gestione separata e professionisti

 
I commi 11 e 12 dell'art. 18 del D.L. n. 99 del 2011 hanno disciplinato i rapporti previdenziali tra la gestione separata, i professionisti e la previdenza di categoria.
 
La logica che ha probabilmente ispirato il legislatore è stata quella di eliminare ogni spazio di esonero contributivo, accentuando la vocazione residuale della gestione separata INPS che, sin dalla sua origine, ha riguardato tutte quelle attività che risultavano prive di copertura previdenziale.
 
Nella gestione separata, infatti, confluiscono attività di natura diversa accomunate dall'assenza di una diversa forma previdenziale di riferimento e concretamente operativa.
 
Sono obbligati ad iscriversi e a contribuire alla gestione:
 
i collaboratori occasionali e continuativi
 
i lavoratori autonomi che percepiscano compensi annui superiori ad euro 5000,00
 
i venditori porta a porta che percepiscano compensi superiori a Euro 6.410,26
 
Sono altresì soggetti a contribuzione presso la gestione separata i compensi percepiti come amministratori di società commerciali a responsabilità limitata e gli associati in partecipazione che apportino solo lavoro, salvo che il reddito non sia fiscalmente qualificabile come reddito da capitale (apporto di lavoro e capitale) oppure come reddito di impresa (lavoro prestato da imprenditore commerciale) ovvero come reddito porofessionale (apporto lavorativo di professionista iscritto ad albo e soggetto alla previdenza di categoria).

A seguito dell'entrata in vigore dei richiamati commi 11 e 12 dell'art. 18 del D.L. n. 99 del 2011, sono stati tracciati i confini tra la gestione separata e le casse di previdenza di categoria in relazione ad attività di lavoro svolte dagli iscritti ad albo professionale.
 
In primo luogo, il comma 12 dell'art. 18 del D.L. n. 99 del 2011, sembrerebbe aver definitivamente chiarito che solo le attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad albo professionale sono soggette alla previdenza di categoria in quanto le altre sono soggette a contribuzione presso la gestione separata INPS. L'interpretazione autentica del comma 26 della L. n. 335 del 1995, contenuta nel comma 12 del D.L. n. 99 del 2011, dovrebbe risolvere defintivamente il contenzioso aperto da Inarcassa con i professionisti che, in relazione ad attività non riservate, avevano provveduto ad iscriversi alla gestione separata ricevendo successive comunicazioni di iscrizioni d'ufficio da parte di Inarcassa (con richieste di trasferimento contributi alla gestione separata) sulla base dell'argomento (ora normativamente confutato) secondo cui l'iscrizione all'ente categoriale sarebbe dovuta non solo in relazione ad attività di natura riservata ma anche in relazione ad attività non riservata per il cui svolgimento il patrimonio culturale ingegneristico costituisca un valore aggiunto.
 
La norma stabilisce chiaramente come dovuta la contribuzione alla gestione separata in relazione ad attività il cui svolgimento non sia subordinato all'iscrizione ad albo professionale, il che dovrebbe condurre ad escludere l'obbligo di contribuzione, in relazione alla medesima attività, all'ente categoriale.
 
Il medesimo comma 12 stabilisce poi l'obbligo di contribuire alla gestione separata con riferimento ad attività, pur riservate, in relazione alla quale non vi sia l'obbligo di contribuire all'ente di previdenza di categoria. La norma non chiarisce il tipo di contribuzione all'ente categoriale che è idoneo ad escludere l'obbligo di contribuire alla gestione separata e l'INPS si è afferattata ad "interpretare la norma di interpretazione autentica" dilatandone al massimo gli spazi operativi.
 
Secondo quanto precisato dalla circolare n 99 del 2011, infatti, il fatto di versare all'ente di previdenza di categoria contributi integrativi o contributi di solidarietà, non correlati alla futura percezione di un trattamento pensionistico, non esclude l'obbligo di versare la contribuzione alla gestione separata. Naturalmente l'interpretazione contenuta nella circolare non costituisce una fonte normativa primaria ma solo l'unilaterale interpretazione della norma di legge e non sembra essere l'unica possibile, specie considerando che il comma precedente del medesimo decreto ha fatto esplicito riferimento al contributo soggettivo, sicchè l'omessa precisazione della natura del contributo nel comma successivo potrebbe significare l'inclusione di tutti i tipi di contribuzione previsti nella previdenza categoriale.
 
Se così fosse, sarebbero obbligati a contribuire alla gestione separata soltanto quei professionisti che svolgano attività per la quale nessun tipo di contribuzione sia dovuta all'ente previdenziale di categoria.
 
Il dato certo, al momento, è solo quello che la gestione separata ritiene dovuta, ed operativamente si comporta di conseguenza, la contribuzione con riferimento a tutte e attività che risultino escluse dall'obbligo di versamento della contribuzione soggettiva (o comunque della contribuzione destinata alla futura percezione di un trattamento pensionistico).
 
Il comma 12 dell'art. 18 del D.L. n. 99 del 2011 ha, invece, stabilito l'obbligo per le casse di categoria di sottoporre a contribuzione soggettiva, nella misura deliberata per via regolamentare, i redditi prodotti dai professionisti dopo il pensionamento. Tale norma ha, altresì previsto che l'omessa previsione regolamentare nel termine di sei mesi dell'obbligo di versare il contributo soggettivo determina l'espansione della norma residuale contenuta nel medesimo comma 12 secondo cui tale contribuzione è dovuta nella misura del 50% della contribuzione previdenziale ordinariamente dovuta all'ente di previdenza categoriale.

Nulla invece stabilisce la norma in merito agli effetti pensionistici di tale ulteriore obbligo contributivo.
 
 
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