Il sistema previdenziale dell'Enpaf

 

 

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti -E.N.P.A.F.- comprende due gestioni contabilmente separate, quella della previdenza e quella dell'assistenza.
L’iscrizione all' ENPAF. è obbligatoria in presenza dell’iscrizione agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti: i contributi obbligatori, approvati e aggiornati sulla base dell'indice ISTAT annualmente dal Consiglio Nazionale, sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali, e debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione (cfr. artt.2 , 3, 4 del Regolamento di previdenza e assistenza).
E' fatta temporanea eccezione per l'iscritto colpito da infortunio o da malattia con conseguente inabilità assoluta all'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi e per l'iscritto disoccupato involontariamente: in tali casi l'iscritto può richiedere che il contributo per la sezione previdenza sia rimborsato dalla sezione assistenza per il periodo della malattia o della disoccupazione in relazione alle possibilità della relativa gestione (cfr. l’art. 3 del Regolamento di previdenza e assistenza).

Sono previste, su domanda, riduzioni percentuali del contributo obbligatorio dovuto, in favore dell'iscritto all'ENPAF che, in relazione all'attività professionale esercitata, sia soggetto anche al regime A.G.O.. 

Il medesimo diritto è previsto in favore dei disoccupati involontari.
Analoga facoltà di riduzione è prevista in favore degli iscritti e dei pensionati ENPAF che non esercitino attività professionale .
A decorrere dall'1.1.2004 l'iscritto per la prima volta all'ENPAF, soggetto all'A.G.O. in conseguenza dell'attività professionale esercitata, ha facoltà di versare, in sostituzione del contributo previdenziale, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo approvato dal Consiglio Nazionale inefficace ai fini previdenziali.(cfr art.21 del regolamento di previdenza e assistenza).
Sono previste sanzioni in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi dovuti (cfr art.2bis del regolamento di previdenza e assistenza).
Agli iscritti è data facoltà di riscattare, prima del pensionamento, la durata del corso di studi universitari fino ad un massimo di cinque anni: tali anni riscattati determinano un supplemento di pensione per ciascun anno riscattato nella misura stabilita dalla lettera b) dell'art.7 (L. 175.960 annue). Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2004, i supplementi di pensione si determinano ai sensi del'art. 7 del Regolamento di previdenza e assistenza.
L'onere del riscatto è calcolato sulla base del contributo vigente alla data di presentazione della domanda e mediante l'applicazione di un coefficiente proporzionalmente crescente in relazione all'età anagrafica.
E' altresì possibile procedere al riscatto degli anni di iscrizione anteriori al 1° gennaio 1959 (art.20 del Regolamento di previdenza e assistenza).
L'ENPAF eroga pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità ed ai superstiti.
L'importo delle pensioni erogate dall'ENPAF, si calcola come segue:
per le anzianità contributive maturate prima del 31 dicembre 1994, viene corrisposta la somma di L. 249.262 annue per i primi 15 anni e di L. 175.960 annue per gli anni successivi.
Per le anzianità contributive maturate dal 31 dicembre 1994 al 31 dicembre 2003, viene corrisposto un importo pari a tanti trentesimi della somma di L.7.775.950 quante sono le anzianità effettivamente maturate.
Per le anzianità contributive maturate dal 31 dicembre 2003, viene corrisposto un importo pari a tanti trentesimi della somma di Euro 6.713,98 quante sono le anzianità effettivamente maturate.
In caso di conseguimento del beneficio della riduzione della contribuzione ex art.21 del Regolamento di previdenza e assistenza, viene proporzionalmente ridotta anche la pensione (cfr.art.7 del regolamento).
La pensione di vecchiaia spetta all'assicurato che al compimento del 65° anno di età abbia almeno 30 anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959 abbia almeno 30 anni di contribuzione effettiva, abbia almeno 20 anni di attività professionale (requisito quest'ultimo richiesto solo per coloro che si iscrivano o si reiscrivano dopo il 31 dicembre 1994). Nel calcolo degli anni di iscrizione, la frazione di anno inferiore o pari a 6 mesi si trascura, mentre quella superiore vale per anno intero: ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione.
I sopra indicati requisiti sono previsti a regime dal 31 dicembre 2011.
Dal 1992 al 2011, è previsto un incremento progressivo dei requisiti anagrafici contributivi e di iscrizione che, a partire dai 61 anni di età e 16 anni di iscrizione e contribuzione richiesti nel 1992 conduce ai suindicati requisiti nel 2011.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici.
L'iscritto che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anzianità entro il 31 dicembre 1991 con il compimento del 60° anno di età ed abbia chiesto entro la stessa data che la decorrenza della pensione sia procrastinata da 1 a 10 anni, ha diritto ad una maggiorazione calcolata sull'importo del trattamento pensionistico sulla base degli anni compiuti (art.11 del Regolamento di previdenza e assistenza).
La pensione di anzianità spetta all'assicurato che abbia almeno 40 anni di iscrizione effettiva all'ENPAF, abbia almeno 40 anni di contribuzione effettiva, abbia almeno 20 anni di attività professionale (requisito quest'ultimo richiesto solo per coloro che si iscrivano o si reiscrivano dopo il 31 dicembre 1994). Nel calcolo degli anni di iscrizione, la frazione di anno inferiore o pari a 6 mesi si trascura, mentre quella superiore vale per anno intero: ai fini del diritto a pensione si calcola per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione.
Eventuali quote contributive annuali e valori di riscatto versati a qualsiasi titolo dopo il pensionamento per anzianità, non determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato.
La pensione di anzianità ENPAF non è convertibile in pensione di vecchiaia.
La pensione di anzianità decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, semprechè sia già stati maturati i requisiti anagrafico contributivi.
Sono previsti supplementi di pensione con periodicità quinquennale calcolati con le stesse modalità della pensione di vecchiaia in favore dei pensionati di vecchiaia che possano far valere periodi di contribuzione successivi alla data del pensionamento.
Ha diritto alla pensione d'invalidità l'iscritto di età inferiore ai 65 anni compiuti che risulti, in modo assoluto e permanente, inabile all'attività professionale e che abbia almeno 5 anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione e almeno 3 anni di iscrizione e contribuzione effettive all'ENPAF nel quinquennio precedente la domanda di pensione.
La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia o anzianità, e per la determinazione dell'importo valgono le stesse norme relative alla pensione di vecchiaia.
In caso di anzianità inferiore ai 20 anni la pensione di invalidità viene calcolata rapportando gli anni di contribuzione effettiva a 20 anzichè a 30 (come previsto per le pensioni in generale).
La pensione di invalidità è concessa previo accertamento medico disposto dall'Ente, e la relativa corresponsione è subordinata alla cessazione di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata: infatti nel caso in cui il pensionato riprenda a svolgere attività lavorativa, la pensione è revocata con effetto dal I° giorno del mese successivo a quello in cui si verifica tale situazione.
La decorrenza della pensione d'invalidità è fissata dal I° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il pensionato di invalidità al compimento del 20° anno di contribuzione ed iscrizione, ha diritto alla riliquidazione del trattamento sulla base delle norme di cui. all'art.7 tenuto conto della contribuzione versata successivamente al pensionamento.
In relazione ai contributi eventualmente successivamente versati sono previsti dei supplementi.
La pensione ai superstiti, in caso di morte del pensionato o assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano al momento del decesso i requisiti per il conseguimento della pensione d'invalidità o vecchiaia, spetta:
al coniuge, ai figli fino al 18° anno di età ovvero fino al 21° qualora siano studenti e risultino a carico del genitore al momento del decesso, ai figli inabili e a carico del dante causa, in mancanza di coniuge e figli ai genitori a carico del dante causa, in mancanza anche dei genitori ai fratelli celibi o sorelle nubili inabili e a carico del dante causa.
A partire dal 1° gennaio 2000 la pensione ai superstiti è liquidata nella misura del 60% (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro), in favore del coniuge e, in assenza del coniuge, nella misura del 70% in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 10% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
Nel caso in cui i beneficiari risultano i genitori, le aliquote sono pari al 15% per un genitore e al 30% per due, mentre per fratelli e/o sorelle le aliquote vanno da un minimo del 15% ad un massimo del 100% (art.17 del Regolamento di previdenza e assistenza).
La decorrenza della pensione ai superstiti è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.
E' prevista la possibilità di conseguire la restituzione dei contributi versati fino al 2003 (decurtati di un'aliquota percentuale) al compimento dell'età pensionabile senza aver maturato il diritto a pensione.
La sezione assistenza dell'ENPAF provvede alla concessione di prestazioni temporanee o continuative agli iscritti e ai loro superstiti in particolare stato di bisogno, nei casi di malattia o inabilità temporanea al lavoro.
L'iscritto o i suoi superstiti, per ottenere le prestazioni assistenziali, devono presentare domanda per il tramite e con il parere del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, corredata dai necessari documenti.
Le prestazioni corrisposte sono cumulabili con quelle di altri trattamenti previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi, qualunque sia l'altro Ente erogatore.

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