Il dirigente, nell'ambito del Decreto Legislativo n 81 del 2006 in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario, insieme al datore di lavoro, degli obblighi di cui all'art. 18 in relazione alle attribuzioni ed alle competenze conferitegli.
Il dirigente viene individuato, nell'art. 2 del TU, come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa.
La disposizione di cui all'art. 2 deve poi essere letta in combinato disposto con quella di cui all'art. 299 del TU che stabilisce l'equiparazione ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro tra il dirigente formalmente incardinato a capo di una determinata articolazione organizzativa ed il soggetto che ne esercita i relativi poteri.
In ogni caso la giurisprudenza, già prima che la definizione di cui all'art. 2 del TU facesse il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico, aveva ricostruito la figura de qua in armonia con il principio di effettività nel senso che, valutando le mansioni disimpegnate in concreto, il drigente è tenuto a predisporre, nel settore di sua competenza, le misure di sicurezza necessarie a difendere la salute dei lavoratori.
In tale prospettiva, può dunque affermarsi che l'ampiezza del contenuto dell'obbligo di sicurezza gravante sul dirigente è la stessa di quello che grava sul datore di lavoro (ciò appare, peraltro, oggi plasticamente confermato dalla disposizione di cui all'art. 18 già richiamato del Testo Unico).
Tale dato positivizzato dal Legislatore aveva trovato ampio recepimento nella giurisprudenza sotto il vigore del Decreto 626 laddove la responsabilità del dirigente in materia di sicurezza era stata ravvisata, con riguardo al settore aziendale affidato, a prescindere da eventuali deleghe in quanto dipendente dalla posizione di preminenza organizzativa e gerarchica di fatto rivestita dal dirigente sugli altri lavoratori del settore.
Gli obblighi di sicurezza gravanti sul dirigente sono analiticamente individuati all'art. 18 del TU alla cui lettura si rinvia.
Il dirigente viene individuato, nell'art. 2 del TU, come la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa.
La disposizione di cui all'art. 2 deve poi essere letta in combinato disposto con quella di cui all'art. 299 del TU che stabilisce l'equiparazione ai fini dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro tra il dirigente formalmente incardinato a capo di una determinata articolazione organizzativa ed il soggetto che ne esercita i relativi poteri.
In ogni caso la giurisprudenza, già prima che la definizione di cui all'art. 2 del TU facesse il suo ingresso nel nostro ordinamento giuridico, aveva ricostruito la figura de qua in armonia con il principio di effettività nel senso che, valutando le mansioni disimpegnate in concreto, il drigente è tenuto a predisporre, nel settore di sua competenza, le misure di sicurezza necessarie a difendere la salute dei lavoratori.
In tale prospettiva, può dunque affermarsi che l'ampiezza del contenuto dell'obbligo di sicurezza gravante sul dirigente è la stessa di quello che grava sul datore di lavoro (ciò appare, peraltro, oggi plasticamente confermato dalla disposizione di cui all'art. 18 già richiamato del Testo Unico).
Tale dato positivizzato dal Legislatore aveva trovato ampio recepimento nella giurisprudenza sotto il vigore del Decreto 626 laddove la responsabilità del dirigente in materia di sicurezza era stata ravvisata, con riguardo al settore aziendale affidato, a prescindere da eventuali deleghe in quanto dipendente dalla posizione di preminenza organizzativa e gerarchica di fatto rivestita dal dirigente sugli altri lavoratori del settore.
Gli obblighi di sicurezza gravanti sul dirigente sono analiticamente individuati all'art. 18 del TU alla cui lettura si rinvia.
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Art. 18.
1. Il datore di lavoro, che esercita le attivita' di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto (1);
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (2);
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda (3);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda (4);
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (5);
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati (6);
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'.
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4 (7).
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti (8).