La ricongiunzione dei contributi modalità e costi

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La ricongiunzione dei contributi è un istituto che consente di utilizzare presso un'unica gestione pensionistica tutti i contributi versati a diverse gestioni previdenziali ai fini di conseguire un'unica pensione calcolata con le regole della gestione accentrante.
 
In tale senso la ricongiunzione si distingue chiaramente dalla totalizzazione, con la quale si pone, infatti, per espressa previsione di legge, in situazione di alternatività.
 
La totalizzazione infatti consente di percepire quote pensionistiche calcolate da ciascun ente previdenziale presso il quale il lavoratore abbia maturato anzianità contributiva sufficiente (almeno tre anni) anche se la concreta erogazione della sommatoria delle quote viene curata dall'INPS.
 
In ogni caso, sia la ricongiunzione che la totalizzazione mirano al medesimo obiettivo che è quello di valorizzare integralmente periodi contributivi frammentati.
 
La ricongiunzione dei contributi è oggi una via percorribile con riferimento a quasi la totalità degli enti previdenziali anche se continua ad essere esclusa la Gestione Separata Inps e con riferimento ai contributi in essa versati, attualmente, è ammessa la sola totalizzazione contributiva.

La ricongiunzione dei contributi presso il FPLD (Fondo di Previdenza dei Lavoratori Dipendenti) può dunque avvenire:

da forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione (in particolare dall'INPDAP) - IN TAL CASO LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI E' GRATUITA

da gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS (artigiani e commercianti) ma in tal caso è necessario aver maturato presso il FPLD almeno cinque anni di contribuzione - IN TAL CASO LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI E' PARZIALMENTE ONEROSA IN QUANTO VIENE POSTA A CARICO DEL LAVORATORE LA META' DELLA RISERVA MATEMATICA NECESSARIA PER COPRIRE IL RELATIVO PERIODO DI CONTRIBUZIONE DETRATTO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA GESTIONE DI PROVENIENZA

dalle gestioni previdenziali dei liberi professionisti - IN TAL CASO LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI E' TOTALMENTE ONEROSA IN QUANTO VIENE POSTA A CARICO DEL LAVORATORE TUTTA LA RISERVA MATEMATICA NECESSARIA PER COPRIRE IL RELATIVO PERIODO DI CONTRIBUZIONE DETRATTO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA GESTIONE DI PROVENIENZA

La ricongiunzione dei contributi può in alternativa avvenire dal FPLD:

a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione (in particolare verso l'INPDAP) o a gestioni speciali per lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) presso le quali si risulti iscritti al momento della domanda ovvero presso le quali si possa vantare un periodo contributivo relativo a attività effettiva di almeno otto anni - IN TAL CASO LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI E' PARZIALMENTE ONEROSA IN QUANTO VIENE POSTA A CARICO DEL LAVORATORE LA META' DELLA RISERVA MATEMATICA NECESSARIA PER COPRIRE IL RELATIVO PERIODO DI CONTRIBUZIONE DETRATTO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA GESTIONE DI PROVENIENZA

a forme previdenziali per liberi professionisti presso le quali il lavoratore risulti attualmente iscritto o presso le quali possa far valere un periodo di almeno dieci anni di contribuzione dopo il compimento dell'età pensionabile - IN TAL CASO LA RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI E' TOTALMENTE ONEROSA IN QUANTO VIENE POSTA A CARICO DEL LAVORATORE TUTTA LA RISERVA MATEMATICA NECESSARIA PER COPRIRE IL RELATIVO PERIODO DI CONTRIBUZIONE DETRATTO L'IMPORTO DEI CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA GESTIONE DI PROVENIENZA

La riserva matematica eventualmente necessaria per coprire il periodo ricongiunto può essere pagata in un numero di rate pari alla metà del periodo ricongiunto.

Come detto, ancora oggi, non è ammessa la ricongiunzione dei contributi da e verso la Gestione Separata Inps e tale esclusione risulta tanto più anomala quanto più, negli ultimi anni, è stato esteso il bacino delle attività per le quali è previsto l'obbligo di contribuire alla gestione medesima.
 

 

 

 

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