Con le sentenze n. 11612/2008 e 17505/2008, la Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro, torna ad affrontare, con soluzioni non del tutto omogenee, la questione della legittimità della delibera del Comitato dei delegati della Cassa n. 18 del 22 dicembre 1997 con la quale è stata introdotta una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla pensione d'anzianità e, cioè, l'esercizio di qualsiasi attività, anche occasionale, di lavoro autonomo.
La fattispecie particolare, inoltre, si inquadra nella più generale problematica relativa all'ambito dell'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati, quale desumibile dal D.Lgs. n. 509/94 e dall'art. 3 comma 12 della L. n. 335/1995 e coinvolge aspetti costituzionali quali il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost.
In entrambe le occasioni la Suprema Corte ha riconosciuto le ragioni dei pensionati che si erano visti sospendere l'erogazione della pensione a causa dell'esercizio, nel periodo successivo al pensionamento di attività di lavoro autonomo e, tuttavia, mentre con la sentenza n. 11612/2008 è stato solo rigettato il ricorso promosso dalla Cassa Geometri sulla scorta di rilievi di diritto costituzionale e, cioè, alla luce della contrarietà dell'art. 3 del Regolamento, siccome modificato dalla citata delibera del Comitato dei Delegati, con l'art. 4 della Cost., con la sentenza n. 17505 del 2008 viene espresso un principio parzialmente diverso che sembra parzialmente in contrasto con le ragioni e con le motivazioni espresse nel corpo della decisione; la Suprema Corte, infatti, nell'accogliere le ragioni del pensionato. ha affermato quanto segue: "La delibera d'un ente che disponga l'incompatibilità della pensione d'anzianità con qualsiasi attività anche occasionale di lavoro autonomo, non ha efficacia retroattiva (sulle pensioni in essere), ed è applicabile solo nei confronti di coloro che accedono alla pensione d'anzianità dopo la delibera".
Con la sentenza n. 17505 del 2008, dunque, la delibera della Cassa Geometri non è stata colpita, di per sè e per il suo contenuto che impone nuovi requisiti per il godimento della pensione d'anzianità, ma soltanto nella parte in cui ha colpito le aspettative previdenziali di coloro che, come il ricorrente, alla data della delibera, risultavano già in pensione d'anzianità.
E, tuttavia, come già sottolineato, le conclusioni della Suprema Corte sembrano in parziale contrasto con le motivazioni espresse nel corpo della decisione dove, riproponendo principi già espressi dalla Suprema Corte in diverse occasioni (tra le altre, proprio con riferimento ad analoga fattispcie, nei riguardi di Cassa Geometri, si vedano Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7010/2005 e 17783/2005), Cass. 17505/2008 aveva osservato come: "in tema di potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati, le disposizioni in tema di privatizzazione dei soggetti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza...non hanno attribuito agli enti il potere di incidere sulla disciplina sostanziale di tali assicurazioni nè sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvo i poteri di cui essi, eventualmente, già disponessero sulla base della precedente normativa. E gli incisivi poteri attribuiti (per la stabilità di bilancio dei predetti enti) dall'art. 3 comma 12 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 in materia di contributi e prestazioni...riguardano i criteri di determinazione dei trattamenti pensionistici e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione".
Cass. Civ. n. 17505 del 2008 si pone, inoltre, in parziale contrasto con Cass. Civ. n. 11612/2008, già citata, che ha dichiarato l'illegittimità della delibera n. 18 del 22 dicembre 1997 per contrasto con il parametro costituzionale di cui all'art. 4 Cost. in quanto: "il diritto al lavoro ne risulta compresso, vieppiù, ...dalla disposizione regolamentare in esame (art. 3 del regolamento della Cassa, come sostituito dalla deliberazione n. 18 del 22 dicembre 1997 del Comitato dei delegati), ancorchè siano affatto diversi - in relazione alla natura giuridica che venga attribuita alla stessa disposizione regolamentare - gli effetti di detto contrasto".
La Suprema Corte, con l'ultima decisione citata, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 7 aprile 2006 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 che, nel subordinare la corresponsione della pensione d'anzianità a carico della Cassa Geometri alla cancellazione dall'albo dei geometri e nello stabilire la sua incompatibilità con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente, comporta una compressione del diritto al lavoro tutelato dal richiamato art. 4.
Quanto agli effetti del richiamato contrasto con l'art. 4 Cost delle disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento, siccome modificato dalla deliberazione n 18 del 22 dicembre 1997, la Suprema Corte indica le due alternative della nullità, ex art. 1418 c.c., per contrasto con norme imperative ove alla deliberazione sia attribuita natura privatistica e della disapplicazione in via incidentale, funzionale alal tutela del diritto soggettivo azionato dinanzi al giudice ordinario, ove se ne prospetti la natura di fonte regolamentare o, comunque, di normazione secondaria.