Con l'art. 12 del DL n 78 del 2010 così come convertito dalla L. n. 122 del 2010 sono stabilite nuove decorrenze delle pensioni anche derivanti da totalizzazione
A decorrere dall'anno 2011, vi sarà una nuova decorrenza per tutte le pensioni dirette di vecchiaia o anzianità erogate da forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, gestioni per gli artigiani, i commercianti e i lavoratori diretti nonchè dalla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della Legge n 335 del 8 agosto 1995.
In particolare, l'art. 12 del DL n 78 del 2010 così come convertito dalla L. n. 122 del 2010 ha previsto che le pensioni, di vecchiaia o anzianità, a carico di forme di previdenza dei lavoratori dipendenti decorrano 12 mesi dopo la maturazione dei relativi requisiti e, quindi, dal tredicesimo mese.
Le pensioni, di anzianità o vecchiaia, a carico delle gestioni per gli artigiani, commercianti e coltivatori diretti nonchè quelle a carico della gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995 decorreranno trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei previsti requisiti e quindi dal diciannovesimo mese.
Analogo differimento della decorrenza è previsto per coloro che accedano alla pensione mediante la totalizzazione.
Si applica la vecchia decorrenza per le pensioni i cui requisiti siano stati maturati entro il 31 dicembre del 2010.
La vecchia decorrenza si applica, altresì, nei seguenti casi:
per il personale del comparto scuola (decorrenza fissata al 1° settembre di ciascun anno);
lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro
lavoratori in mobilità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità e lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà.
In sede di conversione è stato inoltre introdotto un meccansimo, che entrerà in vigore a partire dal 2015, per il quale l'innalzamento della speranza di vita determinerà l'automatico incremento dell'età di accesso al pensionamento.
Nell'art. 12 non sembra esservi alcuna indicazione che consenta di estendere il meccanismo delle finestre ivi previsto agli enti previdenziali dei liberi professionisti i cui trattamenti pensionistici resteranno verosimilmente disciplinati, quanto a decorrenze, dalla previgente normativa di legge e regolamentare.
Gli enti previdenziali privatizzati resteranno, invece, inevitabilmente coinvolti dalla nuova previsione in tema di decorrenza relativa ai trattamenti derivanti da totalizzazione. Tale meccanismo di differimento del godimento del trattamento radicalizza l'iniqua disparità tra i trattamenti riconosciuti a professionisti che accedano al trattamento solo in relazione ai contributi versati alla propria cassa previdenziale di categoria e professionisti che, invece, accedano al trattamento in forza del cumulo dei contributi accreditati presso diverse gestioni previdenziali. I professionisti "costretti" alla totalizzazione infatti non solo subiscono una rilevante penalizzazione con riferimento al sistema di calcolo ex art. 4 del D.Lgs. n. 42 del 2006 ma, a decorrere dal 2011, si troveranno anche a dover percepire la pensione con 18 mesi di ritardo rispetto ai colleghi che, con analoga anzianità di contribuzione, non abbiano un percorso contributivo frammentato.
Art. 12
Interventi in materia previdenziale (1)
1. I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'eta' di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle eta' previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (2):
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (3);
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, con eta' inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (4):
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (5);
c) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. L'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 e' sostituito dal seguente: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (6).
4. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi nei confronti dei (7):
a) lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per raggiungimento di limite di eta'
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:
a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (26);
b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorche´ maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo' disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo (27).
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro,delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5 (8).
7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilita' e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell'indennita' di buonuscita, dell'indennita' premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennita' equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego e' effettuato (9):
a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.
In tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale e' pari all'ammontare residuo;
c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, e' complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro , in tal caso il primo importo annuale e' pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale e' pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale e' pari all'ammontare residuo.
8. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al comma 7 ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
9. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di eta' entro la data del 30 novembre 2010, nonche' alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate [e accolte] prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l'accoglimento ovvero la presa d'atto della domanda di cessazione determina l'irrevocabilita' della stessa. All'onere derivante dalle modifiche di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (10).
10. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal I gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbiiche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianita' contributive non e' gia' regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita' autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attivita' prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps.
Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali e' obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (11).
[12. L'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari nonche' ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente gia' versato a titolo di contribuzione dovuta.] (12)
12-bis. In attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, e tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di eta' e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, i requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il requisito anagrafico di 65 anni di cui all'articolo 1, comma 20, e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, devono essere aggiornati a cadenza triennale, salvo quanto indicato al comma 12-ter, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. La mancata emanazione del predetto decreto direttoriale comporta responsabilita' erariale. Il predetto aggiornamento e' effettuato sulla base del procedimento di cui al comma 12-ter (13).
12-ter. A partire dall'anno 2013 l'ISTAT rende annualmente disponibile entro il 30 giugno dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia. A decorrere dalla data di cui al comma 12-bis e con i decreti a cadenza triennale di cui allo stesso comma 12-bis: a) i requisiti di eta' indicati al comma 12-bis sono aggiornati incrementando i requisiti in vigore in misura pari all'incremento della predetta speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non puo' in ogni caso superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. In caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo. Il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita'; b) i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva indicati al comma 12-bis sono conseguentemente incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta'. In caso di frazione di unita', l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al primo decimale. Restano fermi i requisiti di anzianita' contributiva minima previsti dalla normativa vigente in via congiunta ai requisiti anagrafici, nonche' la disciplina del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispetto alla data di maturazione dei requisiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, come modificata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Al fine di uniformare la periodicita' temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il secondo adeguamento e' effettuato, derogando alla periodicita' triennale di cui al comma 12-bis, con decorrenza 1° gennaio 2019 e a tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2017 il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia (14)
12-quater. In base agli stessi criteri di adeguamento indicati ai commi 12-bis e 12-ter e nell'ambito del decreto direttoriale di cui al comma 12-bis, anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti, e' applicato l'adeguamento dei requisiti anagrafici. Resta fermo che l'adeguamento di cui al presente comma non opera in relazione al requisito per l'accesso per limite di eta' per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita' lavorativa per il raggiungimento di tale limite di eta' (15)
12-quinquies. Ogniqualvolta l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici di cui al comma 12-ter comporta, con riferimento al requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia originariamente previsto a 65 anni, l'incremento dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore di 65, il coefficiente di trasformazione di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per le eta' corrispondenti a tali valori superiori a 65 del predetto requisito anagrafico nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del primo periodo del presente comma anche per eta' corrispondenti a valori superiori a 65 anni e' effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo l, comma 11, della citata legge n. 335 del 1995 (16)
12-sexies. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'A decorrere dal 1° gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo l, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1° gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici piu' elevati, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonche' quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto' ";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici; a tale fine la dotazione del predetto Fondo e' incrementata di 120 milioni di euro nell'anno 2010 e di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020" (17)
12-septies. A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti e' determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (18).
12-octies. Le stesse modalita' di cui al comma 12-septies si applicano, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562. Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande esercitate dagli interessati in data anteriore al l° luglio 2010 (19).
12-novies. A decorrere dal 1° luglio 2010 si applicano le disposizioni di cui al comma 12-septies anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. E' abrogato l'articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge n. 1450 del 1956 nei casi in cui le condizioni per il trasferimento d'ufficio o a domanda si siano verificate in epoca antecedente al l° luglio 2010 (20).
12-decies. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, le parole: "approvati con decreto ministeriale 27 gennaio 1964" sono sostituite dalle seguenti: "come successivamente adeguati in base alla normativa vigente" (21).
12-undecies. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative: la legge 2 aprile 1958, n. 322, l'articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, l'articolo 21, comma 4, e l'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (22).
12-duodecies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2010, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (23).
12-terdecies. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013 gli specifici stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 30 milioni di euro annui. I risparmi derivanti dal precedente periodo, che conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001, pari a 30 milioni di euro annui nel triennio 2011-2013, concorrono alla compensazione degli effetti derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al fine di garantire la non applicazione del predetto aumento contributivo nella misura prevista (24).
(1) In riferimento al presente articolo vedi: Nota INAIL 9 giugno 2010, n. 4558
(2) Alinea modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(3) Lettera modificata dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(4) Alinea modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(5) Lettera modificata dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(6) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(7) Alinea modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(8) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(9) Alinea modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(10) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(11) Comma modificato dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(12) Comma soppresso dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(13) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(14) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(15) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(16) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(17) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(18) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(19) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(20) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(21) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(22) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(23) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(24) Comma aggiunto dall'articolo 1 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione.
(25) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 5 novembre 2010, n. 142.
(26) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 37 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 .
(27) Comma inserito dall'articolo 1, comma 37 della legge 13 dicembre 2010 , n. 220 .