modello di querela di falso

Artt. di riferimento
 
artt. 9, 221 e 222 cpc - art. 99 att cpc
 
La querela di falso, ai sensi dell'art. 221 cpc può proporsi tanto in via principale con atto di citazione quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio. A mente dell'art. 9 cpc competente a conoscere del giudizio sulla querela di falso è il Tirbunale.
La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
Quando la querela di falso è proposta in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei e dispone i modi e i termini della loro assunzione.

TRIBUNALE DI ....

QUERELA DI FALSO

nella causa n. .... R.G. promossa da:
....

CONTRO

....

L'Avv. ...., codice fiscale n. ...., con studio a ...., via ...., n. ...., quale procuratore del Sig. ...., codice fiscale n. ...., in forza di procura speciale rogata dal Notaio Dott. .... del Collegio Notarile di .... in data ....,

PREMESSO

- che, con atto di citazione notificato in data .... il Sig........è stato convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di .... dal Sig. ...., per ....;

- che l'attore ha prodotto in giudizio un contratto che reca una sottoscrizione asseritamente riferita al convenuto Sig...............;

- che il Sig...............non ha mai sottoscritto detto contratto ed ha interesse a che venga accertata la falsità della sottoscrizione;

tutto ciò premesso

DICHIARA

di proporre querela di falso e chiede che vengano disposti gli accertamenti tecnici opportuni utilizzando come scritture di comparazione ....
Chiede, inoltre, ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: ....
Indica a testi i Sigg. ....
.... lì ....
(Avv. ....)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....

Art. 221 cpc

Modo di proposizione e contenuto della querela.
 
[I]. La querela di falso può proporsi [92, 313; 65 att.] tanto in via principale [99 att.] quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio [355], finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato [324].
[II]. La querela deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale [83, 84], con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza.
[III]. È obbligatorio l'intervento nel processo del pubblico ministero [701 n. 5, 158].

Art. 222 cpc


Interpello della parte che ha prodotto la scrittura.
 
[I]. Quando è proposta querela di falso in corso di causa, il giudice istruttore interpella la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio. Se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se è affermativa, il giudice, che ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva; ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei [1874], e dispone i modi e i termini della loro assunzione [2021].
 
 
Art 223 cpc

Processo verbale di deposito del documento.

Nell'udienza in cui è presentata la querela, si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere del documento impugnato [100 att.].
Il processo verbale è redatto in presenza del pubblico ministero e delle parti, e deve contenere la descrizione dello stato in cui il documento si trova, con indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di ogni altra particolarità che vi si riscontra.
Il giudice istruttore, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento. Il giudice può anche ordinare che di esso sia fatta copia fotografica [261 1].

Art 224 cpc

Sequestro del documento.


Se il documento impugnato di falso si trova presso un depositario, il giudice istruttore può ordinarne il sequestro con le forme previste nel codice di procedura penale [253 ss. c.p.p.], dopo di che si redige il processo verbale di cui all'articolo precedente.
Se non è possibile il deposito del documento in cancelleria, il giudice dispone le necessarie cautele per la conservazione di esso e redige il processo verbale alla presenza del depositario, nel luogo dove il documento si trova [98 att.].

Art 225 cpc

Decisione sulla querela.

Sulla querela di falso pronuncia sempre il collegio [187 4, 279 2].
Il giudice istruttore può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito [187 3]. In tal caso, su istanza di parte, può disporre che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato [101 att.].

Art 226 cpc

Contenuto della sentenza.


Il collegio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a 20 euro [179].
Con la sentenza che accerta la falsità il collegio, anche d'ufficio, dà le disposizioni di cui all'articolo 480 del codice di procedura penale.


Art. 227 cpc

Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela.

L'esecuzione delle sentenze previste nell'articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato [324].
Se non è richiesta dalle parti, l'esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell'articolo 481 del codice di procedura penale (1).

Art. 99 delle disp di attuazione del cpc

Proposizione della querela di falso.
 
[I]. La querela di falso proposta con atto di citazione [221 c.p.c.] deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale [833 c.p.c.].
[II]. Se la parte che propone personalmente in udienza la querela di falso è analfabeta, la dichiarazione è raccolta dal cancelliere in apposito processo verbale che tiene luogo della dichiarazione scritta.

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