La gestione previdenziale per gli artigiani presso l'INPS, i presupposti per la qualificazione di artigiani e per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo
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E' istituita presso l'INPS un'apposita Gestione per gli artigiani.
L'obbligo assicurativo alla predetta gestione sorge a carico del titolare di impresa artigiana e si considera tale colui che:
1) esercita abitualmente e professionalmente l'impresa con piena responsabilità;
2) svolge in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo;
3) esercita un'attività diretta alla produzione di beni e servizi con esclusione di quelle agricole e commerciali.
Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Artigiani presso l'INPS anche i familiari del titolare dell'impresa artigiana purchè abbiano compiuto i 15 anni e collaborino con lavoro prevalente e professionale. Sono considerati familiari i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il secondo. L'impresa artigiana può svolgersi anche in forma di società con esclusione della società per azioni e dell'accomandita per azioni a condizione che:
a) la maggioranza dei soci (oppure uno se la società è costituita da due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
b) nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
c) la società abbia un numero di dipendenti al di sotto dei seguenti limiti:
c1) in caso di impresa che lavora in serie non del tutto automatizzata - 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque oppure 12, purchè le unità aggiuntive siano apprendisti;
c2) impresa che non lavora in serie - 18, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9, oppure 22 purchè le unità aggiuntive siano apprendisti;
c3) impresa di lavorazioni artistiche, tradizionali e di abbigliamento su misura - 32, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
c4) impresa di trasporto - 8 dipendenti;
c5) impresa di costruzione edile - 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
Nel caso di società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario deve possedere i requisiti per essere qualificato artigiano e non deve essere socio unico di altra S.r.l. o di S.a.s..
La costituzione di S.r.l. artigiane pluripersonali è possibile dal 4.4.2001 a condizione che:
la società abbia un numero di dipendenti inferiore ai limiti suindicati;
la maggioranza dei soci o uno dei due soci deve svolgere prevalentemente lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e deve detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti.
Legge n 860 del 25 luglio 1956
Norme per la definizione e la disciplina della impresa artigiana.
Art. 1.
É artigiana a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:
a ) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;
b ) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;
c ) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.
La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9.
Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.
Essa può svolgere la sua attività, purchè non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.
Art. 2.
Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.
Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere a ), b ) e c ) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art. 9:
a ) l'impresa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;
b ) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;
c ) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;
d ) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.
Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera a ); a cinque per quelle di cui alle lettere b ) e d ); a venti per quelle di cui alla lettera c ).
Art. 3.
É considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'art. 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.