La pensione di anzianità, l'incessante modifica dei requisiti di
accesso dalla Legge Dini al Decreto Monti - la situazione attuale tra
quote e pensione anticipata
Molto raramente si è assistito ad un'opera di incessante produzione normativa modificativa dei requisiti di un diritto come è accaduto, a partire dal 1995, con la pensione di anzianità.
Il primo intervento in materia è stato quello della Legge n 335 del 1995 (cossiddetta Legge Dini) che ha individuato due distinte modalità di accesso al trattamento pensionistico di anzianità: il primo con una combinazione di requisiti anagrafici e di contribuzione, con la previsione di un requisito contributivo minimo di trentacinque anni e con l'incremento, di anno in anno del rquisito anagrafico a partire da 52 anni nel 1996 per concludere a 57 anni dal 2007 in poi. Il secondo con il solo requisito contributivo, a partire dal quello di 36 anni nel 1996 per concludere con quello di 40 anni dal 2008 in poi.
Il primo intervento in materia è stato quello della Legge n 335 del 1995 (cossiddetta Legge Dini) che ha individuato due distinte modalità di accesso al trattamento pensionistico di anzianità: il primo con una combinazione di requisiti anagrafici e di contribuzione, con la previsione di un requisito contributivo minimo di trentacinque anni e con l'incremento, di anno in anno del rquisito anagrafico a partire da 52 anni nel 1996 per concludere a 57 anni dal 2007 in poi. Il secondo con il solo requisito contributivo, a partire dal quello di 36 anni nel 1996 per concludere con quello di 40 anni dal 2008 in poi.
Tale doppio binario di accesso alla pensione di anzianità è stato succesivamente conservato ma è stato accelerato il meccanismo di progressione dei requisiti anagrafici di accesso con la Legge n 449 del 1997 (cosiddetta Legge Prodi) che, in particolare, ha previsto l'andata a regime della pensione di anzianità con requisito di contribuzione di trentacinque anni e con requisito anagrafico di 57 anni già a partire dal 2002.
Ulteriore incisivo intervento sui requisiti anagrafici è stato quello del Legislatore del 2004 (riforma Maroni, Legge n 243 del 2004) che, con apposita tabella, ha previsto, a decorrere dal 2008, anzichè l'età anagrafica di 57 anni quella di 60 anni per i lavoratori dipendenti e quella di 61 per i lavoratori autonomi, con incremento di un anno, per entrambe le categorie di lavoratori a decorrere dal 2010 (61 anni per i dipendenti e 62 per gli autonomi).
Il drastico inasprimento dei requisiti anagrafici di accesso stabilito dalla Legge n 243 del 2004 è stato, tuttavia, temperato dalla Legge n 247 del 2007 che ha introdotto l'innovativo meccanismo delle quote e previsto, per l'anno 2008 e per il 2009, sino al mese di giugno, il requisito anagrafico di 58 anni per i dipendenti e di 59 per gli autonomi (sempre in combinazione con il requisito contributivo di 35 anni).
Per il periodo successivo al mese di giugno del 2009 e, cioè, a partire dal 1 luglio 2009 è stato, invece, come accennato introdotto il meccanismo delle quote. In sostanza, con la combinazione di età anagrafica ed anni di contributi si deve raggiungere una determinata quota che varia, di periodo in periodo e che, in tutti i casi, richiede un'età angarfica minima.
Fino al 2011 (escluso) la quota era 95 per i dipendenti e 96 per gli autonomi e l'età minima di accesso di 59 anni per i primi e di 60 per i secondi.
Fino al 2013 escluso, la quota è di 96 per i dipendenti e 97 per gli autonomi con età minima di 60 anni per i primi e di 61 per i secondi.
A decorrere dal 2013, la quota sarà di 97 per i dipendenti e di 98 per gli autonomi con età minima di 61 anni per i primi e di 62 per i secondi.
Viene mantenuta in ogni caso la possibilità di accesso alla pensione di anzianità con la sola anzianità contributiva di 40 anni a prescindere dall'età anagrafica.
Deve, tuttavia, sottolinearsi come i requisiti individuati dalla Tabella B della Legge n 247 del 2007, a seguito dell'ennesimo recente intervento di modifica operato dall'art. 24 del DL n 201 del 2011 sono conservati solo per le pensioni da liquidarsi integralmente con sistema retributivo in quanto, con riferimento alle pensioni miste (con calcolo misto retributivo contributivo in relazione alle anzianità contributive maturate sino a tutto il 31.12.2011) il solo trattamento che è stato conservato è quello, nominalmente modificato, della pensione anticipata cui potrà accedersi solo maturando un'anzianità contributiva:
di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne per i trattamenti che matureranno nel corso del 2012;
di 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le donne per i trattamenti che matureranno nel corso del 2013;
di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne per i trattamenti che matureranno nel corso del 2014.
Con riferimento a tali trattamenti sono, altresì, previste delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata prima del compimento del 62° anno di età.