La distinzione tra evasione contributiva ed omissione contributiva nella giurisprudenza della Cassazione, oscillazioni in merito all'omessa presentazione dei modelli DM 10, è evasione o omissione?
Cassazione civile Sez Lav n 11261/2010
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni
previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia all'Inps di
lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura
l'ipotesi di « evasione contributiva » di cui all'art. 116, comma 8,
lett. b, della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di «
omissione contributiva » di cui alla lettera a, della medesima norma,
che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo
provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il
pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei
lavoratori all'Inps faccia presumere l'esistenza della volontà del
datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i
contributi, e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona
fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione
dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva
disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte
dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni.
Cassazione civile
sez. lav. 20 gennaio 2011 n. 1230
È configurabile omissione e non evasione, ai sensi del comma 8 dell'art.
116 l. 388/2000, quando il credito dell'Inps per contributi sia
rilevabile e quindi risulti dalle denunce o dalle scritture effettuate o
tenute dal datore di lavoro, poiché il credito dell'istituto, seppure
non segnalato in piena conformità alle complesse regole prescritte, è
comunque evincibile attraverso documentazione di provenienza del
soggetto obbligato. Se tale documentazione sussiste, non vi è alcun
onere probatorio a carico del datore, perché vi è un oggettivo
comportamento che esclude l'evasione contributiva.
Cassazione civile sez. lav. 02 maggio 2013 n. 10265
L'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma.
L'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma.
Art 116, comma 8, lett. a e b
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito
al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta,
sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie,
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni
o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui
il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi
o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate,
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per
cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora
la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque
entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi
o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato
entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40
per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza
di legge .
La sentenza n 10265 del 2013 affronta una questione che è stata oggetto, negli ultimi anni, di soluzioni contrastanti da parte dei giudici di legittimità. Secondo un primo indirizzo, confermato dalla recente pronuncia, l'omessa denuncia all'Inps di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di evasione contributiva, e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi (così Cass. n. 11261/2010).
Secondo Cass Civ Sez Lav n 1230/2011, invece, la mera mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie della omissione e non già dell'evasione contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, co. 8, della medesima legge, qualora il credito dell'istituto previdenziale sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato, quali i libri contabili e le denunce riepilogative annuali, dovendo in tal caso escludersi l'intento di occultare il rapporto di lavoro.
La sentenza n 10265 del 2013 ha, invece, riabbracciato l'approccio più rigoroso secondo cui l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati, allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, salvo prova contraria del soggetto obbligato, anche alla luce del più favorevole regime di cui all'art. 116, l. n. 388/2000.
Cassazione civile sez. lav. 02 maggio 2013 n. 10265
L'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma.
L'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), legge n. 388/2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lett. a) della medesima norma.
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art.116
(Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare) (A)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla
decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di
aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi
e alle condizioni dell'articolo
5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del
programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque
anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori
individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo
5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato
sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento
per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento
per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento
per il quinto anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali
e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi
e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo
pari alla metà delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata
in vigore della presente legge, il programma di riallineamento
ai sensi dell'articolo
5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni,
secondo le seguenti modalità:
a) per il periodo successivo secondo le annualità
e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente,
lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive
già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure
di cui ai commi 1, 2 e 3. L'importo del conguaglio così determinato,
usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque,
entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è
utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali,
a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies
dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo
75 della legge 23 dicembre 1998, n. 44.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni dalla legge
19 luglio 1993, n. 236.
6. All'articolo
63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.
7. All'articolo
78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "nove" è sostituita dalla
seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione economica," è inserita
la seguente: "due" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il
funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni
a decorrere dall'anno 2001";
b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata
non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata
non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003,
a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole
espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì a verificare
e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito
alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni;
per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia
costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni
altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al
comma 3";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato
di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al
comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 66, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono
attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale".
8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito
al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta,
sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie,
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere
superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni
o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui
il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi
o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate,
al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per
cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora
la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente
prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque
entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi
o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato
entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento
di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento
maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40
per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza
di legge .
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza
che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo
maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi
o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo,
successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché
il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato
dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno,
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione
civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi
o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni
disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi
di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia
di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione
totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque
derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o
premi, ai sensi dell'articolo
35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi
dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si
fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora
di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa
in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti
dall'articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori
ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo
67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli
di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui
al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi
o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero
sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni
amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente
riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione
alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno
dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento
di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro
il termine di cui all'articolo 124, primo comma,
del codice penale, all'autorità giudiziaria;
b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati
i provvedimenti previsti dalla legge
12 agosto 1977, n. 675, dalla legge
5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95,
e dalla legge 23 luglio 1991,
n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione
aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica
in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione
produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro
- Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque,
per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo
1, commi 3 e 5, della citata legge n.223 del 1991, con riferimento
alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale.
15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali,
ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio
1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale (1) .
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b)
del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo
3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito
con modificazioni, dalla legge
1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì
fermo quanto stabilito dall'articolo
1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia
di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle
ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato
pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e
di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il
pagamento rateale di cui all'articolo
2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta
mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.
17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma
15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo
2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a quaranta rate
trimestrali costanti (2).
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate
dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato,
pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del
citato articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base
all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un
credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere
posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle
scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi
assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente
previdenziale.
19. L'articolo
37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
"Art. 37 - (Omissione o falsità di registrazione o
denuncia obbligatoria) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi
e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie,
omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una
o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero,
è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e
assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore
importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei
contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza
di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione
accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino
al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di
primo grado.
3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto
a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione
o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario".
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare,
ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente,
l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento
delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della
contribuzione (B).
(1) Comma aggiunto dall'articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) Comma aggiunto dall'articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, successivamente, modificato
dall'articolo 1 ter del
D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.
(A) In riferimento al presente articolo vedi:
Circolare
INPS 5 giugno 2008, n. 66; Circolare
INAIL 2 marzo 2010 n. 9; Circolare
INPDAP 22 dicembre 2010, n. 25; Circolare
INPS 07 maggio 2013, n. 74.
(B) In riferimento al presente comma vedi: Circolare
ENPALS 1 febbraio 2010, n. 4.