L'intervento dei creditori può avvenire in due forme:
come partecipazione all'atto di pignoramento
In tal caso, ove i pignoramenti siano contemporanei, essi vengono uniti ai sensi dell'art. 523 cpc. In caso di pignoramenti successivi, invece, occorre distinguere:
se il secondo pignoramento viene effettuato prima che sia celebrata l'udienza per l'assegnazione o la vendita (o qualora il valore dei beni pignorati non superi i 20.000 euro prima della presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita), si procede alla ricognizione dei beni già pignorati e tutti i pignoramenti successivi trovano luogo in un unico processo. Nel caso in cui il pignoramento successivo avvenga dopo le date soglia sopra indicate, il compignorante potrà solo partecipare alla distribuzione della somma ricavata essendo equiparato ad un interventore tardivo.
come partecipazione alla distribuzione della somma ricavata
La riforma attuata con il D.L. n 35 del 2005, convertito il L. n. 80/2005 ha dettato una nuova disciplina per l'intervento dei creditori nell'esecuzione forzata. Segnatamente possono intervenire nell'esecuzione forzata:
a) i creditori muniti di titolo esecutivo, tra i quali rientrano anche coloro che abbiano ottenuto provvedimenti d'urgenza, anche se il loro credito sia sorto dopo il pignoramento;
b) i creditori privi di titolo esecutivo purchè si tratti di credito sorto prima del pignoramento e purchè vantino un diritto di prelazione o abbiano eseguito un sequestro sui beni pignorati. Possono anche intervenire i creditori il cui credito risulti dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 cc.
L'art. 499 cpc precisa che il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 e deve contenere:
l'indicazione del credito e quella del titolo di esso,
la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata
la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione
l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile delle scritture ex art. 2214 cc rilasciato a norma delle vigenti disposizioni, laddove l'intervento abbia luogo per un credito di somma di denaro risultante da tali scritture.
Copia del ricorso, entro il termine di dieci giorni dal suo deposito, deve essere notificato, a cura del creditore sfornito del titolo esecutivo, al debitore esecutato unitamente alla copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
I crediti dei creditori privi di titolo esecutivo sono soggetti ad una specifica procedura di verificazione condizionante la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione. Segnatamente, con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All'udienza così fissata il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura; i crediti si intendono riconosciuti per l'intero in caso di mancata comparizione del debitore. I creditori il cui credito sia stato disconosciuto possono afre istanza di accantonamento della somma che sarebbe loro spettata in sede di distribuzione sempre che, nei trenta giorni successivi all'udienza in cui il disconoscimento sia avvenuto promuovano l'azione necessaria per il conseguimento del titolo esecutivo.
TRIBUNALE DI ....
ATTO D'INTERVENTO DI CREDITORE CHIROGRAFARIO
NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. .... R.G.E.
ATTO D'INTERVENTO DI CREDITORE CHIROGRAFARIO
NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. .... R.G.E.
Promossa da:
....
CONTRO
....
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Ill.mo Sig. Giudice dell'Esecuzione,
il Sig. ...., elettivamente domiciliato a ...., via ...., n. ...., presso lo studio dell'Avv. .... (fax..............pec............) che lo rappresenta e difende per procura stesa in calce al presente atto
PREMESSO
- che creditore di ...., della somma di Euro ...., oltre agli interessi, alle spese e competenze in forza di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di ...., in data ....munita di formula esecutiva in data..........;
- che contro il medesimo debitore è pendente la procedura esecutiva sopra indicata;
- che per la soddisfazione del proprio credito intende intervenire nella predetta procedura;
tutto ciò premesso interviene nella procedura esecutiva sopra indicata e
CHIEDE
di poter partecipare alla distribuzione della somma che sarà ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo di fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
...., lì ....
(Avv. ....)
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI ....
IL CANCELLIERE
OGGI ....
IL CANCELLIERE
....