Sempre in materia di criteri per il calcolo dell'indennità di maternità in favore delle farmaciste esercenti l'attività professionale autonoma e percipienti redditi da partecipazione al capitale sociale di società esercente l'attività di farmacia.
Cassazione Civile Sezione Lavoro
14 maggio 2008 n. 12097
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI, in persona del suo Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato ANGELETTI ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
A.D., titolare della sede unica farmaceutica rurale del Comune di Lappano, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI MONTEVERDE 4 SCALA B INTERNO 15, presso lo studio dell'avvocato CAMMARELLA ANNITA, rappresentata e difesa dagli avvocati PARISE ROLANDO, MAZZUCA DANIELA, giusta delega in atti;
controricorrente –
avverso la sentenza n. 1388/04 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 13/12/04 R.G.N. 1458/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/08 dal Consigliere Dott. Gianfranco BANDINI;
udito l'Avvocato GNISCI per delega ANGELETTI;
udito l'Avvocato PARISE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi che ha concluso in via principale per l'accoglimento del ricorso, in subordine rimissione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Dr.ssa A.D., farmacista titolare di farmacia, chiese e ottenne dal Pretore di Cosenza - Giudice del Lavoro, nei confronti dell'ENPAF, a cui era iscritta, il Decreto Ingiuntivo n. 985/98 per il pagamento della somma di L. 14.658.193, oltre interessi e spese, sul rilievo che l'Ente, nella determinazione dell'indennità di maternità, anzichè seguire il criterio di calcolo di cui alla L. n. 379 del 1990, art. 1, comma 2, ("L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda"), aveva indebitamente fatto applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo ("In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dal D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 1...)".
L'ENPAF propose opposizione al suddetto decreto ingiuntivo rilevando che, avendo l' A., come titolare di farmacia, percepito un reddito di impresa e non di lavoro autonomo, le andava corrisposta l'indennità di maternità nella misura ridotta di cui alla L. n. 379 del 1990, art. 1, comma 3, e non nella misura risultante dall'applicazione del criterio di cui al comma 2 di tale disposizione. Il Tribunale di Cosenza respinse l'opposizione.
Anche l'appello dell'Ente venne respinto dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza dell'11.11 -13.12.2004.
A sostegno del decisum la Corte territoriale, espressamente richiamando la giurisprudenza di legittimità, osservò che, dalla chiara dizione della norma e anche dai lavori preparatori parlamentari, si deduceva inequivocabilmente che non era consentita alcuna distinzione tra le farmaciste in base al fatto che le stesse avessero percepito solo redditi professionali o anche redditi di impresa commerciale, atteso che anche questi sono comunque considerati dalle legge come un reddito professionale, ancorchè connesso all'esercizio di una farmacia.
Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l'ENPAF ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
L'intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 379 del 1990, art. 1, commi 2 e 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che, ai fini della determinazione dell'indennità, doveva essere preso in considerazione soltanto il reddito derivante dall'attività autonoma di farmacista (e non già, quindi, anche quelli di diversa natura, quale quello d'impresa denunciato dalla A., siccome titolare di farmacia), e richiamando, altresì, quale parametro interpretativo in tal senso, il disposto della L. n. 289 del 2003, art. 1.
1.2 Osserva il Collegio che, con riferimento alla disciplina (che qui specificamente rileva) vigente anteriormente all'emanazione della L. n. 289 del 2003, la giurisprudenza di legittimità aveva costantemente affermato il principio secondo cui - avuto riguardo alle mancate ulteriori specificazioni da parte del legislatore e alla realtà sociale costituita dalla gestione delle farmacie con vendita di prodotti farmaceutici e parasanitari - il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste che, a norma della L. 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1, comma 2, è basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e, in particolare, anche quando il reddito tratto da tale attività abbia natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare di farmacia (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5221/91; 15222/2000; 15301/2001).
1.3 Tale orientamento non è stato seguito dalla pronuncia di questa Corte n. 12260/2005, espressamente richiamata dalla parte ricorrente, sulla base delle seguenti considerazioni:
- dalla relazione alla proposta di legge di modifica del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste (art. 70 che, al comma 2, recepisce la L. n. 379 del 1990, art. 1, comma 2) "... si evince che si intende chiarire, senza possibilità di equivoci, che il reddito da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità è solo quello professionale con esclusione di quanto eventualmente percepito per altre attività svolte (come, ad esempio, proventi patrimoniali, redditi d'impresa, eccetera)";
- con la L. n. 289 del 2003, art. 1, è stato disposto che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, comma 2, va modificato, nell'espressione "del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali, con la seguente:
"del solo reddito percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo";
- "... non sussiste la necessità di accertare se tale modifica sia di natura interpretativa, con conseguente sua retroattività, o meramente innovativa, costituendo, piuttosto, essa un elemento chiarificatore della citata disposizione di cui alla L. n. 289 del 2003, art. 1, che può indurre a interpretare correttamente il D.Lgs. 26 marzo, art. 70, comma 2, come se esso si riferisca al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista";
- tale significato è stato a suo tempo rifiutato da questa Corte, in sintonia con i principi indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 1998, "ma è pur sempre ipotizzabile come alternativa ermeneutica anche nel testo originario della L. n. 379 del 1990, art. 1, comma 2, e, perciò, può essere interpretato correttamente nel senso indicato dalla L. 15 ottobre 2003, n. 289, art. 1 lett. a)".
1.4. Ritiene il Collegio di non poter condividere tale interpretazione sulla base delle seguenti considerazioni:
- l'utilizzo, nella relazione alla proposta di legge di modifica del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, della locuzione "si intende chiarire" non si è tradotto nell'emanazione di una norma di espressa portata retroattiva, nè di natura interpretativa della normativa preesistente;
- è stata invece emanata una disposizione modificativa, destinata a produrre i propri effetti, secondo i principi generali, per il tempo successivo alla sua entrata in vigore;
- proprio la circostanza che sia stata emanata una norma modificativa testimonia dell'esistenza di un pregresso diverso regime, che il legislatore ha inteso mutare;
- in tale regime non veniva fatto riferimento alla qualificazione fiscale ("da lavoro autonomo") del reddito da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'indennità;
- in difetto di siffatta specificazione, la formulazione della norma, nel fare riferimento al reddito della libera professionista, valorizza il dato obiettivo costituito da un reddito connesso allo svolgimento, in qualsiasi forma, dell'attività professionale, ivi compresa quindi quella in cui il reddito tratto da tale attività abbia natura mista, professionale e di impresa, come si verifica per la farmacista titolare di farmacia;
- in altri termini, come pure ha avuto modo di affermare questa Corte, atteso che "... nella norma in esame l'attività libero - professionale non è richiamata in funzione del reddito denunciato bensì del soggetto produttore, il fatto che il reddito sia stato dichiarato come reddito d'impresa è irrilevante", dovendosi anche tener conto che l'iscritta "... conserva la qualità di libera professionista, che l'esercizio dell'impresa non esclude" (cfr.
Cass., n. 15301/2001, in motivazione).
1.5 Intende quindi il Collegio dare continuità ai sopra ricordati principi interpretativi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità anteriormente all'emanazione della L. n. 289 del 2003 e che del resto questa Corte, anche successivamente, ha già espressamente ritenuto di confermare (cfr. Cass., n. 1102/2005), onde il motivo all'esame va disatteso.
2. Con il secondo motivo l'Istituto ricorrente ha riproposto la già svolta eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 379 del 1990, art. 1, come sostituito dal D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, nell'interpretazione, come detto qui condivisa, già seguita dalla Corte territoriale, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., assumendo che si verificherebbe una evidente disparità di trattamento tra le farmaciste percettrici di un reddito da lavoro autonomo e coloro che sono percettrici di un reddito di impresa, parificando due redditi "oggettivamente ed ontologicamente diversi.
La censura appare manifestamente infondata. La Corte Costituzionale (sentenza n. 3 del 1998) ha infatti rilevato che la funzione della legge è di consentire alle professioniste di dedicarsi con serenità alla maternità evitando che la stessa si colleghi ad uno stato di bisogno o anche più semplicemente ad una diminuzione del tenore di vita, funzione da cui deriva il collegamento tra l'indennità ed il reddito della assicurata; tale essendo la ratio della norma, appare dunque irrilevante la natura del reddito della professionista (solo professionale o di natura mista professionale e di impresa come per le farmaciste titolari di farmacia).
Anzi, come già rilevato da questa Corte (cfr, Cass., n. 15222/2000), la lesione del principio di eguaglianza si avrebbe se alle professioniste che percepiscono un reddito di natura mista (professionale e di impresa) dovesse erogarsi, come ritiene l'Istituto ricorrente, soltanto l'indennità nella misura ridotta di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 70, comma 3, non venendo in tal modo garantito, per queste ultime, quella finalità di assicurare la conservazione del tenore di vita che costituisce il mezzo di tutela della serena maternità secondo la Corte Costituzionale.
Anche il motivo all'esame va quindi disatteso.
3. Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 20,00, oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008.