Cassa forense inefficaci solo i periodi successivi al 1975

 

Con la sentenza n. 14801/06 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, in controversia tra la Cassa Forense ed un proprio iscritto, la Suprema Corte torna, seppure in via incidentale ed esclusivamente al fine di correggere la motivazione della sentenza di merito, confermata nella parte dispositiva, ad affrontare la problematica concernente la validità, agli effetti previdenziali, di periodi d'attività professionale svolta in condizioni d'incompatibilità
La problematica, che ha visto alterne soluzioni da parte della Suprema Corte, si è posta, nei diversi Ordinamenti previdenziali libero professionali, sostanzialmente secondo due modalità distinte che riflettono il diverso quadro normativo d'origine in tema d'incompatibilità.
Ed infatti, sul tema dell'incompatibilità, si possono suddividere quegli ordinamenti previdenziali che contemplano specifiche norme che sanzionano espressamente l'esercizio della professione in situazioni d'incompatibilità prevedendo l'inefficacia ai fini previdenziali dei relativi periodi (Cassa Forense, Cassa Geometri, Enpav), da quelli che, invece, nulla prevedono al riguardo subordinando l'iscrizione all'ente di previdenza, di norma, alla sola iscrizione all'Albo ed all'esercizio (generalmente richiesto con il requisito della continuità) della libera professione (Cassa Commercialisti, Cassa Ragionieri, Inarcassa).
Nell'ambito dei due distinti sopra delineati quadri normativi, il problema in ordine alla dubbia sussistenza, in capo agli enti previdenziali dei liberi professionisti, del potere di annullare periodi contributivi durante i quali la professione sia esercitata in condizioni di incompatibilità (a prescindere da un provvedimento di cancellazione dall'Albo adottato dal competente Ordine professionale) ha trovato, all'evidenza, diversi echi ed esiti in giurisprudenza.
Nell'ambito degli ordinamenti che sanzionano espressamente, con l'inefficacia dei relativi periodi contributivi, lo svolgimento dell'attività professionale in condizioni d'incompatibilità, il problema, a livello giurisprudenziale, si è posto sia con riferimento alla ritenuta illegittimità costituzionale della norma (cfr. Corte Cost. n. 420/1988 che ha avuto modo di dichiarare la legittimità costituzionale dell'art. 2 della L. n. 319/1975, nella parte in cui ha previsto l'inefficacia a fini previdenziali dei periodi di iscrizione durante i quali l'avvocato versa in una situazione d'incompatibilità) sia in relazione alla portata della medesima normativa e, cioè, alla sua possibile efficacia retroattiva ed alla sua conseguente possibile incidenza su situazioni pregresse. E' chiaro che la prospettata efficacia retroattiva delle richiamate norme sanzionatorie riposa sull'ipotesi che le norme in questione non abbiano avuto efficacia innovativa dell'ordinamento previdenziale ma un'efficacia meramente ricognitiva di principi preesistenti (in tal senso, si è espressa Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9300/1996, contra Cass. Civ. Sez. Lav. nn. 911/1989 e 6777/1987).
Nell'ambito degli ordinamenti che non contemplano norme relative agli effetti previdenziali scaturenti da attività professionale svolta in condizioni d'incompatibilità, la medesima problematica si è appuntata, anzichè nei termini sopra esposti di efficacia retroattiva o meno della normativa, sulla possibilità per gli enti previdenziali privatizzati di annullare periodi contributivi durante i quali l'attività professionale sia stata svolta in condizioni d'incompatibilità, in difetto di una specifica norma facoltizzante ed a prescindere da provvedimenti di cancellazione dall'Albo adottati dagli Organi preposti.
In tale prospettiva l’orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione è stato inizialmente quello di non ammettere alcun sindacato degli enti previdenziali in ordine ad eventuali situazioni di incompatibilità a fini previdenziali stante l’esclusiva competenza in materia degli Ordini professionali (in tale senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenze nn. 3675/1982 e 1565/1983; nonché, successivamente Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6777/1987; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 911/1989; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4572/1988; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4441/1988; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3493/1996).
Si è andato, invece, successivamente consolidando, soprattutto di recente, un orientamento contrario a quello sopra riportato a mente del quale la verifica di situazioni di incompatibilità (anche non sfociate in cancellazioni dall’Albo professionale) rappresenta una doverosa attività di controllo da parte degli Enti previdenziali dei liberi professionisti talchè questi ultimi hanno il potere – dovere, anche per autotutela finanziaria, di disporre l’annullamento di periodi contributivi e di iscrizione durante i quali sia stata svolta attività incompatibile con l’esercizio della professione, pur in assenza di una norma specifica attributiva del potere medesimo (si vedano, in proposito, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 618/1988; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9300/1996; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 480/2001; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3754/2003; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5344/2003).
Secondo l’orientamento ultimo citato della Suprema Corte di Cassazione, “…la Cassa ha il dovere di ritenere inefficaci, ai fini previdenziali, i periodi di attività professionale e di iscrizione alla Cassa, che siano stati svolti in regime d’incompatibilità” (così Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5344/2003).
Nel quadro di giurisprudenza delineato in cui pareva essersi affermato l'orientamento secondo cui il potere di annullare periodi contributivi durante i quali la professione fosse stata svolta in condizioni d'incompatibilità non originerebbe da norme positive ma da principi insiti negli ordinamenti previdenziali dei liberi professionisti, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 14801/06, sia pure in via incidentale ed al solo fine di correggere la motivazione della sentenza di merito, ha affermato che: " il principio della non valutabilità ai fini pensionistici dei periodi di esercizio professionale espletato in situazioni di incompatibilità, introdotto per la prima volta dalla norma citata (art. 2 della L. n. 319 del 1975), trova applicazione soltanto per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 319/1975, la quale non ha efficacia retroattiva".
E' chiaro che il principio espresso da Cass. Civ. Sez. Lav. n. 1480/06 va ben al di là del caso di specie, giacchè, ove risulta necessaria una norma positiva per poter annullare periodi contributivi durante i quali l'attività professionale sia svolta in condizioni d'incompatibilità (tant'è che la norma non ha efficacia retroattiva), agli enti previdenziali che risultano privi di tale norma attributiva di potere dovrebbe essere precluso qualsivoglia sindacato in merito alle situazioni d'incompatibilità dei propri iscritti che non siano sfociate in provvedimenti di cancellazione dall'Albo professionale.
Nel delineato quadro di giurisprudenza che, senza dubbio, offre poca chiarezza ed ancor meno certezze, sarebbe auspicabile un intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite che ponesse la parola fine alle sopra esposte questioni interpretative, soprattutto in considerazione del loro impatto, particolarmente rilevante ed incidente, su diritti costituzionalmente protetti quali quello alla pensione.

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