Legge n 448 del 1998 le disposizioni previdenziali della finanziaria 1999

 

LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448

 

Art. 67 - Incremento delle pensioni sociali. ( testo vigente) 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

3. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato di cui al comma 2. Al relativo onere, valutato in lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1) . (1) Vedi l'articolo 4 del D.M. 28 marzo 2003 e l'articolo 4 del D.M. 5 aprile 2006.

Art. 73 - Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori. (testo vigente) 1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:
a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;
c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;
d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;
e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni;
g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative;
h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;
i) trattamenti pensionistici gestiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.
3. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999. Gli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo connesso alla trasformazione dei contratti a termine di cui al precedente periodo in contratti a tempo indeterminato disciplinati dall'articolo 59, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono contenuti nei limiti di 4 miliardi di lire e posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Al fine di ottenere il rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 1998- 2001, l 'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) presenterà, al termine di ogni anno finanziario, apposita documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. L 'articolo 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, va interpretato nel senso che fra gli effetti dallo stesso fatti salvi rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti-legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, che si estende fino all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 76 - Regolarizzazione contributiva in agricoltura. (testo vigente) 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1).
2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate, in agricoltura ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.l. 24 maggio 1999, n. 148, conv. in l. 21 luglio 1999, n. 236.
Art. 77 - Disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro. (testo vigente)

1. Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, anche se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia.

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