Articolo 18 della Legge fallimentare, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento e la giurisprudenza di legittimità più recente in materia
Reclamo (1) (2)
Art. 18
Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 16 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e, successivamente, dall'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 novembre 1980, n. 151, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo, nel testo precedente la sostituzione, nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorresse per il debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento.
Cassazione civile sez. I 04 dicembre 2012 n. 21681
Secondo l'ampia dizione dell'art. 18 legge fall., è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento "qualunque interessato" e, perciò, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale. Pertanto, seppure il fallimento sia stato chiuso per mancanza di domande di ammissione al passivo o per avvenuto pagamento dei creditori e delle spese di procedura, l'imprenditore fallito resta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento, essendo in re ipsa il pregiudizio che questa infligge alla sua reputazione commerciale.
Cassazione civile sez. I 04 settembre 2012 n. 14786
In caso di reclamo avverso la sentenza di dichiarazione di fallimento il termine di dieci giorni dalla comunicazione per notificare il reclamo non riveste carattere perentorio. Tale adempimento, infatti, non è funzionale al contraddittorio. Questo ultimo - in particolare - viene comunque assicurato dall'avvenuta effettiva notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, mentre il diritto sostanziale di difesa è assicurato dal rispetto del termine che impone che tra la notifica predetta e la data dell'udienza deve intercorrere un certo lasso di tempo, termine che nel caso di specie deve essere (ai sensi dell'art. 18, comma 7, l. fall.) non inferiore a trenta giorni (nella specie rispettato).
Cassazione civile sez. VI 06 giugno 2012 n. 9174
L'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lg. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli art. 342 e 345 c.p.c. Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (Nella specie, un creditore aveva proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento, e la corte d'appello l'aveva accolto disponendo la trasmissione degli atti al tribunale, che aveva dichiarato il fallimento. Tale decisione veniva reclamata dall'imprenditore, ma la Corte d'appello rigettava il reclamo ritenendo che i bilanci, attraverso i quali il reclamante intendeva dimostrare la reale entità delle proprie dimensioni, fossero inutilizzabili perché tardivamente depositati. La S.C., in base al principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione).
Cassazione civile sez. I 19 marzo 2012 n. 4304
Il reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto con il quale il tribunale abbia provveduto sull'omologazione (accordandola o negandola) del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 183 legge fall., va proposto entro il termine di trenta giorni, in quanto la circostanza che con lo stesso reclamo, proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, possa essere impugnata anche la eventuale sentenza dichiarativa di fallimento impone, per una lettura costituzionalmente orientata della norma, di reputare applicabile il medesimo termine previsto dall'art. 18 legge fall.
Cassazione civile sez. I 18 novembre 2011 n. 24310
In sede di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicabilità del principio generale sull'onere delle parti di fornire la prova delle rispettive allegazioni, sussiste il potere-dovere del giudice di riscontrare, anche d'ufficio, la sussistenza dello stato d'insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento medesimo, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti, ivi inclusi quelli relativi alla fase processuale conclusasi con detta dichiarazione; tale officiosità non è limitata al giudizio di primo grado, ma è proiettata anche nel grado di appello, salve le preclusioni verificatesi su punti già decisi con statuizioni non impugnate. (Fattispecie anteriore alla riforma di cui al d.lg. n. 5 del 2006).
Cassazione civile sez. I 04 maggio 2011 n. 9760
Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo.
Cassazione civile sez. I 25 febbraio 2011 n. 4707
Il principio per il quale la chiusura del fallimento non rende improcedibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in detto giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito o meno e perciò se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio, non è applicabile all'ipotesi di sopravvenuta chiusura del fallimento per soddisfacimento integrale dei creditori, nella quale si determina il venir meno dell'interesse del curatore ad impugnare la sentenza che abbia revocato, in esito al giudizio di opposizione, la dichiarazione di fallimento, tenuto conto dell'incompatibilità di una conferma del fallimento stesso con quella ipotesi di chiusura della procedura concorsuale, nonché del fatto che detta sentenza di revoca, fa salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.
(Conferma App. Ancona 19 settembre 2009 n. 557).
Cassazione civile sez. I 25 febbraio 2011 n. 4707
In tema di revoca della dichiarazione di fallimento, la legittimazione alla relativa impugnazione compete anche al curatore fallimentare, nonostante l'intervenuta chiusura del fallimento e la cessazione del ricorrente dalla carica, atteso che il fallimento viene meno, con decadenza dei suoi organi, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di revoca e tuttavia, come per ogni altra azione, occorre altresì verificare in concreto l'esistenza dell'interesse ad agire e a contraddire ex art. 100 c.p.c. Ne consegue che, in caso di chiusura del fallimento disposta, come nella specie, per integrale pagamento dei crediti e restituzione al fallito ritornato in bonis del residuo attivo, non sussiste il predetto interesse ed, è, pertanto, inammissibile il ricorso in cassazione, proposto dal curatore, avverso la predetta sentenza di revoca, essendo priva di giustificazione un'eventuale conferma della sentenza di fallimento in assenza di creditori insoddisfatti.
Cassazione civile sez. I 14 febbraio 2011 n. 3586
In tema di concordato preventivo, il decreto del tribunale che neghi ingresso alla procedura richiesta dal debitore (per difetto delle condizioni di cui all'art. 160 l. fall.), e la conseguente sentenza dichiarativa di fallimento, devono essere oggetto di impugnazione unitaria, essendo inscindibilmente connessi ai sensi dell'art. 18 l. fall., come statuito dall'art. 162, comma 3, l. fall.; in tal caso, peraltro, è sufficiente che il reclamante formuli le censure anche solo nei confronti del decreto di inammissibilità, poiché gli eventuali vizi di tale provvedimento si traducono automaticamente in vizi della sentenza dichiarativa di fallimento.
Cassazione civile sez. VI 11 febbraio 2011 n. 3479
Nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa e non i fatti sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui l'opposizione tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta; ne consegue che l'estinzione delle passività, nel corso della procedura, rileva ai fini della chiusura, ma non della revoca del fallimento.