La tematica dell’assunzione di cariche o dell’esercizio di attività incompatibili con l’esercizio professionale diversamente disciplinate dai diversi Ordinamenti previdenziali è stata affrontata dalla Giurisprudenza di Cassazione e Costituzionale sotto il profilo dei possibili impatti sulla posizione previdenziale degli iscritti agli enti di previdenza dei liberi professionisti.
A tale riguardo occorre distinguere gli ordinamenti previdenziali che specificatamente prevedono l’inefficacia a fini previdenziali di periodi di iscrizione durante i quali siano state assunte cariche o svolte attività incompatibili con la libera professione (cfr. art. 2 L. n. 319/75 - Avvocati; art. 22/ l. n. 773/1982 – Geometri; art. 24 L. n. 136/1991 – Veterinari) dagli ordinamenti che, invece, non contengono specifiche disposizioni di legge in tale senso (cfr. ad es. art. 22 L. n. 21/86 - commercialisti; art. 24 L. n. 414/9 - ragionieri; art. 21 L. n. 6/1981 - ingegneri ).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 420/1988, ha avuto modo di dichiarare la legittimità dell’art. 2 della L. n. 319/1975 nella parte in cui ha previsto l’inefficacia a fini previdenziali dei periodi d’iscrizione durante i quali l’avvocato versa in una situazione di incompatibilità; la questione di costituzionalità era stata posta con riferimento alla prospettata violazione degli artt. 36 e 38 Cost.
La Giurisprudenza di legittimità, invece, si è occupata principalmente della questione se, a prescindere dalla sussistenza di norme positive come quella dell’art. 2 della L. n. 319/1975, la verifica di situazioni di incompatibilità e l’annullamento dei relativi periodi di iscrizione (con la conseguente non computabilità a fini previdenziali) rappresenti un principio immanente nell’ordinamento previdenziale dei liberi professionisti stante il presupposto per cui l’esercizio della professione deve avvenire in modo legittimo e non contra legem.
In tale prospettiva l’orientamento prevalente della Suprema Corte di Cassazione è stato inizialmente quello di non ammettere alcun sindacato degli enti previdenziali in ordine ad eventuali situazioni di incompatibilità a fini previdenziali stante l’esclusiva competenza in materia degli Ordini professionali (in tale senso si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenze nn. 3675/1982 e 1565/1983; nonché, successivamente Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6777/1987; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 911/1989; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4572/1988; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 4441/1988; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3493/1996).
Si è andato, invece, successivamente consolidando, soprattutto di recente, un orientamento contrario a quello sopra riportato a mente del quale la verifica di situazioni di incompatibilità (anche non sfociate in cancellazioni dall’Albo professionale) rappresenta una doverosa attività di controllo da parte degli Enti previdenziali dei liberi professionisti talchè questi ultimi hanno il potere – dovere, anche per autotutela finanziaria, di disporre l’annullamento di periodi contributivi e di iscrizione durante i quali sia stata svolta attività incompatibile con l’esercizio della professione, pur in assenza di una norma specifica attributiva del potere medesimo (si vedano, in proposito, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 618/1988; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9300/1996; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 480/2001; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3754/2003; Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5344/2003).
Secondo l’orientamento ultimo citato della Suprema Corte di Cassazione, “…la Cassa ha il dovere di ritenere inefficaci, ai fini previdenziali, i periodi di attività professionale e di iscrizione alla cassa, che siano stati svolti in regime d’incompatibilità” (così Cass. Civ. Sez. Lav. n. 5344/2003).
In tale prospettiva, a fronte di un indirizzo inizialmente contrario, è stato affermato che il potere attribuito esplicitamente a Cassa Forense dal più volte richiamato art. 2 della L. n. 319/75, già sussisteva anche in relazione alle annualità contributive precedenti l’entrata in vigore della menzionata legge per il che la norma è stata meramente confermativa di un potere già sussistente in capo all’ente previdenziale (in tal senso, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 9300/1996 – contra Cass. Civ. Sez. Lav. n. 911/1989 e Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6777/1987)