caratterizza per l'uso esclusivo del mezzo telematico per:
a) l'invio della certificazione_medica prodromica alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile;
b) l'abbinamento informatico della certificazione medicala già inoltrata telematicamente e la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile da compilarsi on line;
c) l'inoltro della_domanda di_invalidità_civile una volta completata la procedura di abbinamento; il sistema fornisce immediatamente l'avviso di avvenuta ricezione e, successivamente, gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita;
L'accesso all'applicazione telematica "invalidità civile 2010" disponibile su www.inps.it è consentito solo agli utenti che dispongono di apposito PIN.
Il PIN viene rilasciato ai seguenti soggetti:
cittadini autorizzati e/o i soggetti da questi delegati;
i medici certificatori;
gli enti di patronato;
le associazioni di categoria dei disabili;
i presidenti delle commissioni mediche ASL;
i medici dei Centri Medico Legali dell'INPS;
i dipendenti delle unità organizzative INPS addetti al settore dell'invalidità civile.
Come detto, la fase preliminare necessaria per poter introdurre telematicamente la domanda di riconoscimento dell'invaldiità civile è quella della compilazione per via telematica di un certificato medico competo dei seguenti dati necessari:
a) dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e numero della tessera sanitaria;
b) dati clinici (anamnesi, obiettività);
c) diagnosi, con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9);
d) - eventualmente - indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento);
e) indicazione di eventuali patologie gravi di cui all'allegato al DM 2- 8 - 2007 che danno titolo alla non rivedibilità;
f) indicazione della finalità del certificato (invalidità civile, cecità, sordità, handicap ex L. n. 104 del 1992 e disabilità ex L. n. 68 del 1999).
Inviato il certificato per via telematica, il medico rilascerà lo stesso in originale al paziente che, dalla procedura informatica, acquisirà il numero di certificato da abbinare alla successiva domanda.
Val la pena ricordare che l'art. 10 comma 3 del DL n 78 del 2010 convertito in Legge n 122 del 2010 ha introdotto severe sanzioni (sia di tipo penale che di tipo civile) a carico dei medici che rilascino certificati falsi che determino l'erogazione di prestazioni per invalidità civile non dovute.
La domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve, successivamente, essere inoltrata sepre per via telematica entro il termine di novanta giorni dall'invio del certificato medico; ove si oltrepassi il termine soglia dei novanta giorni la procedura dovrà essere ripetuta.
Per inoltrare personalmente la domanda di riconoscimento dello stato di invalidità civile, è necessario dotarsi del codice PIN che può essere rilasciato dall'INPS per via telematica o rivolgendosi direttamente agli Uffici dell'INPS; in tale caso il soggetto richiedente potrà verificare lo stato di avanzamento della pratica direttamente on line.
La nuova procedura volta al riconoscimento dell'invalidità civile, in vigore dal 1° gennaio 2010 si caratterizza per l'uso esclusivo del mezzo telematico per:
a) l'invio della certificazione_medica prodromica alla presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile;
b) l'abbinamento informatico della certificazione medicala già inoltrata telematicamente e la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile da compilarsi on line;
c) l'inoltro della_domanda di_invalidità_civile una volta completata la procedura di abbinamento; il sistema fornisce immediatamente l'avviso di avvenuta ricezione e, successivamente, gli estremi del protocollo informatico e, eventualmente, i riferimenti della convocazione a visita;
L'accesso all'applicazione telematica "invalidità civile 2010" disponibile su www.inps.it è consentito solo agli utenti che dispongono di apposito PIN.
Il PIN viene rilasciato ai seguenti soggetti:
cittadini autorizzati e/o i soggetti da questi delegati;
i medici certificatori;
gli enti di patronato;
le associazioni di categoria dei disabili;
i presidenti delle commissioni mediche ASL;
i medici dei Centri Medico Legali dell'INPS;
i dipendenti delle unità organizzative INPS addetti al settore dell'invalidità civile.
Come detto, la fase preliminare necessaria per poter introdurre telematicamente la domanda di riconoscimento dell'invaldiità civile è quella della compilazione per via telematica di un certificato medico competo dei seguenti dati necessari:
a) dati anagrafici del cittadino, completi di codice fiscale e numero della tessera sanitaria;
b) dati clinici (anamnesi, obiettività);
c) diagnosi, con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9);
d) - eventualmente - indicazione dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua (in caso di richiesta di indennità di accompagnamento);
e) indicazione di eventuali patologie gravi di cui all'allegato al DM 2- 8 - 2007 che danno titolo alla non rivedibilità;
f) indicazione della finalità del certificato (invalidità civile, cecità, sordità, handicap ex L. n. 104 del 1992 e disabilità ex L. n. 68 del 1999).
Inviato il certificato per via telematica, il medico rilascerà lo stesso in originale al paziente che, dalla procedura informatica, acquisirà il numero di certificato da abbinare alla successiva domanda.
Val la pena ricordare che l'art. 10 comma 3 del DL n 78 del 2010 convertito in Legge n 122 del 2010 ha introdotto severe sanzioni (sia di tipo penale che di tipo civile) a carico dei medici che rilascino certificati falsi che determino l'erogazione di prestazioni per invalidità civile non dovute.
La domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve, successivamente, essere inoltrata sepre per via telematica entro il termine di novanta giorni dall'invio del certificato medico; ove si oltrepassi il termine soglia dei novanta giorni la procedura dovrà essere ripetuta.
Per inoltrare personalmente la domanda di riconoscimento dello stato di invalidità civile, è necessario dotarsi del codice PIN che può essere rilasciato dall'INPS per via telematica o rivolgendosi direttamente agli Uffici dell'INPS; in tale caso il soggetto richiedente potrà verificare lo stato di avanzamento della pratica direttamente on line.
L'interessato potrà in alternativa rivolgersi ai patronati o alle associazioni di categoria dei disabili (ANMC, ENS, UIC, ANFASS).
La domanda di riconoscimento dell'invalidità civile deve contenere:
i dati personali e anagrafici, l'eventuale stato di ricovero e il tipo di riconoscimento richiesto: invalidità civile, stato di handicap ecc.
il numero di certificato medico indicato sulla ricevuta del certificato introduttivo.
Se prima della visita medica si verifica il decesso del soggetto che ha presentato la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile, gli eredi devono presentare istanza_per_la_prosecuzione_delliter_amministrativo.
La domanda va inoltrata al di fuori della procedura telematica e deve essere corredata della documentazione sanitaria del defunto e dal suo certificato di morte.
Occorre infine ricordare che la domanda di riconoscimento di invalidità civile è irricevibile qualora non risulti ancora esaurito l'iter amministrativo relativo a precedente domanda per la medesima prestazione o, laddove sia stata adita l'Autorità Giudiziaria, sino al passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio (cfr art. 56, comma 2 della L. n. 69 del 2009).
Occorre infine ricordare che la domanda di riconoscimento di invalidità civile è irricevibile qualora non risulti ancora esaurito l'iter amministrativo relativo a precedente domanda per la medesima prestazione o, laddove sia stata adita l'Autorità Giudiziaria, sino al passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio (cfr art. 56, comma 2 della L. n. 69 del 2009).