tentativo conciliazione lavoro

Il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di lavoro nell'ambito dei contratti cretificati ex art 80 del D.Lgs. n 276 del 2003 ed il tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 410 cpc nel testo introdotto dalla L. n. 183 del 2010
 
Prima dell'entrata in vigore della Legge n 183 del 2010, che ha innovato l'art. 410 cpc, il tentativo di conciliazione costituiva condizione di procedibilità della domanda sicchè, in mancanza, il Giudice avrebbe dovuto sospendere il processo onde consentire alle parti di espletare il tentativo di conciliazione non effettuato prima di incardinare il giudizio. La domanda giudiziale diveniva, peraltro, procedibile una volta decorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della Commissione di Conciliazione presso la DPL.

Per effetto dell'art. 31 della L. n. 183 del 2010 che ha reso facoltativo il tentativo di conciliazione nell'ambito della controversie di lavoro, il tentativo di conciliazione resta obbligatorio solo quando il ricorso giurisdizionale ha ad oggetto l'atto dic ertificazione del contratto di lavoro (in tal caso esso deve svolgersi dinanzi alla commissione che ha adottato l'atto di certificazione - cfr. art. 80, comma 4 del D.Lgs. n 276 del 2003).


 

Istanza di tentativo obbligatorio di conciliazione (nel caso di contratto certificato)

[Luogo e data]

Al Presidente della Commissione di certificazione

....

Il/la sottoscritto/a ...., nato/a a .... (....) il..../..../.... e residente a .... (....), via .... n. ...., CAP ...., in qualità di ....;

chiede alla Commissione di certificazione istituita presso ...., vista l'emissione, da parte della medesima Commissione, di provvedimento protocollato al n. ...., datato ..../..../...., che sia esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, nei confronti del/della ...., denominata ...., con sede a .... (....), via ...., CF ...., partita IVA .... e iscrizione al registro imprese presso la CCIAA di .... n. ...., capitale sociale ...., e-mail .... e fax ...., nella persona del/della Sig./Sig.ra ...., CF ...., nato/a a .... (....), il ..../..../.... e residente a .... (....), via .... n. ...., CAP ...., nella propria qualità di ....

relativamente al contratto di ....[specificare il tipo di contratto] certificato dalla medesima Commissione in data ..../..../.... e relativamente alla seguente casuale:

1) erronea qualificazione del contratto;

2) difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione;

3) vizio del consenso;

[barrare l'ipotesi per la quale si richiede il tentativo di conciliazione ]

per i seguenti motivi:

....

....[firma]

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al d.lgs. n. 196/2003.

[Luogo e data]


.... [firma]


 

Istanza di tentativo facoltativo di conciliazione ex art. 410 cpc


Alla Commissione di Conciliazione
c/o
Direzione Provinciale del Lavoro di..........

.

Il/la sottoscritto/a ...., nato/a a .... (....) il ..../..../.... e residente a .... (....), via .... n. ...., CAP ...., in qualità di ....;

chiede a Codesta Commssione che sia esperito il tentativo facoltativo di conciliazioneex art. 410 cpc, nei confronti del/della

...., denominata ...., con sede a .... (....), via ...., CF ...., partita IVA .... e iscrizione al registro imprese presso la CCIAA di .... n. ...., capitale sociale ...., e-mail .... e fax ...., nella persona del/della Sig./Sig.ra ...., CF .... nato/a a .... (....) il..../..../.... e residente a .... (....), via .... n. ...., CAP ...., nella propria qualità di ....

con riferimento all'isorgenda controversia avente ad oggetto............................. inerente il rapporto di lavoro tra la convenuta e l'istante in corso dal...................presso la sede della convenuta in.......................alla Via.......................


FATTO e DIRIITTO


Derscrivere sinteticamente i fatti ed i motivi che giustificano la pretesa per la quale viene richesto l'espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo

 

Il sottoscritto dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti la procedura al seguente indirizzo................ e/o al seguente numero di fax.............................. e/o al seguente indirizzo email....................


....[firma]

Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/2003.

Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali, di cui alla presente istanza, sono richiesti obbligatoriamente ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi ma potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al d.lgs. n. 196/2003.

[Luogo e data]

....[firma]

 

 

 

Art 410 cpc

Tentativo di conciliazione (1).
[I]. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite llassociazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.
[II]. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
[III]. Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
[IV]. Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
[V]. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
[VI]. La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se llistante o il convenuto sono una persona giuridica, unnassociazione non riconosciuta o un comitato, llistanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova llazienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) llesposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
[VII]. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire llautorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da unnorganizzazione cui aderisce o conferisce mandato.
[VIII]. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave.


 

 

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