modello accertamento tecnico preventivo

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Un modello di ricorso per accertamento tecnico preventivo di urgenza ex art. 696 cpc davanti al giudice di pace

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ....

RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Il Signor ...., codice fiscale n. ...., nato a ...., il ...., e residente a ...., rappresentato per il presente giudizio, giusta procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. ...., codice fiscale n. ...., presso il cui studio in via .... elegge domicilio, ATTORE

CONTRO

Il Sig. ...., codice fiscale n. ...., nato a ...., il ...., e residente a ...., CONVENUTO

E CONTRO

Comune di ...., in persona del Sindaco pro tempore, CONVENUTO OGGETTO: accertamento tecnico preventivo

* * *

Ill.mo Sig. Giudice di pace

FATTO

1) in data..........l'odierno ricorrente, alla guida dell'autovettura..........tragata..........transitando sulla via...............in direzione......con la ruota anteriore destra finiva dentro una buca insistente sul manto stradale all'altezza del km.........già presente da tempo;

2) l'autovettura, a causa della caduta nella buca, subiva ingenti danni dei quali l'odierno ricorrente intende domandare il risarcimento in giudizio;

3) il Comune, a seguito della denuncia del sinistro, ha incaricato una ditta per il rifacimento del manto stradale ed il ricorrente ha interesse acchè, prima che tale manto stradale sia ripristinato, venga accertato lo stato dei luoghi onde dimostrare il nesso di causalità tra i danni subiti dall'autovettura e la buca presente sul manto stradale nonchè l'invisibilità e l'imprevedibilità della buca;

Tanto premesso in fatto, posto l'interesse dell'istante a conseguire la prova del diritto al risarcimento del danno per il quale intende svolgere domanda giudiziale;

CHIEDE

che il Signor Giudice di pace, visti gli artt. 693 e 696 c.p.c., ritenuta l'eccezionale urgenza,

DISPONGA

accertamento tecnico preventivo sulla via .... in direzione............, all'altezza del km......... nominando allo scopo persona esperta, al fine di:

a) accertare la presenza e la consistenza della lamentata buca;

b) verificarne l'apporto causale nel danno lamentato.

Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia dichiara che il valore della causa è di Euro . . . . .
Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al proprio numero di fax . . . . o all'indirizzo di posta elettronica certificata . . .
.@. . . . .it.
.... lì ....

(Avv. ....)

(PROCURA ALLE LITI)

Il Giudice di Pace,

Letto il ricorso che precede

F I S S A

per la comparazione delle parti e del C.T.U. l'udienza del .... alle ore .... con termine fino al giorno .... per la notifica del presente decreto.
.... lì ....
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE
.... ....

ARTICOLO  696

Accertamento tecnico e ispezione giudiziale.

[I]. Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico [191 ss.] o un'ispezione giudiziale [118, 258 ss.]. L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta (1).

[II]. L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica (2).

[III]. Il presidente del tribunale (3) o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni.

(1) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 5.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Precedentemente la Corte cost., con sentenza C. cost. 22 ottobre 1990, n. 471, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consentiva di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante. Inoltre la Corte cost., con sentenza 19 luglio 1996, n. 257 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale anche sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta, dopo averne acquisito il consenso.

(2) Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 5.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

(3) V. sub art. 694.


ARTICOLO  696  BIS

Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (1).

[I]. L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.

[II]. Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.

[III]. Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

[IV]. Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.

[V]. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

[VI]. Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili.

(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 6 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.
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