Art 10 legge fallimentare

 
 
 
 
 
Articolo 10 della Legge Fallimentare annotato con la giurisprudenza di legittimità, termine per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa
 
 
 
 
 
Art 10 legge fallimentare
Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa (1) (2).

 
Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma (3).
(1) Articolo sostituito dall'articolo 9 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 21 luglio 2000, n. 319, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nel testo precedente la modifica, nella parte in cui non prevedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorresse dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese.
(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.



Cassazione civile  sez. I 21 gennaio 2013 n. 1350


Il termine annuale di cui all'art. 10 l.f. decorre dalla data della cancellazione del registro delle imprese ovvero da quella in cui la detta cessazione sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.


Cassazione civile  sez. I 20 dicembre 2012 n. 23668



Il termine annuale dalla cessazione dell'attività decorre tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi dalla cancellazione dal registro delle imprese perche solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente.


Corte appello  Palermo  sez. III 06 giugno 2012 n. 863



In tema di fallimento, il 2 comma dell'art. 10, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, prevede soltanto per il creditore e per il P.M., e non anche per l'imprenditore, la possibilità di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa. In particolare, qualora fosse consentito all'imprenditore di dimostrare una diversa ed anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.


Cassazione civile  sez. I 28 maggio 2012 n. 8455



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 c.c. (novellato dal d.lg. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell'art. 10 l.fall., che la società sia dichiarata fallita se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell'anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento, tenuto conto che, in generale, tale mezzo di impugnazione è esperibile, ex art. 18 l.fall. da parte di chiunque vi abbia interesse.


Cassazione civile  sez. VI 21 maggio 2012 n. 8033


Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente. Tuttavia tale principio non è applicabile nei casi risalenti ad epoca anteriore alla istituzione del registro, nei quali, quindi, l'accertamento della tempestività della dichiarazione del fallimento rimane affidato esclusivamente al criterio dell'effettività di una perdurante attività dell'impresa entro l'anno precedente


Cassazione civile  sez. VI 03 maggio 2012 n. 6692


In caso di scioglimento della società in nome collettivo per il venir meno della pluralità di soci, il fallimento della società (e del socio superstite) può essere dichiarato, ai sensi dell'art. 10 l. fall., sino a quando sia decorso un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese e non già dal verificarsi della causa di scioglimento, atteso che, per quanto le cause di scioglimento operino automaticamente, ossia di diritto, tuttavia, verificatasi una di tali cause, la società non si estingue automaticamente, ma entra in stato di liquidazione e rimane in vita sino al momento della cancellazione.


Cassazione civile  sez. I 10 aprile 2012 n. 5655


Il termine annuale, previsto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, nell'ipotesi della società cancellata d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 c.c., decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese del decreto di cancellazione.

Cassazione civile  sez. I 21 novembre 2011 n. 24431



L'art. 10 legge fall., come modificato dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il p.m., e non anche per l'imprenditore, di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli art. 3, 24 e 111 cost., atteso che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata.

Cassazione civile  sez. VI 13 luglio 2011 n. 15428


L'associazione non riconosciuta (nella specie, onlus), la quale, sebbene non iscritta nel registro delle imprese, abbia cessato da oltre un anno l'attività di impresa in precedenza esercitata, non è più soggetta alla dichiarazione di fallimento, in quanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 legge fall., come modificato dal d.lg. 12 settembre 2007 n. 169, anche per gli imprenditori mai iscritti nel registro sussiste la possibilità di dimostrare la data di conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell'attività, restando pur sempre necessario, in difetto di forme di pubblicità legale, contemperare l'affidamento dei terzi e la necessità di dare stabilità ai rapporti giuridici e di evitare di lasciare sine die aperta la possibilità di dichiarazione di fallimento di una impresa in realtà cessata.


Cassazione civile  sez. I 10 marzo 2011 n. 5764



In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche la cui generale attuazione la Corte cost. ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del comma 1 dell'art. 147 legge fall., nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale di cui all'art. 10 legge fall. dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) impone che la decorrenza di detto termine per il socio di fatto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, poiché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Occorre, pertanto, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di altro evento da cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato.

Cassazione civile  sez. I 01 marzo 2010 n. 4865



Il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 2290, comma 2, c.c., non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell'ambito societario; conseguentemente, il recesso non adeguatamente pubblicizzato non è idoneo ad escludere l'estensione del fallimento al socio ai sensi dell'art. 147 l. fall., né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario, per quanto concerne i terzi, a quel momento è ancora in atto. In particolare, non costituisce mezzo idoneo a portare il predetto recesso a conoscenza dei terzi il mero mutamento della ragione sociale della società di persone, con la eliminazione da essa del nome del socio receduto, potendo tale mutamento giustificarsi con altre ragioni.


Cassazione civile  sez. un. 22 febbraio 2010 n. 4060


In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, che, modificando l'art. 2495, comma 2, c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.
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