pensione di reversibilità e risarcimento si cumulano



Le Sezioni Unite affermano il principio della cumulabilità tra il rimedio risarcitorio e la percezione della pensione di reversibilità a seguito del decesso causato da illecito: non opera la compensatio lucri cum damno

Le Sezioni Unite, con diverse pronunce del 22 maggio del 2018, sono intervenute sul tema della compensatio lucri cum damno, individuando i presupposti generali che giustificano lo scomputo, dall’ambito dei danni risarcibili, dei benefici che si siano prodotti in conseguenza dell’illecito. In particolare, l’indagine delle Sezioni Unite si è appuntata sui rapporti trilateri trattandosi dell’ambito entro il quale più di frequente si sono posti i dubbi interpretativi.
Le Sezioni Unite si sono poi soffermate su diversi casi dubbi sollecitate dall'ordinanza interlocutoria della terza sezione della Corte la quale, rimeditando arresti consolidatisi nella giurisprudenza della Corte, aveva suggerito una soluzione interpretativa che ampliasse i casi di operatività della compensazione sostanzialmente affidando la soluzione, all'esistenza o meno di un nesso di causalità materiale tra l'attribuzione del terzo e il fatto produttivo del danno e, quindi, abbandonando le, avolte complesse, distinzioni tra occasione e causa dell'attribuzione.
In particolre, la  questione di cui si sono occupate le Sezioni Unite, nella sentenza n. 12564 del 2018 è quella se, dall'ammontare del danno risarcibile da parte del terzo, debba essere detratta la capitalizzazione della pesnione di reversibilità riconosciuta all'avente diritto a fronte del decesso del soggetto danneggiato.
Il caso era quello di un decesso causato da illecito e la questione era, per l'appunto, quella della valutazione se operasse il principio della compensazione del lucro, consistente nella percezione della pensione di reversibilità, con il danno subito dal percettore della pensione e consistente nella perdita del contributo economico del congiunto a seguito del suo decesso.
Le Sezioni Unite, non condividendo l'impostazione dell'ordinanza interlocutoria, hanno ritenuto di confermare il precedente prevalente indirizzo che riteva la cumulabilità della pensione di reversibilità e del risarcimento del danno argomentando principalmente dalla diversità di funzione e causa tra il rimedio risarcitorio e la tutela previdenziale. Inoltre le Sezioni Unite hanno tratto ulteriore argomento favorevole alla conclusione raggiunta dall'inesistenza di un meccanismo surrogatorio di fonte legale in favore dell'ente previdenziale ai danni dell'autore dell'illecito produttivo del danno.

Cassazione civile, sez. un., 22/05/2018, (ud. 13/02/2018, dep.22/05/2018),  n. 12564


1. - La questione rimessa all'esame di queste Sezioni Unite è se il danno patrimoniale patito dal coniuge di persona deceduta, consistente nella perdita dell'aiuto economico offerto dal defunto, debba essere liquidato detraendo dal credito risarcitorio il valore capitalizzato della pensione di reversibilità accordata al superstite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Tale questione rileva per l'esame del secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che erroneamente la Corte d'appello avrebbe escluso l'esistenza di un danno risarcibile, sol perchè alla vedova della vittima era stata erogata dall'Inps la pensione di reversibilità.

2. - Sulla questione devoluta all'esame delle Sezioni Unite si registrano orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte.

2.1. - L'orientamento prevalente è nel senso che della pensione di reversibilità a favore dei congiunti della vittima non si deve tener conto nella liquidazione del danno patrimoniale da morte del familiare.

Il principio secondo cui dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da morte del familiare non deve essere detratto quanto già percepito dal congiunto a titolo di pensione di reversibilità, si basa sia sulla natura non risarcitoria di tale erogazione previdenziale, sia sull'inapplicabilità, in ragione della diversità di titolo dell'attribuzione patrimoniale pensionistica rispetto al fatto illecito, della compensatio lucri cum damno. Il danneggiante - si afferma può pretendere la compensatio solo se anche il vantaggio sia stato da lui stesso determinato con il suo fatto illecito: quando, in altri termini, il lucro sia conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, avente in se stesso la normale idoneità a determinare l'effetto vantaggioso. Non si può quindi far luogo alla detrazione se il beneficio ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso e indipendente dal fatto illecito e la morte rappresenta solo la condizione perchè quel titolo spieghi la propria efficacia. Porre la condizione per il verificarsi di una conseguenza giuridica non significa averla determinata, mancando, per ciò solo, il rapporto di causalità efficiente.

Si tratta di un orientamento che ha costituito per decenni incontrastato diritto vivente (Cass., Sez. 3^, 29 luglio 1955, n. 2442; Cass., Sez. 3^, 14 marzo 1996, n. 2117; Cass., Sez. 3^, 18 novembre 1997, n. 11440; Cass., Sez. 3^, 10 febbraio 1998, n. 1347; Cass., Sez. 3^, 25 marzo 2002, n. 4205; Cass., Sez. 3^, 31 maggio 2003, n. 8828; Cass., Sez. 3^, 11 febbraio 2009, n. 3357), tanto che l'adesione ad esso è stata talora ribadita con motivazione semplificata, affidata al semplice richiamo dell'autorità del precedente (così Cass., Sez. 3^, 10 marzo 2014, n. 5504).

2.2. - Questo indirizzo è stato messo in discussione da Cass., Sez. 3^, 13 giugno 2014, n. 13537, la quale ha affermato l'opposto principio del non-cumulo: dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui deve essere sottratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto, attesa la funzione indennitaria assolta da tale trattamento, che è rivolto a sollevare i familiari dallo stato di bisogno derivante dalla scomparsa del congiunto, con conseguente esclusione, nei limiti del relativo valore, di un danno risarcibile.

Il rovesciamento dell'orientamento tradizionale è affidato, anzitutto, al rilievo che l'art. 1223 cod. civ. esige una lettura unitaria, e non asimmetrica, sia quando si tratta di accertare il danno sia quando si tratta di accertare il vantaggio per avventura originato dal medesimo fatto illecito. Se ne fanno discendere i seguenti corollari: (a) ai fini dell'operatività della compensatio, lucro e danno non vanno concepiti come un credito ed un debito autonomi per genesi e contenuto, rispetto ai quali si debba indagare soltanto se sussista la medesimezza della fonte; (b) piuttosto, del lucro derivante dal fatto illecito occorre stabilire unicamente se costituisca o meno una conseguenza immediata e diretta del fatto illecito ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.; (c) vantaggi e svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge; (d) nell'ottica del rapporto di diritto civile che lega vittima e responsabile, per quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito dal punto di vista economico, non può spezzarsi la serie causale e ritenere che il danno derivi dall'illecito e l'incremento patrimoniale rappresentato dalla pensione di reversibilità no, e ciò perchè senza il primo non vi sarebbe stato il secondo.


4. - Date queste premesse e venendo, dunque, alla specifica questione oggetto del contrasto, preme innanzitutto sottolineare che la pensione di reversibilità, appartenente al più ampio genus delle pensioni ai superstiti, è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che, secondo una presunzione legislativa, crea una situazione di bisogno per i familiari del defunto, i quali sono i soggetti protetti.

L'ordinamento configura la pensione di reversibilità come "una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell'interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3 Cost., comma 2) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore di un trattamento preferenziale (art. 38 Cost., comma 2) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38 Cost., comma 1)" (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987).

Nella pensione di reversibilità, la finalità previdenziale "si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico" (Corte cost., sentenza n. 174 del 2016). Si tratta di una solidarietà che "si realizza quando il bisogno colpisce i lavoratori ed i loro familiari per i quali, però, non può prescindersi dalla necessaria ricorrenza dei due requisiti della vivenza a carico e dello stato di bisogno, i quali si pongono come presupposti del trattamento". Per effetto della morte del lavoratore, dunque, "la situazione pregressa della vivenza a carico subisce interruzione", ma il trattamento di reversibilità "realizza la garanzia della continuità del sostentamento ai superstiti" (Corte cost., sentenza n. 286 del 1987, cit.).

4.1. - L'erogazione della pensione di reversibilità non è geneticamente connotata dalla finalità di rimuovere le conseguenze prodottesi nel patrimonio del danneggiato per effetto dell'illecito del terzo. Quell'erogazione non soggiace ad una logica e ad una finalità di tipo indennitario, ma costituisce piuttosto - come è stato rilevato in dottrina - l'adempimento di una promessa rivolta dall'ordinamento al lavoratore-assicurato che, attraverso il sacrificio di una parte del proprio reddito lavorativo, ha contribuito ad alimentare la propria posizione previdenziale: la promessa che, a far tempo dal momento in cui il lavoratore, prima o dopo il pensionamento, avrà cessato di vivere, quale che sia la causa o l'origine dell'evento protetto, vi è la garanzia, per i suoi congiunti, di un trattamento diretto a tutelare la continuità del sostentamento e a prevenire o ad alleviare lo stato di bisogno.

Sussiste dunque una ragione giustificatrice che non consente il computo della pensione di reversibilità in differenza alle conseguenze negative che derivano dall'illecito, perchè quel trattamento previdenziale non è erogato in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dal danneggiato, ma risponde ad un diverso disegno attributivo causale. La causa più autentica di tale beneficio - è stato osservato - deve essere individuata nel rapporto di lavoro pregresso, nei contributi versati e nella previsione di legge: tutti fattori che si configurano come serie causale indipendente e assorbente rispetto alla circostanza (occasionale e giuridicamente irrilevante) che determina la morte.

Esattamente il pubblico ministero nell'udienza di discussione ha messo in luce che la pensione di reversibilità spetta per il fatto-decesso come tale, senza alcuna rilevanza della causa, naturale o umana, di esso; ed è attribuita, alle condizioni stabilite dalla normativa, come effetto delle contribuzioni che il lavoratore ha pagato nel corso dello svolgimento del rapporto. In questa prospettiva, "l'occasione materiale del decesso, ossia il fatto illecito altrui, resta del tutto confinata all'esterno di questa erogazione previdenziale; e scomputarne l'importo quando per evenienza il decesso abbia origine da un illecito civile produrrebbe conseguenze di dubbia costituzionalità".

Una conferma di questo esito interpretativo viene dagli insegnamenti della dottrina, la quale, nel condividere la soluzione alla quale la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta sin dagli anni cinquanta del secolo scorso, valorizza la circostanza che l'incremento patrimoniale corrispondente all'acquisto del diritto alla reversibilità si ricollega ad un sacrificio economico del lavoratore, e quindi non costituisce un vero e proprio lucro; laddove, affinchè nell'ambito del giudizio di responsabilità civile si abbia una riduzione del danno risarcibile, è necessario che con il danno prodotto concorra un autentico lucro prodotto, vale a dire un "gratuito vantaggio economico". Quando la condotta del danneggiante costituisce semplicemente l'occasione per il sorgere di un'attribuzione patrimoniale che trova la propria giustificazione in un corrispondente e precedente sacrificio, allora - si afferma - non si riscontra quel lucro che, unico, può compensare il danno e ridurre la responsabilità.

In questa stessa direzione convergono le più recenti riflessioni sul tema. Proprio prendendo le mosse dalla necessità di guardare alla funzione concreta e alla giustificazione più profonda del beneficio collaterale rappresentato dalla pensione di reversibilità, la dottrina esclude, secondo un giudizio normativo-valoriale, che il we/fare previdenziale istituito e alimentato dai contributi del lavoratore, come tale espressione di una scelta di sistema pienamente conforme al respiro costituzionale della sicurezza sociale, sia suscettibile di essere considerato un beneficio da assoggettare all'impiego contabilmente causale della compensatio lucri cum damno. D'altra parte - si sottolinea - la stessa valutazione della pensione di reversibilità nel contesto attuale, caratterizzato dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, ne conferma e ne rafforza la funzione previdenziale, trattandosi di un'attribuzione che rinviene la sua causa necessaria, oltre che nella previsione di legge, nel sacrificio del lavoratore attraverso il versamento dei contributi.

4.2. - Non appare dirimente, in senso contrario, il parallelismo che l'ordinanza di rimessione prospetta con la questione del cumulo di stipendio e risarcimento del danno da incapacità lavorativa temporanea, nel caso di danno alla salute di un impiegato: questione - ricorda il Collegio della Terza Sezione - che venne in un primo tempo affrontata affermandosi che, nel caso in cui un impiegato resti assente dal lavoro a causa di un infortunio, continuando a percepire la retribuzione, egli ha diritto di chiedere al danneggiante anche il danno da incapacità temporanea, ma che poi ha trovato, con la citata sentenza n. 3507 del 1978, una soluzione diversa, definitivamente accolta anche dalla giurisprudenza successiva, nel senso che in tale evenienza non sussiste danno patrimoniale, e pertanto non compete alcun risarcimento a questo titolo, a meno che il lavoratore non deduca di avere dovuto rinunciare a straordinari o trasferte, o di avere subito pregiudizi nella carriera per la forzata assenza dal lavoro.

In realtà, la non comparabilità delle situazioni emerge dalla stessa motivazione che sostiene il richiamato precedente: la quale - nel constatare che, "ove lo stipendio continui ad essere percepito dall'infortunato nella sua interezza", "il danno, sotto questo profilo, non si è neppure prodotto" - non ha mancato tuttavia di sottolineare che "altra e più delicata questione sorge, invece, quando il fatto illecito ponga in essere le condizioni ovvero i presupposti perchè profittino al danneggiato particolari vantaggi prima non goduti: solo allora sorge l'esigenza di verificare, nella prospettiva dei principi che regolano la compensatio lucri cum damno, se detti vantaggi siano in rapporto di causa ad effetto con l'illecito, se cioè i primi siano conseguenza immediata e diretta del secondo".

4.3. - D'altra parte, neppure appare condivisibile la tesi, sostenuta nella sentenza n. 13537 del 2014 che ha dato avvio al contrasto di giurisprudenza, secondo cui negare la compensati() tra risarcimento del danno patrimoniale da uccisione del congiunto e pensione di reversibilità finirebbe per "abrogare in via di fatto" l'azione di surrogazione spettante all'ente previdenziale, privando l'assicuratore sociale o l'ente previdenziale di un diritto loro "espressamente attribuito dalla legge".

In realtà, nessuna delle norme richiamate nella citata sentenza lascia chiaramente intendere la sussistenza di un subentro dell'Inps nei diritti del familiare superstite, percettore del trattamento pensionistico di reversibilità, verso i terzi responsabili del fatto illecito che ha determinato la morte del congiunto.

Invero, la surrogazione dell'art. 1916 c.c., comma 4, si applica alle assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro; la L. 12 luglio 1984, n. 222, art. 14, prevede la surroga delle prestazioni in tema di invalidità pensionabile, che non sono assimilabili alla pensione di reversibilità ai superstiti; analogamente, la L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 41, stabilisce sì, a vantaggio dell'ente erogatore, il recupero, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni, delle prestazioni erogate in conseguenza del fatto illecito di terzi, ma con riguardo alle pensioni, agli assegni e alle indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente; infine, l'art. 42 della medesima legge, nel disciplinare le comunicazioni delle imprese di assicurazione all'Inps, si occupa delle azioni surrogatorie e di rivalsa spettanti all'ente assicuratore "nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi".
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