La pensione per i ciechi assoluti e lo stato di bisogno

Lo stato di bisogno quale requisito per l'ottenimento e la conservazione della pensione per i ciechi assoluti di cui all'art. 7 della legge n. 62 del 1966 
 
L'art. 7 della l.n. 66 del 1962 prevede che ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno.

Tale pensione in favore dei ciechi assoluti è stata disciplinata anche con riferimento agli importi dalla successiva legge n. 382/1970 che, all'art. 5 ha previsto "La pensione non riversibile e l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi".

Si è posta di recente la questione se la pensione inizialmente erogata ai ciechi assoluti e successivamente revocata per sopravvenuta mancanza del requisito dello stato di bisogno economico, debba essere rispristinata dovendosi fare applicazione di un principio di natura generale per cui sarebbe da favorire l'impiego dell'invalido civile per cecità in occupazioni lavorative e, sotto altro ma connesso profilo, a non dissuaderlo da tale intento.

Tale tesi si basa sulle norme di cui al combinato disposto dell’art. 8, comma 1-bis del D.L. n. 463 del 12.9.1983 e dell’art. 68 della l. n. 153/1969, norme dalle quali si potrebbe desumere il principio che il possesso di una capacità lavorativa e del reddito da essa derivante non è ostativo alla conservazione della pensione di invalidità di cui all'art. 7 della l. n. 66/1962.

L’art. 68 della l. n. 153 del 1969 prevede che “le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti dei ciechi che esercitano un'attività lavorativa” e che “le pensioni revocate ai sensi della norma precitata sono ripristinate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’art. 10 del r.d. n. 636/39, come modificato dall’art. 8, comma 1 bis del d.l. n. 463 del 12.9.1983 ha previsto che "la pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno… La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti 1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato.

L'art. 68 della l. n. 153 del 1969, sotto il profilo letterale, non contempla la pensione, di natura assistenziale, di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 e, tuttavia, con una recente pronuncia la Suprema Corte ha ritenuto di poter dare una lettura estensiva di tale norma tanto da ricomprendere nel suo campo d'applicazione anche tale trattamento assistenziale nonostante il chiaro riferimento dell'art. 68 della l. n. 153 del 1969 alla sola pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ossia quella di carattere previdenziale legata al versamento dei contributi.

La sentenza n. 15646 del 18.9.2012 ha, infatti, espresso tale principio "La particolare disciplina prevista dall'art. 68 l. 30 aprile 1969 n. 153 — che, derogando alla generale normativa posta dall'art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (secondo cui la pensione d'invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato non è più inferiore ai minimi di legge), persegue la finalità di favorire il reinserimento sociale dell'invalido, non distogliendolo dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa — va letta in senso costituzionalmente orientato (art. 2, 3, 4 e 38 cost.), sicché la stessa esclude che la pensione di invalidità già riconosciuta all'assicurato in ragione della sua cecità possa essergli revocata qualora siano mutati i suoi redditi per effetto del conseguimento di una nuova occupazione".

Ad un anno di distanza da tale pronuncia, tuttavia, la Suprema Corte è nuovamente intervenuta in consapevole dissenso con il richiamato precedente ritenendo che l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 sia da riferire solo al trattamento previdenziale d'invalidità di cui all'art. 10 del r.d.l. n. 636 del 1939 non potendo applicarsi al diverso trattamento di assistenza di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 in relazione al quale lo stato di bisogno permane un requisito indefettibile sia in sede di concessione del trattamento, sia, successivamente, ai fini della sua conservazione (cfr. cass. Civ. sez. lav. n. 24192 del 25 ottobre 2013 secondo cui “La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 legge 10 febbraio 1962, n. 66, è erogata a condizione della permanenza in capo al beneficiario dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito di cui all'art. 38, primo comma, Cost., con conseguente cessazione dell'erogazione al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 di conversione del d.l. del 30 gennaio 1971, n. 5, dovendosi ritenere inapplicabili a detta prestazione sia l'art. 68 della legge 30 aprile 1969, n 153, dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS, sia l'art. 8, comma 1 bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 12 novembre 1983, n. 638, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, secondo comma, Cost., intese a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione e, dunque, insuscettibili di applicazione analogica.”). 



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