Il ricorso per decreto ingiuntivo è disciplinato dagli artt. 633 e ss. del codice di procedura civile e rappresenta un procedimento sommario volto al conseguimento rapido di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore che, se opposta dal soggetto ingiunto, determina l'insorgenza di un procedimento ordinario e, se non opposta, sfocia nella formazione di un titolo esecutivo.
Ai sensi dell'art. 633 c.p.c. può proporre ricorso per decreto ingiuntivo: 1) chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata. Sempre a mente del citato art. 633 c.p.c. il ricorso per decreto ingiuntivo è ammissibile: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta; 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Sono prove scritte idonee che legittimano il ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 634 c.p.c. le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi. Nei rapporti commerciali tra imprese, sono considerate prove iscritte idonee a promuovere un ricorso per decreto ingiuntivo gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 c.c. e ss. del codice civile, purchè bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonchè gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture. Sotto il profilo del procedimento deve sottolinearsi che, una volta promosso il ricorso per decreto ingiuntivo, l'ingiunzione eventualmente emessa dal Giudice deve essere notificata entro 60 giorni e l'opposizione deve essere proposta nei successivi 40 giorni.
E', altresì, importante ricordare che, ex art. 642 c.p.c., se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. Inoltre, l'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.