pensioni ex art 16 l 233 del 90 e il limite delle 2080 settimane

Pensioni ex art 16 della legge n 233 del 1990 e limite delle 2080 settimane ai fini del calcolo, il coordinamento delle disposizioni normative e le corrette modalità di calcolo secondo la giurisprudenza.
 

 
L'ART. 16 sella l. n. 233 del 1990 prevede che "Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative".

Tale norma prevede, quindi, un meccanismo di totalizzazione dei periodi assicurativi in virtù del quale ciascuna gestione sopporta l'onere della quota a proprio carico calcolata secondo le norme vigenti nel proprio fondo in relazione all'anzianità di contribuzione maturata.

Un probelema di coordinamento non espressamente risolto dalla normativa e, quindi, affrontato dalla giurisprudenza di legittimità è quello del coordinamento tra la norma generale richiamata e le normative che nei fondi speciali e nel FPLD prevedono il limite delle 2080 settimane ai fini del calcolo, con il sistema retributivo, della pensione.

Ove, infatti, l'anzianità contributiva fosse maturata interamente presso il FPLD o interamente presso una delle gestioni speciali di cui alla l. n. 233 del 1990 opererebbe il limite delle 2080 settimane con la conseguenza che, ai fini del calcolo della pensione, le settimane eccedenti non verrebbero valorizzate.

In caso di accesso alla pensione con il meccanismo di cumulo previsto dall'art. 16 della l. n. 233 del 1990 ed in relazione a tale limite, si pongono due ordini di problemi:

1) se il limite operi con riferimento a ciascuna quota di pensione o sul complesso della contribuzione maturata presso le due diverse gestioni;

2) qualora il limite operi con riferimento alla contribuzione complessivamente accreditata, quali settimane debbano essere eliminate.

La S.C., con la sentenza n 18569 2008, con riferimento alla questione “se, in caso di liquidazione della pensione a norma dell'art. 16 cit., il limite massimo di 40 anni di contribuzione utilmente valutabile opera solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono stati versati contributi oppure anche complessivamente”  ha affermato che “ appare da condividersi la seconda di tali ipotesi, e cioè quella secondo cui non è consentito superare, ai fini della liquidazione della pensione, i 40 anni di contribuzione. In tal senso depongono, pur in mancanza di dati testuali che espressamente la confermino, elementi di carattere logico - sistematico…In primo luogo deve tenersi presente che l'art. 16, pur facendo riferimento alla tecnica di riconoscimento del diritto alla pensione e di liquidazione della stessa utilizzata ai fini del coordinamento di sistemi pensionistici diversi sul piano comunitario o internazionale e più di recente anche sul piano interno (sistema della totalizzazione dei periodi contributivi e delle liquidazione di "pro-rata" nell'ambito di ciascuno di essi), presenta la particolarità sostanziale di essere funzionale al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell'ambito dell'unitario regime di assicurazione generale obbligatoria, caratterizzato da regole di base uniformi e ormai anche da ampia omogeneità riguardo alle tecniche operative di dettaglio. In secondo luogo deve riconoscersi che il limite massimo di anni di contribuzione è stato introdotto, sia nel fondo lavoratori dipendenti (cfr. la L. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 1, e la relativa tabella D, successivamente sostituita dalla tabelle B e poi dalla tabella C, allegate alla L. n. 153 del 1969, a norma dell'art. 11 di questo testo), sia nei fondi speciali per i lavoratori autonomi, contemporaneamente all'introduzione del sistema c.d. retributivo (o analogo) di liquidazione delle pensioni (ricalcandosi anche sotto tale profilo le regole dei sistemi pensionistici del pubblico impiego), quale limite dei benefici che ordinariamente arreca al lavoratore il sistema retributivo di calcolo delle pensioni, con la sua valorizzazione, tendenzialmente, dei livelli di retribuzione (o di reddito) degli anni più favorevoli anche con riferimento ai periodi iniziali o comunque meno fortunati dell'attività lavorativa.
Il primo di tali elementi autorizza la considerazione unitaria del sistema pensionistico e il secondo evidenzia che non vi è ragione perchè non operi il limite in questione nel caso di liquidazione di una pensione col sistema ed. retributivo (o corrispondente) per il solo fatto che si procede al cumulo di contributi relativi a gestioni diverse. E proprio il caso in esame mette in luce la ingiustificata disparità di trattamento a cui condurrebbe una diversa soluzione. Otterrebbe infatti un più favorevole trattamento il lavoratore che possa cumulare ai quaranta anni di contribuzione nel fondo per i lavoratori dipendenti anni di contribuzione presso un fondo dei lavoratori autonomi, rispetto al lavoratore che invece possegga analogamente più di quaranta anni di contributi, ma tutti nel fondo per i lavoratori dipendenti.
E' opportuno comunque rilevare la non plausibilità della ipotesi che rilevino ad ostacolare il raggiungimento di 40 anni di contribuzione (effettiva e convenzionale) presso il fondo lavoratori dipendenti da parte dei lavoratori esposti all'amianto le contribuzioni esistenti presso altre gestioni dell'assicurazione obbligatoria, in quanto non è ragionevole che la presenza di tale ulteriore contribuzione possa operare a detrimento dell'assicurato (stante la possibile e probabile più favorevole incidenza in concreto degli anni di contribuzione presso il fondo lavoratori dipendenti)”.

Analogamente la Corte di Appello di Perugia (sent n. 545 del 27 giugno 2007) ha avuto modo di osservare “in sede di cumulo, poi, dovranno essere eliminate quelle settimane di contribuzione che rientrano nelle quote di pensione meno favorevoli per l’interessato vale a dire, assai verosimilmente, quelle riferite alla gestione agricola

Con la recente sentenza del Tribunale di Perugia, qui di seguito trascritta, la questione è stata esaminata nuovamente e risolta in conformità con gli orientamente sopra riportati. La sentenza affronta anche la questione dell'applicabilità del nuovo termine di decadenza triennale e del termine di prescrizione quinquennale alle domande di riliquidazione dei trattamenti pensionistici.

Tribunale di Perugia sentenza del 25 giugno 2014

XXXXXXXXXXXXX ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, l’INPS per l’accoglimento delle seguenti conclusioni “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla modificazione e ricostituzione della sua posizione contributiva accreditata alla gestione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti in virtù della rivalutazione contributiva per esposizione ultradecennale all’amianto riconosciutagli ai sensi dell’art. 13 comma 8 l. 257/92; condannare conseguentemente l’INPS a ricalcolare e riliquidare la pensione in godimento del sig. Biscarini Domenico dapprima mediante la rivalutazione ai sensi dell’art. 13 comma 8 l. 157/92 e nei limiti del massimo contributivo pari a n. 2080 settimane della sua quota di pensione iscritta acarico della gestione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e successivamente mediante il cumulo di tale quota con quella iscritta a carico della gestione speciale agricoltori ed eventuale eliminazione delle settimane di contribuzione proprie di tale gestione eccedenti rispetto a detto limite massimo, con corresponsione dei ratei arretrati maggiorati degli interessi legali”.
Ha esposto che è titolare di una pensione decorrente dal XXXX in virtù del cumulo della contribuzione versata nella gestione speciale “coltivatore diretto – colono – mezzadro” con contribuzione versata nella gestione generale obbligatoria da lavoro dipendente”; che, per effetto del riconoscimento dell’esposizione ultradecennale all’amianto, l’INPS ha proceduto al ricalcolo della pensione in virtù dell’applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8 l. 27 marzo 1992, n. 257; che, tuttavia, tale ricalcolo è stato effettuato erroneamente in quanto la maggiorazione, incidente solo sulla quota a carico della gestione dei lavoratori dipendenti, è stata applicata sino a concorrenza delle 2080 settimane (40 anni) tenuto conto, ai fini del raggiungimento di detto limite, di tutte le settimane di contribuzione accreditate presso la gestione speciale coltivatore diretto colono mezzadro. Ha dedotto che, in virtù dell’art. 16 della l. n. 233 del 2 agosto 1990 il limite delle 2080 settimana andrebbe valutato in relazione a ciascuna quota pensionistica e non complessivamente e, in subordine, che, ai fini del calcolo, in caso di superamento del limite delle 2080 settimane attraverso la somma della contribuzione accreditata nelle diverse gestioni (e qualora il limite delle 2080 settimane sia da valutare in relazione all’unitario trattamento anziché in riferimento alle singole quote) debba essere preliminarmente valorizzata la contribuzione versata nella gestione che garantisce il maggior importo.
Ha quindi chiesto in data 25.11.2008, il ricalcolo della propria pensione.
Si è costituito l’INPS che ha eccepito la decadenza triennale dal diritto di proporre l’azione ai sensi dell’art. 47 del dpr n. 639/1970 e l’infondatezza della domanda di riliquidazione proposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondata è l’eccezione di decadenza sollevata dall’INPS ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 639/1970. Nel caso di specie, infatti, la domanda ha ad oggetto la riliquidazione di un trattamento pensionistico che si assume erroneamente liquidato da parte dell’Istituto convenuto a seguito di una sentenza che ha riconosciuto al ricorrente il beneficio contributivo legato all’esposizione ultradecennale all’amianto.
Al riguardo, prima dell'entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, la giurisprudenza consolidata della S.C. (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 - che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491 -, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall'ente previdenziale.
L'art. 38, comma 1 lett. b del D.L. n. 98/2011 ha previsto che, all'articolo 47 del d.p.r. n. 639/1970 sia aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte...le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto (4) (B)".
Tale norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto (cfr. Corte Cost. n. 69/2014).
Ne consegue che il termine di decadenza triennale per la proposizione delle domande di riliquidazione dei trattamenti pensionistici potrà applicarsi solo con riferimento ai provvedimenti di liquidazione successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 98/2011 o, per quanto riguarda le liquidazioni precedenti, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge. 
Nel merito, la domanda principale di riliquidazione è infondata mentre è fondata quella subordinata.
La S.C. (sent. n. 18569/08) ha avuto modo di chiarire che il limite delle 2080 settimane, in caso di liquidazione del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 16 della l. n. 233 del 1990, opera con riferimento al trattamento complessivo e non con riguardo alle singole quote.
Tuttavia, ai fini del calcolo, in caso di superamento del limite delle 2080 settimane attraverso la somma della contribuzione accreditata nelle diverse gestioni  deve essere preliminarmente valorizzata la contribuzione versata nella gestione che garantisce il maggior importo.
Tale conclusione, oltre ad essere stata implicitamente avallata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18569/2008 appare la più ragionevole in quanto, posto che il pensionato (o il pensionando) è costretto a rinunciare ad una parte della sua contribuzione (reale o figurativa), l’esposto meccanismo gli consente, ai soli fini del calcolo, di scegliere quale contribuzione valorizzare.
D’altronde l’opposta soluzione che, in sostanza, finisce per eliminare la contribuzione accreditata nel fondo che avrebbe garantito il maggior importo pensionistico non trova alcun aggancio normativo e non risponde ad alcun criterio di logica e di equità. 
Cass n 18569 2008 ha, con riferimento alla questione “se, in caso di liquidazione della pensione a norma dell'art. 16 cit., il limite massimo di 40 anni di contribuzione utilmente valutabile opera solo nell'ambito di ciascuna delle gestioni presso cui sono stati versati contributi oppure anche complessivamente”  ha affermato che “ appare da condividersi la seconda di tali ipotesi, e cioè quella secondo cui non è consentito superare, ai fini della liquidazione della pensione, i 40 anni di contribuzione. In tal senso depongono, pur in mancanza di dati testuali che espressamente la confermino, elementi di carattere logico - sistematico…In primo luogo deve tenersi presente che l'art. 16, pur facendo riferimento alla tecnica di riconoscimento del diritto alla pensione e di liquidazione della stessa utilizzata ai fini del coordinamento di sistemi pensionistici diversi sul piano comunitario o internazionale e più di recente anche sul piano interno (sistema della totalizzazione dei periodi contributivi e delle liquidazione di "pro-rata" nell'ambito di ciascuno di essi), presenta la particolarità sostanziale di essere funzionale al semplice coordinamento della gestione ordinaria e delle gestioni speciali nell'ambito dell'unitario regime di assicurazione generale obbligatoria, caratterizzato da regole di base uniformi e ormai anche da ampia omogeneità riguardo alle tecniche operative di dettaglio. In secondo luogo deve riconoscersi che il limite massimo di anni di contribuzione è stato introdotto, sia nel fondo lavoratori dipendenti (cfr. la L. 27 aprile 1968, n. 488, art. 5, comma 1, e la relativa tabella D, successivamente sostituita dalla tabelle B e poi dalla tabella C, allegate alla L. n. 153 del 1969, a norma dell'art. 11 di questo testo), sia nei fondi speciali per i lavoratori autonomi, contemporaneamente all'introduzione del sistema c.d. retributivo (o analogo) di liquidazione delle pensioni (ricalcandosi anche sotto tale profilo le regole dei sistemi pensionistici del pubblico impiego), quale limite dei benefici che ordinariamente arreca al lavoratore il sistema retributivo di calcolo delle pensioni, con la sua valorizzazione, tendenzialmente, dei livelli di retribuzione (o di reddito) degli anni più favorevoli anche con riferimento ai periodi iniziali o comunque meno fortunati dell'attività lavorativa.
Il primo di tali elementi autorizza la considerazione unitaria del sistema pensionistico e il secondo evidenzia che non vi è ragione perchè non operi il limite in questione nel caso di liquidazione di una pensione col sistema ed. retributivo (o corrispondente) per il solo fatto che si procede al cumulo di contributi relativi a gestioni diverse. E proprio il caso in esame mette in luce la ingiustificata disparità di trattamento a cui condurrebbe una diversa soluzione. Otterrebbe infatti un più favorevole trattamento il lavoratore che possa cumulare ai quaranta anni di contribuzione nel fondo per i lavoratori dipendenti anni di contribuzione presso un fondo dei lavoratori autonomi, rispetto al lavoratore che invece possegga analogamente più di quaranta anni di contributi, ma tutti nel fondo per i lavoratori dipendenti.
E' opportuno comunque rilevare la non plausibilità della ipotesi che rilevino ad ostacolare il raggiungimento di 40 anni di contribuzione (effettiva e convenzionale) presso il fondo lavoratori dipendenti da parte dei lavoratori esposti all'amianto le contribuzioni esistenti presso altre gestioni dell'assicurazione obbligatoria, in quanto non è ragionevole che la presenza di tale ulteriore contribuzione possa operare a detrimento dell'assicurato (stante la possibile e probabile più favorevole incidenza in concreto degli anni di contribuzione presso il fondo lavoratori dipendenti)”.
Analogamente la Corte di Appello di Perugia (sent n. 545 del 27 giugno 2007) ha avuto modo di osservare “in sede di cumulo, poi, dovranno essere eliminate quelle settimane di contribuzione che rientrano nelle quote di pensione meno favorevoli per l’interessato vale a dire, assai verosimilmente, quelle riferite alla gestione agricola”.
La pensione del ricorrente dovrà, quindi essere riliquidata secondo le modalità di cui alle conclusioni del ricorso e, cioè, “dapprima mediante la rivalutazione ai sensi dell’art. 13, comma 8 della l. n. 257/92 e entro il limite del massimo contributivo pari a n. 2080 settimane della sua quota di pensione iscritta a carico della gestione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e, successivamente, mediante il cumulo di tale quota con quella iscritta a carico della gestione speciale agricoltori con l’eliminazione delle settimane di contribuzione proprie di tale gestione eccedenti” rispetto al limite complessivo delle 2080 settimane (valutato, cioè, tenuto conto anche delle settimane di contribuzione presso la gestione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti).
Quanto all'eccezione relativa alla prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto i ratei di pensione dovuti in esito alla riliquidazione richiesta, si ritiene che l'istanza stragiudiziale di riliquidazione del trattamento del 25.11.2008 sia atto idoneo ad interrompere il termine prescrizionale.
Considerando che tale istanza è stata ricevuta dall'INPS il 25.11.2008, si deve ritenere che, a decorrere da tale data, sia stata interrotta la prescrizione dei crediti relativi ai ratei arretrati della pensione in corso di godimento.
In ordine a tali ratei pensionistici maturati prima del 25.11.2008, il problema è quello di stabilire se le pretese differenze siano dovute nei limiti della prescrizione quinquennale o decennale.
Invero, prima dell’introduzione dell’art. 47 bis del d.p.r. n. 639/1970 ad opera dell’art. 38 del d.l. n. 98/2011, il termine di prescrizione per le quote di rateo pensionistico non ancora liquidate era pacificamente decennale applicandosi il termine prescrizionale breve quinquennale solo alle rate di pensione messe a disposizione e non riscosse (cfr. Cass Civ SS.UU.  n. 10955/2002).
L’art. 47 bis del d.p.r. n. 639/1970 prevede, ora, che “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Si ritiene, tuttavia, che tale nuovo termine di prescrizione non sia applicabile per sostenere la già intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti aventi ad oggetto ratei non ancora liquidati sorti anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 47 bis del d.p.r. n. 639/1970 in virtù del principio generale di cui all’art. 252 delle disp att. del c.c. per il quale, qualora una sopravvenuta normativa riduca il termine di prescrizione di un diritto, il nuovo termine di prescrizione, relativamente ai crediti già sorti, decorre solo dall’entrata in vigore della normativa sopravvenuta.

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