Questioni relative alla decadenza dalla possibilità dell'iscrizione a ruolo dei contributi di cui all'art. 25 del decreto legislativo n 46 del 1999
L'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che l'iscrizione a ruolo dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali debba essere effettuata "a pena di decadenza" entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento o alla data di notifica del verbale di accertamento o, infine, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è divenuto definitivo il provvedimento sottoposto a gravame giudiziario.
La disposizione, per effetto di successivi interventi di differimento del Legislatore, è divenuta operativa solo a partire dal 1° gennaio 2004.
La questione preliminare che si pone con riferimento alal decadenza di cui all'art. 25 è se essa abbia natura procedimentale o sostanziale, se, cioè, l'inutile decorso del termine per l'iscrizione a ruolo estingua la pretesa creditoria dell'ente previdenziale ovvero incida solo sulla possibilità di avvalersi dello strumento della riscossione a mezzo ruolo.
L'interpretazione della decadenza in termini meramente procedimentali è preferibile in base ad una serie di convergenti argomenti. In primo luogo la tesi della natura sostanziale della decadenza finirebbe per rendere del tutto superflua la esplicita previsione di uno specifico termine di prescrizione con riferimento ai contributi previdenziali.
In secondo luogo, si è osservato che si tratterebbe di interpretazione che condurrebbe a fondati sospetti di incostituzionalità dell'art. 25 per eccesso di delega rispetto ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge n 337 del 1998 e per violazione dell'art. 24 cost. sul rilievo che le posizioni giuridiche attive "non possono essere sacrificate sull'altare delle forme processuali prescelte" (cfr Guadagnino Il Processo previdenziale in materia contributiva pag. 64).
D'altra parte, per affermare la natura sostanziale della decadenza, dovrebbe ritenersi che lo strumento della riscossione esattoriale rappresenti l'unica modalità con la quale l'ente previdenziale può realizzare coattivamente il proprio credito contributivo e ciò contrasta con specifici riferimenti normativi come l'art. 635 c.p.c. in materia di procedimento di ingiunzione.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di recente di affermare al riguardo che "nulla impedisce all'ente previdenziale di astenersi dall'iscrizione a ruolo, che lo facoltizzerebbe direttamente all'esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale. Si tratta di un percorso meno agevole rispetto al rpimo, che però ha il vantaggio di eliminare tutte le questioni relative alla legittimità dell'iscrizione a ruolo" (in termini si veda Cass 14149/12).
Ove si ritenga che la decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999 rivesta natura esclusivamente procedimentale, essa non inciderà sul merito della pretesa contributiva dell'ente previdenziale.
Sotto il profilo processuale, occorrerà verificare il tipo di difesa che la parte ricorrente abbia impostata. Ove, infatti, la parte ricorrente si sia limitata ad eccepire la decadenza senza alcuna censura sul merito della pretesa, ad avviso di chi scrive, non residuerà alternativa al giudice, in difetto di una specifica domanda riconvenzionale da parte dell'ente previdenziale convenuto, se non quela di dichiarare l'inefficacia della cartella e dell'iscrizione a ruolo.
Ove, invece, la parte ricorrente domandi anche l'accertamento dell'insussistenza del credito dell'ente previdenziale, allora il giudice, pur rilevando l'inefficacia della cartella o dell'avviso, potrà/dovrà verificare la fondatezza della pretesa fatta valere con il procedimento di riscossione esattoriale.
Sotto il profilo processuale, peraltro, qualche dubbio potrebbe sorgere ove il ricorrente abbia espressamente qualificato come subordinata la domanda volta all'accerta,mento negativo in ordine alla pretesa creditoria dell'ente di previdenza.
In merito alla decadenza di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, è intervenuto di recente il legislatore con il d.l. n. 78/10, prevedendo, con l'art. 38 del suddetto decreto che "le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo tra l'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore".