Modello di nomina di difensore d'ufficio e informazione di garanzia e sul diritto di difesa, artt 97 369 e 369 bis cpp
N.____________________ R.G. notizie di reato
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di
presso il Tribunale di
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL DIFENSORE D’UFFICIO E INFORMAZIONE SUL DIRITTO DI DIFESA INFORMAZIONE DI GARANZIA
(artt.97, 369,369 bis c.p.p.; 28 e 29 Disp.Att.)
Il Pubblico Ministero
letti gli atti del procedimento penale suindicato nei confronti di: ................, , n. ..................il...................,elettivamente domiciliato in.....................Via...............................
sottoposto ad indagini per i reati di cui ........................
COMUNICA
all’indagato
che gli è stato nominato difensore d’ufficio l’Avv._____________________________________________________
con studio in_____________________________________________________ tel._____________________
rich. N. ___________________________________________
rich. N. ___________________________________________
INFORMA
che il presente atto vale quale informazione di garanzia ai sensi dell’art.369 c.p.p. con invito qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge;
che nel processo penale è obbligatorio che la persona sottoposta alle indagini sia assistita da un difensore e che, in mancanza e fino alla nomina di un difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore nominato d’ufficio;
che nel processo penale è obbligatorio che la persona sottoposta alle indagini sia assistita da un difensore e che, in mancanza e fino alla nomina di un difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore nominato d’ufficio;
INFORMA
L’indagato che, qualora su sua richiesta venga sottoposto ad interrogatorio, avrà diritto:
di intervenire libero, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenza; a che non siano utilizzati, neppure con il suo consenso, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti; ad essere avvertito, prima che inizi l’interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno sempre essere usate nei suoi confronti; che, salvo per quanto riguarda le generalità, avrà facoltà di non rispondere, fermo restando che il procedimento seguirà comunque il sul corso; che , se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà in ordine ad essi l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art.197 c.p.p. e le garanzie di cui all’art.197 bis c.p.p.;
di ricevere in forma chiara e precisa la contestazione dei fatti attribuitigli, nonché di essere informato degli elementi di prova esistenti a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti;
di esporre quanto ritiene utile a sua difesa;
di farsi assistere gratuitamente da un interprete in caso di mancata conoscenza della lingua italiana;
di ricevere in forma chiara e precisa la contestazione dei fatti attribuitigli, nonché di essere informato degli elementi di prova esistenti a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti;
di esporre quanto ritiene utile a sua difesa;
di farsi assistere gratuitamente da un interprete in caso di mancata conoscenza della lingua italiana;
AVVISA
la persona sottoposta alle indagini che ha l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;
avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini che può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato se è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dalla ultima dichiarazione, non superiore a quello determinato dalla legge, adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia (euro...............). In caso di convivenza con familiari, si prendono in considerazione tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ma il limite di reddito è aumentato di euro 1.032, 91 per ognuno dei familiari. L’istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Centrale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini che può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato se è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dalla ultima dichiarazione, non superiore a quello determinato dalla legge, adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia (euro...............). In caso di convivenza con familiari, si prendono in considerazione tutti i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ma il limite di reddito è aumentato di euro 1.032, 91 per ognuno dei familiari. L’istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma 1 in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Centrale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel biennio precedente.
INVITA
la persona sottoposta alle indagini a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto ovvero mediante consegna al difensore.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Roma, lì
IL PUBBLICO MINISTERO
(dott....................................)
Art. 97 cpp
Difensore di ufficio (1).
1. L'imputato [60, 61] che non ha nominato un difensore di fiducia [96] o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio [6555] (2).
2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità (3).
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2 (4).
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 (5).
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo [303 att.].
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia [96].
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Roma, lì
IL PUBBLICO MINISTERO
(dott....................................)
Art. 97 cpp
Difensore di ufficio (1).
1. L'imputato [60, 61] che non ha nominato un difensore di fiducia [96] o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio [6555] (2).
2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità (3).
3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2 (4).
4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 (5).
5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo [303 att.].
6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia [96].