TRIBUNALE DI XXXXXXXXXX
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 414 C.P.C.
PER: XXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX, c.f.XXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. XXXXXXXX (cfXXXXXXXXXXX) ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio Legale in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, giusta mandato in calce al presente atto, con autorizzazione alle comunicazioni via fax al n. XXXXXXXXXXXX nonché alla PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76, C.F. 80185250588, difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di……….
OGGETTO: diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall’art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
PREMESSO
che la ricorrente, è insegnante della Scuola dell’Infanzia attualmente in servizio presso………………… in virtù di contratto a tempo determinato dal…………..al………………………per 24 ore settimanali;
che in precedenza ella ha svolto servizio, in favore dell’amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati: A.S. 2018/2019: - contratto dal…………al………….., per n. 24 ore di servizio settimanali presso Scuola Infanzia…………..; A.S. 2019/2020: contratto dal…………… al……………….., per n. 24 ore di servizio settimanali, presso Scuola Infanzia……………..; A.S. 2020/2021: - contratto dal…………….al………………, per n. 24 ore di servizio settimanali, presso………….. Scuola Infanzia………………;A.S. 2021/2022: contratto dal…………………… al………………….., per n. 25 ore di servizio settimanali, presso……………
che l’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”;
che il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121»;
che il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all’art. 2, che la carta può essere attribuita solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”;
che, con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”;
che l’art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie …» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all’apprendimento in rete e all’autoaggiornamento ….”;
che, nonostante le norme contrattuali da ultimo richiamate, solo i docenti assunti a tempo indeterminato e non i docenti assunti termine percepiscono il bonus di € 500,00 destinato alla formazione professionale anche se lavorano solo a tempo parziale; anche se non vengono poi confermati in ruolo perché non superano il periodo di prova; o anche se non sono impegnati, nel momento in cui beneficiano della Carta docenti, nell’attività di insegnamento, poiché utilizzati in mansioni diverse dall’attività didattica, e infine ancorché, alla scadenza del comando o del distacco fuori ruolo, non riprendano l’attività didattica;
che l’odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, invece, non ha potuto beneficiare della carta, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»);
considerato
che Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l’obbligo formativo grava anche sui docenti precari, cfr: Cons. Stato, Sez. VII, n. 1842/2022;
che la CGUE, nella recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 (doc. 7) ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
che la Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro costituisce un’espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa … 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”;
che, come già sopra sottolineato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la normativa di fonte primaria disciplinante la carta elettronica non osti alla possibilità di riconoscimento diretto della carta medesima in favore dei docenti precari sulla base dei seguenti rilievi “in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”;
che tale interpretazione conforme, la quale consente il riconoscimento del beneficio anche a favore dei docenti precari, appare confortata e compulsata dall’ordinanza della CGUE del 18 maggio 2022;
che l’odierna ricorrente, pertanto, ha diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica di valore pari a € 500,00, per tutti gli anni scolastici in premessa o, in subordine, a vedersi risarcito il danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della carta medesima
Tutto ciò premesso e considerato, a mezzo dell’esponente difesa, la ricorrente
RICORRE
all’Ecc.mo Tribunale perché Voglia, previa fissazione dell’udienza di discussione ed emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 415 c.p.c., accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- previa eventuale disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell’art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell’art. 3 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell’Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 conseguentemente condannarsi il Ministero dell’Istruzione al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici; In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/condannarsi il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di €2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
Addi……………………..