art 15 legge fallimentare

 

 

 

 

Articolo 15 della legge fallimentare annotato con la giurisprudenza, il procedimento in Camera di Consiglio per la dichiarazione di fallimento

 

 

 

 
 
 
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Art 15 legge fallimentare
Procedimento per la dichiarazione di fallimento (1) (2).

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma.
Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti.
L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell' articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni (3).
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche.
In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 13 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo precedente la modifica, nella parte in cui esso non prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento.
(3) Comma sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Per l'applicazione delle disposizioni da esso introdotte, vedi il comma 3 del medesimo articolo 17 del D.L. n. 179 del 2012.

 

 

Cassazione civile  sez. VI 01 agosto 2012 n. 13827


Ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio in ordine all'istanza di fallimento proposta nei confronti di una società di capitali della quale sia stato deliberato lo scioglimento senza che si sia provveduto alla designazione del liquidatore, non è necessaria la nomina del liquidatore giudiziario di cui all'art. 2487 c.c. e all'art. 15, comma 8, legge fall., novellato dall'art. 2 del d.lg. n. 169 del 2007, nomina alla cui richiesta sono legittimati i soci, gli amministratori e i sindaci, non anche i terzi. Ai terzi che intendano presentare l'istanza di fallimento è sufficiente provocare la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c., il quale è legittimato a resistere all'istanza medesima, non implicando tale resistenza il compimento di attività di gestione, al di fuori di quella che l'art. 78 c.p.c. commette allo stesso curatore volta a promuovere il ripristino della rappresentanza legale dell'ente.

Cassazione civile  sez. I 17 luglio 2012 n. 12214



Nel fallimento dell'imprenditore individuale, che abbia cessato la sua attività a seguito di cessione dell'azienda, il debitore che, a norma dell'art. 15 legge fall., deve essere sentito in camera di consiglio è solo l'imprenditore fallito e non anche il cessionario, in quanto il trasferimento dell'azienda non libera il cedente dai suoi debiti.

Cassazione civile  sez. I 31 maggio 2012 n. 8769



In tema di fallimento, la mancata produzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, prevista dall'art. 15, comma 4, l. fall., al pari della mancata produzione dei bilanci, non può che risolversi in danno del debitore. Salvo che la prova dell'inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi (nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento di un imprenditore, la quale aveva ritenuto dimostrati i requisiti dimensionali necessari per escludere l'assoggettabilità al fallimento, ai sensi dell'art. 1 l. fall., alla luce dei modelli relativi alle dichiarazioni dei redditi per i tre anni antecedenti alla presentazione dell'istanza di fallimento).

Cassazione civile  sez. I 02 aprile 2012 n. 5257


Anche nel procedimento per dichiarazione di fallimento trova applicazione la regola generale secondo la quale l'eccezione di incompetenza non può essere formulata oltre la prima udienza.

Cassazione civile  sez. un. 01 febbraio 2012 n. 1418


Il termine di cui all'art. 15, comma 3, legge fall. nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, ed applicabile alla fattispecie ratione temporis deve essere qualificato come termine dilatorio e ««a decorrenza successivaa» e computato, secondo il criterio generale di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione).

Cassazione civile  sez. I 02 dicembre 2011 n. 25870


Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la prescrizione del comma 4 dell'art. 15 legge fall., nella parte in cui stabilisce che il decreto di convocazione del debitore deve indicare che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, è da reputarsi adeguatamente rispettata ogni qual volta, a prescindere dalla formula adoperata, detta indicazione possa comunque essere agevolmente desunta dal tenore del decreto medesimo e dal fatto che esso è steso in calce al ricorso del creditore ovvero, come nella specie, alla richiesta del p.m. contestualmente notificato.

Cassazione civile  sez. I 23 giugno 2011 n. 13817


In tema di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo, quando sia promosso il procedimento per la revoca della relativa ammissione, ai sensi dell'art. 173 l. fall. (nel testo conseguente alle modifiche di cui al d.lg. 12 settembre 2007 n. 169), la formale conoscenza, da parte del debitore, dell'esistenza di una iniziativa per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare la "indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento", richiesta dall'art. 15, comma 4, l.fall., quale monito in ordine al possibile esito della procedura e invito ad eventualmente esercitare il diritto di difesa, senza necessità di convocare il debitore per interloquire specificamente in ordine alle istanze di fallimento; infatti, dal tenore dell'art. 173, comma 2, l.fall. emerge che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, sussistendone i presupposti processuali e sostanziali, viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori adempimenti procedurali. Né sussiste alcuna necessità di tenere procedimenti distinti, in quanto uno dei presupposti dell'eventuale dichiarazione di fallimento è proprio la revoca dell'ammissione al concordato; sussiste complementarietà delle questioni trattate e, quindi, piena possibilità di difendersi contestualmente su tutte; infine, la stessa allegazione di motivi di censura del decreto di revoca dell'ammissione ben può trovare ingresso nell'ulteriormente unitario procedimento di reclamo avverso la sentenza di fallimento, proponibile ex art. 18 l.fall. benché nell'art. 173 l.fall. non sia riprodotto il disposto dell'art. 162, comma 3, l.fall., che prevede tale modalità di impugnazione.

Cassazione civile  sez. I 21 aprile 2011 n. 9260


In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste il diritto del debitore, già convocato ai sensi dell'art. 15 legge fall. avanti al giudice ed ivi presente con l'assistenza tecnica del difensore, ad ottenere, chiusa l'istruttoria, una nuova convocazione per essere sentito personalmente, salvo che alleghi fatti sopravvenuti decisivi; infatti, il diritto al contraddittorio e di difesa del debitore non può ritenersi pregiudicato qualora egli stesso, convocato all'udienza prefallimentare, non abbia chiesto di essere sentito personalmente, affidandosi all'assistenza tecnica dei suoi difensori. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a fattispecie in cui il legale rappresentante della società fallenda, all'udienza in cui era comparso, non aveva chiesto di essere sentito, ed i suoi difensori non avevano domandato alcun rinvio per esame della documentazione versata in atti ed anzi avevano formulato istanza di decisione).


Cassazione civile  sez. VI 08 febbraio 2011 n. 3062



In tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporne la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 legge fall., nel testo vigente anteriormente al d.lg. 9 gennaio 2006 n. 5), effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale; ne consegue che il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico. (Principio affermato dalla S.C. in un caso in cui la notifica della convocazione era avvenuta con il rito degli irreperibili, ex art. 143 c.p.c., in quanto presso la sede legale risultante dal registro delle imprese era insediata altra società e già risultavano la relazione negativa della notifica, a cura della creditrice istante, di un atto di precetto, in epoca prossima all'istruttoria prefallimentare, nonché l'infruttuosità della notifica sussidiaria al legale rappresentante presso la residenza anagrafica).

 

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