Modello di decreto del PM per il dissequestro di auto o moto ai sensi degli artt 262 e 263 cpp e 150 151 DPR 115 del 2002
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di...............
presso il Tribunale Ordinario di...............
N.
DECRETO DI RESTITUZIONE
DI COSE SEQUESTRATE
- ARRT. 262, 263 co. IV
DI COSE SEQUESTRATE
- ARRT. 262, 263 co. IV
Il Pubblico Ministero dott................
• letti gli atti del procedimento suindicato nei confronti di: omissis per indebita appropriazione
• rilevato che non vi sono motivi di ordine probatorio per mantenere il sequestro sull’autoveicolo...........
• Dispone
la restituzione del veicolo sopra indicato a.........residente in.........v...............
DELEGA
la P.G stazione............. con facoltà di sub-delega per l'esecuzione e per la comunicazione all'avente diritto ed al custode ai sensi dell'art. 150 comma II D.P.R. 115/02 con l'avvertenza che l'eventuale mancato ritiro da parte dell'avente diritto decorsi TRENTA giorni dalla data della rituale comunicazione del provvedimento di restituzione dovrà essere tempestivamente comunicato a questo Ufficio al fine di attivare, ai sensi dell'art. 151 D.P.R. 115/02, la procedura per la vendita del bene non ritirato.
DISPONE
Che le spese siano anticipate dall'ERARIO ai sensi dell'art. 4 T.U. Spese di Giustizia D.P.R. 115/02.
Manda alla Segreteria per quanto di competenza, autorizzandola ad usare il fax data l’urgenza.
Il custode allegherà alla richiesta di compenso la ricevuta dell’effettivo ritiro del bene. Il custode dovrà altresì inviare copia di detta ricevuta all’ufficio mod. 42 al seguente numero di fax .........
Roma,
IL PUBBLICO MINISTERO
(dott.ssa Claudia Terracina)
Art. 262 cpp
Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza [85 att.]. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile [76], che sulle cose appartenenti all'imputato [60, 61] o al responsabile civile [83] sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato (1).
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [460 2, 648, 650 2] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [86, 88 att.; 240 c.p.].
Art. 263 cpp
(1) Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza [85 att.].
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.], sulla restituzione delle cose sequestrate [85 att.] il pubblico ministero provvede con decreto motivato (2).
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice [328] provvede a norma dell'articolo 127 (3) (4).
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [648, 6502], provvede il giudice dell'esecuzione [665, 676].
(1) Vedi anche artt. 149-151 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(2) Comma così sostituito dall'art. 10 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(3) Comma così modificato dall'art. 10 d.lgs. n. 12, cit.
(4) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 192d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
DPR n 115 del 2002
Art.150
(L) Restituzione di beni sequestrati (1).
1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell' articolo 324 del codice di procedura penale .
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.
(1) Articolo sostituito dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
Art.151
(L) Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari (1).
1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.
(1) Articolo sostituito dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
Manda alla Segreteria per quanto di competenza, autorizzandola ad usare il fax data l’urgenza.
Il custode allegherà alla richiesta di compenso la ricevuta dell’effettivo ritiro del bene. Il custode dovrà altresì inviare copia di detta ricevuta all’ufficio mod. 42 al seguente numero di fax .........
Roma,
IL PUBBLICO MINISTERO
(dott.ssa Claudia Terracina)
Art. 262 cpp
Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza [85 att.]. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile [76], che sulle cose appartenenti all'imputato [60, 61] o al responsabile civile [83] sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato (1).
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [460 2, 648, 650 2] le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [86, 88 att.; 240 c.p.].
Art. 263 cpp
(1) Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza [85 att.].
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari [326 s.], sulla restituzione delle cose sequestrate [85 att.] il pubblico ministero provvede con decreto motivato (2).
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice [328] provvede a norma dell'articolo 127 (3) (4).
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [648, 6502], provvede il giudice dell'esecuzione [665, 676].
(1) Vedi anche artt. 149-151 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(2) Comma così sostituito dall'art. 10 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.
(3) Comma così modificato dall'art. 10 d.lgs. n. 12, cit.
(4) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 192d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
DPR n 115 del 2002
Art.150
(L) Restituzione di beni sequestrati (1).
1. La restituzione dei beni sequestrati e' disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo; e' comunque disposta dal magistrato quando la sentenza e' diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione e' redatto verbale.
2. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell' articolo 324 del codice di procedura penale .
3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione e' comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento e' data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende.
(1) Articolo sostituito dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
Art.151
(L) Provvedimenti in caso di mancato ritiro del bene restituito e vendita in casi particolari (1).
1. Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, e' ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento.
2. Con il provvedimento che ordina la vendita delle cose sequestrate, il magistrato stabilisce le modalita' della vendita ed il luogo in cui deve eseguirsi.
3. La vendita e' disposta dal magistrato, in ogni momento, se i beni non possono essere custoditi senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.
4. Il provvedimento che dispone la vendita deve essere affisso per dieci giorni continui nell'albo del tribunale e degli altri uffici giudiziari del circondario.
5. L'elenco dei beni rimasti invenduti deve essere presentato al magistrato che ne dispone la distruzione.
6. Le operazioni di distruzione sono esentate dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' per l'annotazione nei pubblici registri.
7. Allo stesso modo si provvede per i beni affidati alla cancelleria per i quali l'avente diritto non ha comunque provveduto al ritiro.
(1) Articolo sostituito dall' articolo 9-bis del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.