Gli effetti del mancato versamento integrale dei contributi dovuti sulla pensione in caso di intervenuta prescrizione nei regimi previdenziali dei liberi professionisti - la suprema corte dichiara la validità delle annualità a fini pensionistici
Una questione di particolare rilievo che riguarda pressocchè tutti gli enti di previdenza dei liberi professionisti, è quella relativa alle conseguenze, sul piano previdenziale, di eventuali parziali omissioni contributive laddove risulti intermaente decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995 e la contribuzione residua risulti di conseguenza irricevibile.
Di recente la Cassa Forense ha approvato un regolamento che stabilisce l'inutilità per gli effetti previdenziali della contribuzione solo parzialmente versata e la possibilità di ripristinare l'annualità ai fini dell'iscrizione e contribuzione necessaria per la determinazione dell'an e del quantum del trattamento pensionistico attraverso il versamento di un importo pari alla riserva matematica necessaria per la copertura dell'incremento pensionistico derivante dall'incrementata anzianità assicurativo contributiva.
L'annullamento dell'intera annualità contributiva a seguito della verifica della parziale omissione contributiva costituisce una prassi applicativa che si fonda su di un principio, come quello dell'indivisibilità dell'obbligazione contributiva, elaborato invero dalla Suprema Corte con riguardo a fattispecie totalmente distinta e, cioè, quella riguardante l'indivisibilità dell'obbligazione nei riguadi dell'erede dell'assicurato, tenuto quindi al versamento dell'intera prestazione oggetto dell'obbligazione contributiva anzichè della sola quota parte relativa alla propria quota ereditaria.
Si è già, in altra sede, evidenziato come la previsione, per via regolamentare, dell'inefficacia a fini pensionistici delle annualità di iscrizione per le quali risulti solo parzialmente versata la contribuzione:
o costituisce enunciazione di un principio già desumibile dall'ordinamento;
o è norma contrastante con l'ordinamento previdenziale vigente e va ritenuta inefficace in quanto la disciplina della prescrizione in materia previdenziale non può essere derogata da fonti regolamentari.
Ciò premesso, con la sentenza n 5672 del 10 aprile 2012, la Suprema Corte ha ritenuto che, in difetto di norme di legge che stabiliscano espressamente l'inefficacia, a fini previdenziali, delle annualità contributive per le quali la contribuzione risulti solo parzialmente versata, la stessa dovrà essere computata ai fini della maturazione dell'anzianità assicurativa necessaria per accedere alla pensione ed ai fini della determinazione del quantum salvo riproporizionare l'importo in relazione al reddito correlativo alla contribuzione effettivamente versata (peraltro, sovente si tratta del reddito correlato al minimo contributivo in quanto la situazione più frequente è quella dell'avvenuto versamento della contribuzione minima riscossa mediante ruolo e del mancato versamento dell'eccedenza).
Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che: "Nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, giacchè la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive."
Ha ulteriormente osservato che: "L'unico aggancio normativo reperibile è quello di cui alla norma sopra citata della L. n. 141 del 1992, art. 1, ove si prevede appunto che la pensione di vecchiaia "è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali...". Tuttavia il termine "effettivo" non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione deve essere "integrale", lo vieta in primo luogo la comune accezione del termine che non fa alcun riferimento ad una "misura". L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione "effettivamente" versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione."
Il principio espresso dalla sentenza che qui si annota non dovrebbe essere scalfito da eventuali norme regolamentari difformi (si veda, ad esempio, la già citata delibera del Comitato dei Delegati della Cassa Forense del 16 dicembre 2005 approvata con decreto ministeriale del 24 luglio 2006 e successive modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23 settembre 2011 e approvate con Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2011) in quanto, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la disciplina della della prescrizione dei contributi previdenziali non è derogabile in quanto stabilita dai commi 9 e 10 della L. n. 335 del 1995 ed espressione di principi di ordine pubblico e, sotto il profilo pensionistico, le Casse non possono introdurre, per via regolamentare, nuovi e diversi criteri di accesso alla pensione (cfr. in tal senso Cass Civ Sez Lav n. 7010 del 2005).
Cassazione civile sez. lav. 10 aprile 2012 n. 5672
In relazione alla sistema che regola la Cassa di Previdenza Forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione, concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova confermava la statuizione di primo grado con cui la Cassa di Previdenza Forense era stata ritenuta corresponsabile dell'errore che aveva determinato la mancata riscossione dei contributi dovuti dall'avv. T. G. per il quadriennio 1977 - 1980 e l'aveva condannata alla rifusione della metà della somma occorrente per la costituzione della rendita vitalizia, pari al mancato importo della pensione, oltre alla metà delle somme maturate e non corrisposte. La Corte infatti rigettava sia l'appello principale della Cassa, sia quello incidentale dell'avv. T.. I giudici d'appello rilevavano che la parziale omissione contributiva era stata determinata da errori della Cassa, in sede di prima applicazione della L. n. 576 del 1980, perchè, per gli anni dal 1977 e 1980 aveva indicato un importo per contributi inferiore al dovuto, mentre, per gli anni 1978 e 1979, aveva anche omesso di riscuotere mediante ruoli parte dei contributi che l'avvocato aveva scelto di non versare in unica soluzione, come gli consentiva l'art. 23 della legge 576/80. La Cassa peraltro non aveva negato tali errori ed omissioni, ma ne aveva sostenuto l'irrilevanza, sul rilievo che si trattava di obbligo facente direttamente capo al professionista. Il T., dal canto suo, affermava che la responsabilità dell'accaduto era da attribuire esclusivamente alla Cassa e che l'esiguità della omissione non gli aveva consentito di controllarne l'operato. La Corte disattendeva in primo luogo la tesi dell'Avvocato sulla rinunciabilità della prescrizione da parte della Cassa e rigettava la sua domanda intesa al tardivo versamento de contributi prescritti, perchè la L. n. 576 del 1989, art. 19, esclude il decorso della prescrizione solo nel caso di omessa dichiarazione dei redditi da parte dell'interessato, mentre nella specie, la dichiarazione era stata resa. La Corte disattendeva altresì la tesi del T., il quale sosteneva l'integrale pagamento dei contributi per gli anni 1977 e 1978, perchè quanto versato doveva riferirsi ai debiti contributivi più antichi. Lidi rilevava la Corte territoriale che il primo Giudice aveva correttamente dato rilievo sia all'obbligo del professionista di attivarsi per assolvere gli obblighi previdenziali e per salvaguardare il diritto alle prestazioni, sia all'obbligo della Cassa di riscuotere i contributi mediante ruoli. Da un lato infatti l'avv. T. era in possesso di tutti i dati per calcolare correttamente il dovuto, dall'altro la Cassa non poteva invocare il principio in base al quale gli interessati dovrebbero provvedere spontaneamente al pagamento dei contributi, in quanto, nella specie, non si era trattato di semplice inerzia della Cassa medesima rispetto alla quale il T. avrebbe dovuto attivarsi, ma si era trattato di un comportamento contraddittorio dell'Ente, idoneo a trarre in inganno l'interessato e a contribuire al suo errore. Infatti, a fronte di una disposizione di legge che prevedeva la riscossione coattiva dei contributi, l'inerzia della Cassa, la quale, dopo averla avviata, non aveva portato a termine la procedura di riscossione, assumeva un significato più grave della semplice omessa richiesta di pagamento, perchè, tenuto conto anche della esiguità dei contributi dovuti, era idonea, se non a giustificare completamente, quanto meno a concorrere con la colpevole inerzia dell'interessato. La Corte territoriale confermava altresì la statuizione di primo grado in ordine alla suddivisione in parti uguali della relativa responsabilità. Avverso detta sentenza la Cassa propone ricorso con un motivo.
Resiste l'avv. T. con controricorso e ricorso incidentale con quattro motivi, illustrati da memoria, cui la Cassa ha replicato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminato, per ragioni logiche, il ricorso incidentale, che, contrariamente a quanto assume la Cassa, è tempestivo perchè il ricorso principale era stato notificato il 20 maggio 2010 e quello incidentale venne consegnato per la notifica il 24 giugno 2010.
1. Con il primo mezzo, denunziando violazione dell'art. 2937 c.c., e della L. n. 335 del 1995, art. 3, si sostiene la possibilità dell'assicurato di rinunciare alla prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza Forense e di provvedere quindi al loro versamento, così sanando la parziale omissione contributiva.
2. Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 576 del 1980, art. 2, e difetto di motivazione e si sostiene che gli anni in cui risulta una minima parziale omissione contributiva, non potrebbero essere esclusi dal conteggio per il calcolo della pensione.
3. Con il terzo mezzo, denunziando violazione dell'art. 1193 c.c., e difetto di motivazione, il ricorrente incidentale si duole che sia stata disattesa la sua tesi per cui i contributi per gli anni 1976 e 1977 dovevano considerarsi pagati, perchè avrebbero dovuto essere coperti con la somma immessa a ruolo nell'anno 1980; questo pagamento infatti avrebbe dovuto essere imputato al debito più antico.
4. Con il quarto mezzo denunziando violazione della L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11, 18, 23, 24 e 25, e dell'art. 1227 c.c., il ricorrente incidentale lamenta che non sia stata ravvisata la responsabilità esclusiva della Cassa per la parziale omissione contributiva, che aveva determinato però, l'annullamento, ai fini pensionistici, delle relative annualità.
5. Il secondo motivo di ricorso è fondato e va quindi accolto con conseguente assorbimento degli altri.
La questione relativa agli effetti della parziale omissione contributiva, e cioè se il mancato pagamento integrale dei contributi dovuti per una annualità non consenta di prendere in considerazione quella annualità medesima, è stata riproposta in appello dall'avv. T., ed evidentemente è stata disattesa dalla sentenza impugnata, dal momento che ha ravvisato, alla stregua della sentenza di primo grado, la parziale responsabilità della Cassa con conseguente sua condanna al risarcimento del pregiudizio sofferto dal professionista, ancorchè sul questo motivo d'appello dell'avv. T., non sia stata resa alcuna motivazione. La relativa questione di diritto va quindi decisa in questa sede.
5.1. Va rilevato che, secondo il sistema della previdenza forense, in caso di parziale adempimento dell'obbligo contributivo, il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto "influisce" sicuramente sulla misura della pensione, atteso che l'inadempienza (se riferita agli anni utili per la base pensionabile) abbassa la media del reddito professionale su cui si calcola la pensione.
Si consideri infatti che secondo la L. 11 febbraio 1992, n. 141, art. 1, che ha modificato la legge 576/80 la pensione di vecchiaia "è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione".
5.2. La questione degli effetti della parziale omissione contributiva ha assunto maggior rilevanza a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 335 del 1995, che, com'è noto, all'art. 3, comma 9 e ss., ha ridotto il termine di prescrizione da decennale a quinquennale ed ha escluso la possibilità di versare i contributi prescritti, disposizione ormai ritenuta operante anche nei confronti delle casse professionali dalla giurisprudenza di legittimità.
6.2. Nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, giacchè la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. Nessuna norma quindi prevede che venga "annullata" l'annualità in cui vi siano stati versamenti inferiori al dovuto.
5.3. L'unico aggancio normativo reperibile è quello di cui alla norma sopra citata della L. n. 141 del 1992, art. 1, ove si prevede appunto che la pensione di vecchiaia "è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali...".
Tuttavia il termine "effettivo" non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione deve essere "integrale", lo vieta in primo luogo la comune accezione del termine che non fa alcun riferimento ad una "misura". L'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione "effettivamente" versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, in cui l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione.
6.3. Si consideri poi la particolare struttura dell'obbligo contributivo gravante sul professionista, che si compone di un contributo soggettivo (L. n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art. 11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che, l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del "minimale" per la pensionabilità come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7).
6.4. E' pur vero che con questo meccanismo si finisce di computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a scapito della Cassa, dal momento che, come detto, rileva la media de 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione.
Tuttavia sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia della intera annualità.
6.4. Si deve allora concludere che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
7. Ne consegue che l'accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale determina anche l'assorbimento del ricorso principale, con cui la Cassa, denunziando violazione della L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11, 18, 23, 24 e 25, della L. n. 335 del 1995, art. 3, e degli artt. 1227, 1338 e 2043 c.c., si duole che sia stata parzialmente ascritto a sua responsabilità il mancato recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni dovute.
La sentenza va quindi cassata in relazione al motivo accolto (secondo mezzo del ricorso incidentale), con assorbimento degli altri motivi del ricorso incidentale e del ricorso principale, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino che si atterrà al principio di diritto per cui, in relazione alla sistema che regola la Cassa di Previdenza Forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione, concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri e il ricorso principale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2012