trattenuta del 2,5 % è dovuto il rimborso?
La questione della legittimità delle norme regolamentari che hanno stabilito a svantaggio dei dipendenti pubblici in regime di TFR un abbattimento della retribuzione lorda pari alla trattenuta del 2,5% a carico dei dipendenti pubblici in regime di TFS
Una questione che sta interessando numerosi Tribunali del Lavoro e che riguarda i dipendenti dello Stato e degli enti locali in regime di TFR è quella della legittimità dell'abbattimento della retribuzione lorda loro spettante in misura pari alla trattenuta contributiva che precedentemente era destinata a finanziare il trattamento di fine servizio o la buonuscita non più spettanti.
La questione ha tratto spunto ed incentivo dalla pronuncia di incostituzionalità dell’art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, emanata in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost. contenuta nella sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012.
La norma di cui all’art. 12, comma 10 del d.l. n. 78 del 2010 prevedeva, con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dall’1 gennaio 2011, che, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ancora in regime di TFS, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettuasse secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile. Tale norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non escludeva, carico di detti dipendenti la rivalsa di cui all’art. 37 del d.p.r. n. 1032 del 1973.
Nella motivazione, la Consulta ebbe a precisare che “la disposizione censurata, a fronte dell'estensione del regime di cui all'art. 2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto) sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011, determina irragionevolmente l'applicazione dell'aliquota del 6,91% sull'intera retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita, operata a titolo di rivalsa sull'accantonamento per l'indennità di buonuscita, in combinato con l'art. 37 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Nel consentire allo Stato una riduzione dell'accantonamento, irragionevole perché non collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché - a parità di retribuzione - determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli articoli 3 e 36 della Costituzione”.
Ora, al di là della qualificazione normativa della diminuzione patrimoniale imposta al dipendente pubblico (come derivante dalla conservazione della trattenuta a titolo di rivalsa o contributivo o come conseguente da un abbattimento della retribuzione lorda di pari importo), la Corte Costituzionale ebbe a precisare che il passaggio dei dipendenti dal regime dell’IBU o di TFS al regime del TFR sarebbe stato legittimo solo a condizione di riconoscere ad essi l’intera retribuzione lorda prevista dalla contrattazione collettiva escludendo al contempo la trattenuta a titolo di rivalsa ex art. 37 del d.p.r. n. 1032 del 1973 in quanto, in mancanza, si sarebbe realizzata una violazione degli artt. 3 e 36 Cost.
Tale pronuncia, pur non riguardando tutti i dipendenti pubblici che, assunti dal 2001 in avanti, risultano ex lege in regime di TFR ha, tuttavia, chiarito che la retribuzione del dipendente pubblico in regime di TFR non dovrebbe essere ridotta, pena la violazione del rpecetto di cui all'art. 36 Cost. del contributo destinato al finanziamento di forme previdenziali alternative al TFR (IBU o TFS).
Invece, il D.P.C.M. del 20 dicembre del 2009 ha previsto una riduzione della retribuzione lorda dei dipendenti pubblici inr egime di TFR in moda da garantire l'invarianza della retribuzione netta in rapporto ai dipendenti pubblici rimasti sotto il regime del trattamento di fine servizio o dell'indennità di buonuiscita.
Così facendo, tuttavia, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ha, in sostanza, condotto la retribuzione dei dipendenti pubblici in regime di TFR al di sotto delle soglie retributive stabilite dalla contrattazione collettiva e ad un livello inferiore rispetto ai colleghi rimasti in regime di TFS o di IBU.
Appaiono, quindi, evidenti le frizioni con i parametri di cui agli artt. 36 e 3 Cost già evocati dalal Corte con la sentenza n. 223 del 2012.