Con la L. n. 247 del 2007, oltre alla modificazione dei requisiti d'accesso alla pensione d'anzianità ed alla nuova disciplina del meccanismo delle finestre d'accesso alle pensioni (con l'introduzione delle finestre d'accesso anche per le pensioni di vecchiaia) sono state apportate sostanziali modifiche anche ad altri istituti e, in particolare, a quello del riscatto della laurea divenuto più appetibile, sia sul piano previdenziale sia sotto il profilo finanziario.
Sotto il profilo strettamente previdenziale, infatti, il riscatto della laurea, prima della L. n. 247 del 2007, produceva effetti esclusivamente sul quantum pensionistico, rimanendo neutrale con riferimento alla maturazione dell'anzianità assicurativa.
Con la nuova Legge sul welfare, invece, il riscatto del periodo di laurea, per i lavoratori cui si applica il nuovo sistema contributivo, determinerà un incremento, sia dell'anzianità assicurativa e contributiva, sia del quantum pensionistico spettante. Insomma gli anni di studio recuperati costituiranno anzianità pensionistica a tutti gli effetti.
Il costo del riscatto del periodo di laurea varia a seconda della collocazione temporale del periodo di laurea stesso.
Ove il periodo del corso legale di laurea si collochi prima del 31.12.1995, infatti, il calcolo dell'onere sarà pari alla riserva matematica necessaria per coprire il maggior valore pensionistico derivante dall'incremento dell'anzianità assicurativa e contributiva (viene, cioè, simulato un calcolo di pensione con l'anzianità esistente prima del riscatto e con l'anzianità maggiorata del periodo relativo al riscatto ed il maggior valore attualizzato della pensione viene posto a carico del lavoratore).
Ove, invece, il periodo del corso legale di laurea si collochi dopo il 31.12.1995, la spesa da sostenere non viene più determinata con il meccanismo della riserva matematica, ma applicando semplicemente alla retribuzione annua l'aliquota contributiva obbligatoria in vigore al momento della presentazione della domanda di riscatto.
Tre le novità concernenti l'istituto del riscatto del corso legale di laurea, introdotte dalla L. n. 247 del 2007:
1) l'onere del riscatto può essere rateizzato sino a 10 anni senza interessi;
2) il riscatto vale anche ai fini dell'incremento dell'anzianità assicurativo/contributiva;
3) il riscatto è ammesso anche in favore dei giovani non lavoratori con la possibilità di considerare il relativo costo come onere deducibile nel limite del 19% sul reddito del genitore; in questi casi, difettando una retribuzione o reddito da utilizzare come base per il calcolo dell'onere, si fa riferimento al minimale imponibile stabilito per i commercianti
In ogni caso, è bene ricordare che, a fini fiscali, le somme versate a titolo di riscatto, ricongiunzione e contribuzione volontaria, a partire dal 1° gennaio 2001, sono interamente deducibili dal reddito imponibile Irpef, alla stregua della contribuzione obbligatoria.