Art. 144 cpc Notificazione alle amministrazioni dello Stato.
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.
Art. 144 c.p.c. – Relazione di notificazione
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Ad istanza dell'Avv. ...., con studio a ...., via ...., n. ...., nella qualità di procuratore domiciliatario di ...., io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del .... di .... ho notificato il suesteso atto al Ministero ...., in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura dello Stato di ...., sita a ...., via ...., n. ...., ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di ....
...., lì ....
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO