Articolo 67 della legge fallimentare la revocatoria fallimentare e la più recente giurisprudenza di legittimità in materia
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (1) .
Art. 67
Art. 67
Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio (2);
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore (3);
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis , nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 (4);
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
(1) Articolo sostituito dall' articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, in Legge 14 maggio 2005, n. 80.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007 e successivamente modificata dall'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 01), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.
(3) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007 e successivamente sostituita dall'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.
(4) Lettera modificata dall'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.
Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2013 n. 1807
Ai fini della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, primo comma, numero 3, l.f., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'acquisto di titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i due negozi - mutuo ipotecario e costituzione di pegno - un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti preesistenti non scaduti.
Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2013 n. 1802
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, l'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendersi in considerazione è idonea a rendere il convenuto in revocatoria edotto della pretesa azionata e ad escludere, pertanto, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando necessaria, ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi, anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista.
Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2013 n. 1807
Qualora venga dichiarato il fallimento dell'obbligato, è revocabile ex art. 67 legge fall. l'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, ma la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare.
(2) Lettera sostituita dall'articolo 4, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007 e successivamente modificata dall'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 01), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.
(3) Lettera modificata dall'articolo 4, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007 e successivamente sostituita dall'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.
(4) Lettera modificata dall'articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del 2012.
Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2013 n. 1807
Ai fini della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, primo comma, numero 3, l.f., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'acquisto di titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i due negozi - mutuo ipotecario e costituzione di pegno - un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti preesistenti non scaduti.
Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2013 n. 1802
In tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, l'indicazione del numero di conto corrente sul quale sono stati effettuati i versamenti, della loro natura di pagamenti e del periodo sospetto da prendersi in considerazione è idonea a rendere il convenuto in revocatoria edotto della pretesa azionata e ad escludere, pertanto, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, non risultando necessaria, ai fini dell'individuazione del petitum e della causa petendi, anche la specificazione delle singole rimesse da prendere in considerazione, che la banca è in grado di individuare agevolmente, essendo in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista.
Cassazione civile sez. I 28 gennaio 2013 n. 1807
Qualora venga dichiarato il fallimento dell'obbligato, è revocabile ex art. 67 legge fall. l'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, ma la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo - comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare.
Cassazione civile sez. I 25 gennaio 2013 n. 1781
In tema di revocatoria fallimentare, va confermata la decisione dei giudici del merito che hanno dichiarato inefficace il contratto di vendita di una cantina allorchè tale decisione sia basata non tanto sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli acquirenti, quanto sulla constatazione che il Fallimento, benché non vi fosse tenuto, ha fornito prova positiva della scientia decoctionis degli stessi.
Cassazione civile sez. I 23 gennaio 2013 n. 1528
In tema di revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall. del mandato rilasciato dal correntista alla banca per l'incasso di un credito, attraverso il quale l'istituto abbia inteso garantirsi il rientro anche di futuri finanziamenti, l'effetto solutorio derivante dalla riscossione del credito si realizza comunque entro il limite dello scoperto di conto (eventualmente comprensivo dei crediti della banca per i finanziamenti medio tempore erogati) esistente alla data di accredito della relativa rimessa, mentre non può estendersi ai crediti aventi titolo in finanziamenti successivi, posto che, una volta ripianato lo scoperto, non esiste più alcun debito del correntista da estinguere e la parte della somma riscossa eccedente lo scoperto non viene trattenuta dalla banca ad imputazione dei futuri crediti (da finanziamento) non ancora sorti, ma viene posta nella piena disponibilità del correntista.
Cassazione civile sez. VI 07 gennaio 2013 n. 182
In tema di azione revocatoria fallimentare e conoscenza della scientia decoctionis, la presenza di più protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inserisce nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti cambiari può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario. Tutto ciò, tuttavia, non esime il giudicante dalla considerazione di rilevanza, caso per caso, del loro numero, qualità, ammontare, collocazione cronologica, luogo di pubblicazione oltre che dello "status" professionale della parte che avrebbe dovuto averne conoscenza.
In tema di revocatoria fallimentare, va confermata la decisione dei giudici del merito che hanno dichiarato inefficace il contratto di vendita di una cantina allorchè tale decisione sia basata non tanto sul mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli acquirenti, quanto sulla constatazione che il Fallimento, benché non vi fosse tenuto, ha fornito prova positiva della scientia decoctionis degli stessi.
Cassazione civile sez. I 23 gennaio 2013 n. 1528
In tema di revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall. del mandato rilasciato dal correntista alla banca per l'incasso di un credito, attraverso il quale l'istituto abbia inteso garantirsi il rientro anche di futuri finanziamenti, l'effetto solutorio derivante dalla riscossione del credito si realizza comunque entro il limite dello scoperto di conto (eventualmente comprensivo dei crediti della banca per i finanziamenti medio tempore erogati) esistente alla data di accredito della relativa rimessa, mentre non può estendersi ai crediti aventi titolo in finanziamenti successivi, posto che, una volta ripianato lo scoperto, non esiste più alcun debito del correntista da estinguere e la parte della somma riscossa eccedente lo scoperto non viene trattenuta dalla banca ad imputazione dei futuri crediti (da finanziamento) non ancora sorti, ma viene posta nella piena disponibilità del correntista.
Cassazione civile sez. VI 07 gennaio 2013 n. 182
In tema di azione revocatoria fallimentare e conoscenza della scientia decoctionis, la presenza di più protesti cambiari, in forza del loro carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti d'impresa, s'inserisce nel novero degli elementi indiziari rilevanti, con la precisazione che trattasi, non già di una presunzione legale "iuris tantum", ma di una presunzione semplice che, in quanto tale, deve formare oggetto di valutazione concreta da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., con attenta valutazione di tutti gli elementi della fattispecie. L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti cambiari può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore della prova che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su quest'ultimo risultando, in tal caso, traslato l'onere di dimostrare il contrario. Tutto ciò, tuttavia, non esime il giudicante dalla considerazione di rilevanza, caso per caso, del loro numero, qualità, ammontare, collocazione cronologica, luogo di pubblicazione oltre che dello "status" professionale della parte che avrebbe dovuto averne conoscenza.
Cassazione civile sez. I 21 dicembre 2012 n. 23710
Il pagamento del compenso in favore del proprio difensore in precedente attività giudiziaria, eseguito dal debitore, poi fallito, nell'anno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento ed in concorso con il presupposto soggettivo della scientia decoctionis, è assoggettabile a revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, legge fall..
Cassazione civile sez. I 20 dicembre 2012 n. 23668
Il termine annuale dalla cessazione dell'attività decorre tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi dalla cancellazione dal registro delle imprese perche solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente.
Cassazione civile sez. I 19 dicembre 2012 n. 23430
In tema di revocatoria fallimentare, il danno riconducibile agli atti negoziali e solutori, compiuti nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 legge fall., è in re ipsa, consistendo nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa (a nulla rilevando che il prezzo sia poi utilizzato, eventualmente, dall'imprenditore fallito per pagare un creditore privilegiato), in aderenza alla funzione distributiva (antindennitaria) propria dell'azione revocatoria.
Cassazione civile sez. I 07 dicembre 2012 n. 22247
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio, sicché il creditore convenuto in revocatoria è onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito.
Cassazione civile sez. I 07 dicembre 2012 n. 22253
In tema di esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'istituto di credito cessionario dell'azienda di altro istituto posto in liquidazione coatta amministrativa, è derogabile la disposizione di cui all'art. 90, comma 2, d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, sul limite di responsabilità del cessionario alle sole passività risultanti dallo stato passivo; possono, pertanto, essere oggetto di trasferimento anche i debiti futuri derivanti dall'esercizio di detta azione revocatoria, trattandosi di obbligazioni ad oggetto determinabile, in quanto all'atto della stipula della convenzione gli eventuali debiti sono identificabili sulla base dei pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti, risultanti dalla contabilità dell'azienda ceduta e considerato, altresì, che il limite alla responsabilità posto dal citato art. 90, risponde non solo all'interesse del cessionario, ma anche a quello pubblico a circoscriverne la responsabilità, per rendere più agevole la collocazione dell'azienda dell'impresa bancaria in liquidazione coatta amministrativa, o di sue porzioni o dei beni o rapporti che ad essa fanno capo, interesse che è tuttavia soddisfatto da una disciplina legale derogabile.
Cassazione civile sez. I 06 novembre 2012 n. 19108
La revocatoria dei versamenti in conto corrente bancario ha il suo presupposto di fatto nell'esistenza di un pagamento, eseguito dal correntista o da terzi ed accreditato dalla banca, con conseguente riduzione del credito di questa nei confronti del correntista medesimo. In particolare, l'accredito su di un conto anticipi (derivante dal pagamento dei titoli) ha effetto solutorio del credito della banca derivante dall'anticipo sugli effetti o sulle fatture versate in precedenza dal cliente, solo laddove esso abbia la sua provvista nell'utilizzazione di danaro di quest'ultimo o, in mancanza, nel pagamento dei titoli da parte di un terzo. Qualora nessuna di tali ipotesi si verifichi, perché il credito esigibile della banca, annullato su di un conto passivo, sia stato riportato, per il medesimo importo, a debito del cliente su un altro conto passivo non affidato, l'operazione assume, invece, mero valore contabile, non estinguendo alcun debito del cliente, né riducendo l'esposizione della banca, onde difettano i presupposti di applicabilità dell'art. 67, comma 2, legge fall.
Cassazione civile sez. I 29 ottobre 2012 n. 18565
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., la prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell' "accipiens" ("scientia decoctionis") può essere desunta anche dalle notizie di stampa, sia locale che nazionale, specializzata e non, che contribuiscono a rendere il dissesto di pubblico dominio, sempre che le stesse vengano accompagnate dalla conoscenza di altri indici sintomatici dell'insolvenza.
Cassazione civile sez. I 16 ottobre 2012 n. 17761
L'acquirente di un bene che, convenuto in revocatoria dal fallimento dal venditore ex art. 67, comma 1, legge fall., adduca la simulazione del prezzo, ha l'onere di provare, con un documento di data certa anteriore al fallimento, non solo il versamento del maggior prezzo dissimulato, ma anche il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile; ove la prova documentale della simulazione relativa sia data non già da un solo documento, ma da una serie di documenti tra loro collegati, ciascuno di essi, secondo il proprio regime probatorio deve acquisire autonomamente carattere di certezza di data nella sua anteriorità al fallimento. Tuttavia, la prova del maggior prezzo non può essere fornita attraverso il riferimento a titoli di credito, per loro natura astratti, ancorché aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo sia dimostrato che il rilascio degli stessi, con funzione solutoria, sia ricollegabile al contratto oggetto di revocatoria, delle cui obbligazioni da parte dell'acquirente costituisca adempimento; tale collegamento ben può essere oggetto di prova logica, sulla base di elementi documentali in tal senso concludenti.
Cassazione civile sez. I 09 ottobre 2012 n. 17200
Ai fini della revocatoria ex art. 67, comma 1, legge fall., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire - attraverso l'erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante - una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile, tra i negozi posti in essere, un collegamento funzionale, che persegue il motivo illecito della costituzione di ipoteca per debiti chirografari preesistenti.
Cassazione civile sez. I 09 ottobre 2012 n. 17200
Ai fini della revocatoria ex art. 67 legge fall., per accertare se la garanzia prestata dalla società controllata in favore della società controllante configuri atto a titolo gratuito o a titolo oneroso è necessario verificare se l'operazione abbia comportato per la società controllata un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che a quella società fa capo nell'ambito del gruppo, poiché l'eventuale pregiudizio economico derivato alla controllata può trovare contropartita in un altro rapporto e, quindi, l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico - sia pure mediato e indiretto - della controllata stessa.
Cassazione civile sez. I 04 settembre 2012 n. 14787
In tema di accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza, i protesti cambiari - in ragione del loro carattere di anomalia rispetto ai normali adempimenti dei debiti d'impresa - si innestano nel novero degli elementi indiziari rilevanti. L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che i medesimi fossero noti al convenuto in revocatoria, risultando quindi traslato sulla controparte l'onere di dimostrare il contrario.
Cassazione civile sez. I 26 luglio 2012 n. 13302
L'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 67 legge fall. non può avvenire mediante una messa in mora con atto extragiudiziario, trattandosi di esercizio di un diritto potestativo riservato al solo organo concorsuale e da declinare mediante esercizio di un'azione giudiziale, mentre è a tal fine idoneo il ricorso per sequestro giudiziario, purché individui chiaramente la predetta azione di merito, atteso che la strumentalità dell'istanza cautelare manifesta la volontà dell'organo di agire in siffatto giudizio e considerato che il riferimento dell'art. 2943, comma 1, c.c. alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio ««conservativoo» ha riguardo ad ogni istanza di tutela anticipatrice rispetto alla successiva cognizione piena.
Cassazione civile sez. I 19 luglio 2012 n. 12545
Nella ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi), bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti.
In tema di revocatoria fallimentare, il danno riconducibile agli atti negoziali e solutori, compiuti nel concorso dei presupposti di cui all'art. 67 legge fall., è in re ipsa, consistendo nella lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all'uscita del bene dalla massa (a nulla rilevando che il prezzo sia poi utilizzato, eventualmente, dall'imprenditore fallito per pagare un creditore privilegiato), in aderenza alla funzione distributiva (antindennitaria) propria dell'azione revocatoria.
Cassazione civile sez. I 07 dicembre 2012 n. 22247
In tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, legge fall., quando risulti che il relativo pagamento non sia stato eseguito con danaro del fallito e che il terzo, utilizzatore di somme proprie, non abbia proposto azione di rivalsa verso l'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento, né che abbia così adempiuto un'obbligazione relativa ad un debito proprio, sicché il creditore convenuto in revocatoria è onerato della sola prova della provenienza del pagamento dal terzo, configurandosi la relativa allegazione come un'eccezione in senso proprio, mentre invece incombe sul curatore, una volta accertata l'avvenuta effettuazione di detto pagamento, la dimostrazione, anche mediante presunzioni semplici, che la corrispondente somma sia stata fornita dal fallito.
Cassazione civile sez. I 07 dicembre 2012 n. 22253
In tema di esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti dell'istituto di credito cessionario dell'azienda di altro istituto posto in liquidazione coatta amministrativa, è derogabile la disposizione di cui all'art. 90, comma 2, d.lg. 1° settembre 1993 n. 385, sul limite di responsabilità del cessionario alle sole passività risultanti dallo stato passivo; possono, pertanto, essere oggetto di trasferimento anche i debiti futuri derivanti dall'esercizio di detta azione revocatoria, trattandosi di obbligazioni ad oggetto determinabile, in quanto all'atto della stipula della convenzione gli eventuali debiti sono identificabili sulla base dei pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti, risultanti dalla contabilità dell'azienda ceduta e considerato, altresì, che il limite alla responsabilità posto dal citato art. 90, risponde non solo all'interesse del cessionario, ma anche a quello pubblico a circoscriverne la responsabilità, per rendere più agevole la collocazione dell'azienda dell'impresa bancaria in liquidazione coatta amministrativa, o di sue porzioni o dei beni o rapporti che ad essa fanno capo, interesse che è tuttavia soddisfatto da una disciplina legale derogabile.
Cassazione civile sez. I 06 novembre 2012 n. 19108
La revocatoria dei versamenti in conto corrente bancario ha il suo presupposto di fatto nell'esistenza di un pagamento, eseguito dal correntista o da terzi ed accreditato dalla banca, con conseguente riduzione del credito di questa nei confronti del correntista medesimo. In particolare, l'accredito su di un conto anticipi (derivante dal pagamento dei titoli) ha effetto solutorio del credito della banca derivante dall'anticipo sugli effetti o sulle fatture versate in precedenza dal cliente, solo laddove esso abbia la sua provvista nell'utilizzazione di danaro di quest'ultimo o, in mancanza, nel pagamento dei titoli da parte di un terzo. Qualora nessuna di tali ipotesi si verifichi, perché il credito esigibile della banca, annullato su di un conto passivo, sia stato riportato, per il medesimo importo, a debito del cliente su un altro conto passivo non affidato, l'operazione assume, invece, mero valore contabile, non estinguendo alcun debito del cliente, né riducendo l'esposizione della banca, onde difettano i presupposti di applicabilità dell'art. 67, comma 2, legge fall.
Cassazione civile sez. I 29 ottobre 2012 n. 18565
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., la prova dell'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte dell' "accipiens" ("scientia decoctionis") può essere desunta anche dalle notizie di stampa, sia locale che nazionale, specializzata e non, che contribuiscono a rendere il dissesto di pubblico dominio, sempre che le stesse vengano accompagnate dalla conoscenza di altri indici sintomatici dell'insolvenza.
Cassazione civile sez. I 16 ottobre 2012 n. 17761
L'acquirente di un bene che, convenuto in revocatoria dal fallimento dal venditore ex art. 67, comma 1, legge fall., adduca la simulazione del prezzo, ha l'onere di provare, con un documento di data certa anteriore al fallimento, non solo il versamento del maggior prezzo dissimulato, ma anche il collegamento di tale versamento con il contratto revocabile; ove la prova documentale della simulazione relativa sia data non già da un solo documento, ma da una serie di documenti tra loro collegati, ciascuno di essi, secondo il proprio regime probatorio deve acquisire autonomamente carattere di certezza di data nella sua anteriorità al fallimento. Tuttavia, la prova del maggior prezzo non può essere fornita attraverso il riferimento a titoli di credito, per loro natura astratti, ancorché aventi data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo sia dimostrato che il rilascio degli stessi, con funzione solutoria, sia ricollegabile al contratto oggetto di revocatoria, delle cui obbligazioni da parte dell'acquirente costituisca adempimento; tale collegamento ben può essere oggetto di prova logica, sulla base di elementi documentali in tal senso concludenti.
Cassazione civile sez. I 09 ottobre 2012 n. 17200
Ai fini della revocatoria ex art. 67, comma 1, legge fall., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire - attraverso l'erogazione di somme poi rifluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante - una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile, tra i negozi posti in essere, un collegamento funzionale, che persegue il motivo illecito della costituzione di ipoteca per debiti chirografari preesistenti.
Cassazione civile sez. I 09 ottobre 2012 n. 17200
Ai fini della revocatoria ex art. 67 legge fall., per accertare se la garanzia prestata dalla società controllata in favore della società controllante configuri atto a titolo gratuito o a titolo oneroso è necessario verificare se l'operazione abbia comportato per la società controllata un depauperamento effettivo, avendo riguardo alla complessiva situazione che a quella società fa capo nell'ambito del gruppo, poiché l'eventuale pregiudizio economico derivato alla controllata può trovare contropartita in un altro rapporto e, quindi, l'atto presentarsi come preordinato al soddisfacimento di un ben preciso interesse economico - sia pure mediato e indiretto - della controllata stessa.
Cassazione civile sez. I 04 settembre 2012 n. 14787
In tema di accertamento della conoscenza dello stato d'insolvenza, i protesti cambiari - in ragione del loro carattere di anomalia rispetto ai normali adempimenti dei debiti d'impresa - si innestano nel novero degli elementi indiziari rilevanti. L'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che i medesimi fossero noti al convenuto in revocatoria, risultando quindi traslato sulla controparte l'onere di dimostrare il contrario.
Cassazione civile sez. I 26 luglio 2012 n. 13302
L'interruzione della prescrizione dell'azione revocatoria ex art. 67 legge fall. non può avvenire mediante una messa in mora con atto extragiudiziario, trattandosi di esercizio di un diritto potestativo riservato al solo organo concorsuale e da declinare mediante esercizio di un'azione giudiziale, mentre è a tal fine idoneo il ricorso per sequestro giudiziario, purché individui chiaramente la predetta azione di merito, atteso che la strumentalità dell'istanza cautelare manifesta la volontà dell'organo di agire in siffatto giudizio e considerato che il riferimento dell'art. 2943, comma 1, c.c. alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio ««conservativoo» ha riguardo ad ogni istanza di tutela anticipatrice rispetto alla successiva cognizione piena.
Cassazione civile sez. I 19 luglio 2012 n. 12545
Nella ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi), bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti.
Cassazione civile sez. VI 02 luglio 2012 n. 11054
In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di conto affidato e di rimessa effettuata ad una data in cui non vi era stato sconfinamento di fido, il carattere solutorio va escluso, salvo che sussistano specifiche circostanze di fatto, che depongano in senso contrario; a tal fine non sono sufficienti il sostanziale congelamento del conto affidato in un certo arco di tempo e neppure il mero dato obiettivo del suo andamento storico ovvero la circostanza che la provvista ripristinata non sia stata riutilizzata, occorrendo la sua anticipata chiusura oppure l'indisponibilità della provvista conseguente al rifiuto della banca di rilasciare blocchetti di assegni, ovvero, ancora, la sua iniziativa volta a trasformare le rimesse effettuate nell'ambito del fido in atti solutori.
Cassazione civile sez. I 31 maggio 2012 n. 8783
La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 legge fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento
Cassazione civile sez. I 17 maggio 2012 n. 7774
In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, il giudicato formatosi tra il fallito ed un creditore sulla validità dell'atto a titolo gratuito compiuto nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento non preclude al curatore di farne valere l'inefficacia nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 64 legge fall., in quanto tale conseguenza, derivante dal proprio fallimento e quindi non deducibile prima, non incide sull'accertamento contenuto nel giudicato (alla stregua di fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito), ma soltanto su detta opponibilità; inoltre, dal momento che la declaratoria di inefficacia ex art. 64 legge fall., a differenza di quella ex art. 67 legge fall., non esige una pronuncia costitutiva, il curatore può dedurre l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito, anziché con apposita domanda, anche con un'eccezione riconvenzionale, diretta semplicemente a paralizzare la pretesa del creditore
Cassazione civile sez. I 04 maggio 2012 n. 6789
Le rimesse in conto corrente in tanto sono revocabili, ai sensi dell'art. 67 l. fall., in quanto all'atto della rimessa il conto risulti scoperto, per tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello in cui si sia verificato uno sconfinamento dal fido convenzionalmente accordato al correntista, con la conseguenza che, per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa, il quale non coincide necessariamente né con il saldo per valuta, né con quello contabile delle operazioni risultanti dall'estratto conto.
Cassazione civile sez. I 02 aprile 2012 n. 5260
Ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la "scientia decoctionis" va riscontrata con riferimento all'insolvenza della società, considerato che è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato d'insolvenza personale. Ne consegue che anche l'onere della prova della "inscientia decoctionis", che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma dell'art. 67, comma 1, l. fall., ha come termine di riferimento, non già lo stato d'insolvenza del socio suddetto, bensì quello della società alla quale l'autore dell'atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata.
Cassazione civile sez. III 25 gennaio 2012 n. 1012
La cessione di credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell'art. 1264 c.c., sicché la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorché erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell'azione revocatoria dell'atto di cessione, così non comporta l'efficacia liberatoria del pagamento che il debitore stesso abbia effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente. (Nella specie la S.C. ha escluso l'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente non potendo ipotizzarsi alcun dubbio sulla corretta individuazione del creditore destinatario, posto che la cessione fu notificata al ceduto, che nulla oppose, prima del fallimento del cedente).
In tema di revocatoria fallimentare, nel caso di conto affidato e di rimessa effettuata ad una data in cui non vi era stato sconfinamento di fido, il carattere solutorio va escluso, salvo che sussistano specifiche circostanze di fatto, che depongano in senso contrario; a tal fine non sono sufficienti il sostanziale congelamento del conto affidato in un certo arco di tempo e neppure il mero dato obiettivo del suo andamento storico ovvero la circostanza che la provvista ripristinata non sia stata riutilizzata, occorrendo la sua anticipata chiusura oppure l'indisponibilità della provvista conseguente al rifiuto della banca di rilasciare blocchetti di assegni, ovvero, ancora, la sua iniziativa volta a trasformare le rimesse effettuate nell'ambito del fido in atti solutori.
Cassazione civile sez. I 31 maggio 2012 n. 8783
La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 legge fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento
Cassazione civile sez. I 17 maggio 2012 n. 7774
In tema di effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, il giudicato formatosi tra il fallito ed un creditore sulla validità dell'atto a titolo gratuito compiuto nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento non preclude al curatore di farne valere l'inefficacia nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 64 legge fall., in quanto tale conseguenza, derivante dal proprio fallimento e quindi non deducibile prima, non incide sull'accertamento contenuto nel giudicato (alla stregua di fatto impeditivo, estintivo o modificativo del credito), ma soltanto su detta opponibilità; inoltre, dal momento che la declaratoria di inefficacia ex art. 64 legge fall., a differenza di quella ex art. 67 legge fall., non esige una pronuncia costitutiva, il curatore può dedurre l'inefficacia dell'atto a titolo gratuito, anziché con apposita domanda, anche con un'eccezione riconvenzionale, diretta semplicemente a paralizzare la pretesa del creditore
Cassazione civile sez. I 04 maggio 2012 n. 6789
Le rimesse in conto corrente in tanto sono revocabili, ai sensi dell'art. 67 l. fall., in quanto all'atto della rimessa il conto risulti scoperto, per tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello in cui si sia verificato uno sconfinamento dal fido convenzionalmente accordato al correntista, con la conseguenza che, per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa, il quale non coincide necessariamente né con il saldo per valuta, né con quello contabile delle operazioni risultanti dall'estratto conto.
Cassazione civile sez. I 02 aprile 2012 n. 5260
Ai fini della revocatoria fallimentare degli atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di una società di persone, dichiarato fallito per effetto del fallimento sociale, la "scientia decoctionis" va riscontrata con riferimento all'insolvenza della società, considerato che è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato d'insolvenza personale. Ne consegue che anche l'onere della prova della "inscientia decoctionis", che grava sul convenuto nel caso di domanda di revocatoria fallimentare proposta a norma dell'art. 67, comma 1, l. fall., ha come termine di riferimento, non già lo stato d'insolvenza del socio suddetto, bensì quello della società alla quale l'autore dell'atto di disposizione partecipi in regime di responsabilità illimitata.
Cassazione civile sez. III 25 gennaio 2012 n. 1012
La cessione di credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell'art. 1264 c.c., sicché la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorché erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell'azione revocatoria dell'atto di cessione, così non comporta l'efficacia liberatoria del pagamento che il debitore stesso abbia effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente. (Nella specie la S.C. ha escluso l'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente non potendo ipotizzarsi alcun dubbio sulla corretta individuazione del creditore destinatario, posto che la cessione fu notificata al ceduto, che nulla oppose, prima del fallimento del cedente).
Cassazione civile sez. I 15 dicembre 2011 n. 27084
In tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 67 legge fall. (cui si riferisce la fattispecie) ovvero del comma 2, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l'atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Confermando tale principio, la S.C., ha statuito che l'importo del predetto debito, relativo ad una vendita di immobile a prezzo sproporzionato, è pari alla differenza tra il prezzo pagato dal terzo per l'acquisto del bene ed il valore reale del medesimo alla data della stipula del contratto controverso, con gli interessi legali dalla domanda e salvo il risarcimento del maggior danno, se provato dall'attrice curatela).
Cassazione civile sez. VI 21 ottobre 2011 n. 21927
In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l. fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c.
Cassazione civile sez. I 10 ottobre 2011 n. 20753
Ai fini della revocabilità di rimesse solutorie, effettuate sul conto corrente del debitore principale poi fallito dal terzo, occorre verificare il negozio giuridico nel quale la rimessa trova causa, essendo il versamento del terzo ex se un atto neutro, con valenza meramente contabile; pertanto, nel caso in cui la banca, accreditando sul conto l'importo relativo, adempia alla propria obbligazione nascente dal contratto di appalto di servizi con il correntista e si assolva, in tal modo, solo alla funzione di registrazione contabile della compensazione legale, ai fini dell'estinzione del debito del correntista verso la banca medesima, l'iscrizione non determina una rimessa revocabile, poiché vi è autonomia tra il rapporto di conto corrente e quello d'appalto e l'effetto solutorio non è conseguenza dell'iscrizione, ma si situa ex art. 1243 c.c. nel momento della coesistenza dei debiti e crediti, in presenza dei requisiti di liquidità ed omogeneità.
Cassazione civile sez. I 16 giugno 2011 n. 13244
In caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria, avente ad oggetto l'equivalente pecuniario del bene non restituibile in natura o anche, come nella specie, la somma di danaro relativa al pagamento oggetto dell'azione stessa, ha natura di debito di valore, in ragione della funzione indennitaria cui tale azione assolve, in quanto volta a neutralizzare le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori; ne consegue che il predetto debito restitutorio, destinato alla reintegrazione del patrimonio del fallito, è altresì soggetto alla rivalutazione monetaria, così da poter ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell'atto revocato, ed alla maturazione degli interessi sulla somma rivalutata, ai fini di risarcire il danno da ritardata acquisizione del bene.
Cassazione civile sez. I 10 giugno 2011 n. 12736
La cessione di credito, che è negozio a causa variabile, si caratterizza come anomala, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, e, come tale; è assoggettabile a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.., se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, mentre si sottrae all'azione fallimentare qualora sia stata stipulata in funzione di garanzia di un debito contestualmente sorto; la contestualità va intesa in senso eminentemente sostanziale e causale, e non strettamente cronologico, sicché l'eventuale riferibilità della garanzia a un credito preesistente va accertata in concreto, avuto riguardo alla specifica genesi del contratto.
Cassazione civile sez. I 10 giugno 2011 n. 12736
L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito.
Cassazione civile sez. I 18 aprile 2011 n. 8827
In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ex art. 67, comma 2, l. fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a pagamenti disposti, da parte del fallito nei confronti del creditore, in attuazione di un piano concordato tra le parti, risultando in precedenza protesti di assegni bancari emessi dal primo nei confronti del secondo e da questi evidenziati nel proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento).
Cassazione civile sez. I 11 aprile 2011 n. 8223
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego.
In tema di azione revocatoria fallimentare, senza distinzioni tra le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 67 legge fall. (cui si riferisce la fattispecie) ovvero del comma 2, la conseguente obbligazione restitutoria, a contenuto pecuniario, in capo all'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, poiché l'atto posto in essere dal fallito è originariamente valido, sopravvenendo la sua inefficacia, a prescindere dall'originaria consapevolezza dei soggetti, solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla data della domanda giudiziale. (Confermando tale principio, la S.C., ha statuito che l'importo del predetto debito, relativo ad una vendita di immobile a prezzo sproporzionato, è pari alla differenza tra il prezzo pagato dal terzo per l'acquisto del bene ed il valore reale del medesimo alla data della stipula del contratto controverso, con gli interessi legali dalla domanda e salvo il risarcimento del maggior danno, se provato dall'attrice curatela).
Cassazione civile sez. VI 21 ottobre 2011 n. 21927
In tema di revocatoria fallimentare di compravendita stipulata in adempimento di contratto preliminare, l'accertamento dei relativi presupposti va compiuto con riferimento alla data del contratto definitivo, in quanto l'art. 67 l. fall. ricollega la consapevolezza dell'insolvenza al momento in cui il bene, uscendo dal patrimonio, viene sottratto alla garanzia dei creditori, rendendo irrilevante lo stato soggettivo con cui è assunta l'obbligazione, di cui l'atto finale comporta esecuzione, salvo che ne sia provato il carattere fraudolento; inoltre, qualora nel momento fissato per la stipulazione del contratto definitivo, sussista pericolo di revoca dell'acquisto per la sopravvenuta insolvenza del promittente venditore, il promissario acquirente ha la facoltà di non addivenire alla stipulazione, invocando la tutela dell'art. 1461 c.c.
Cassazione civile sez. I 10 ottobre 2011 n. 20753
Ai fini della revocabilità di rimesse solutorie, effettuate sul conto corrente del debitore principale poi fallito dal terzo, occorre verificare il negozio giuridico nel quale la rimessa trova causa, essendo il versamento del terzo ex se un atto neutro, con valenza meramente contabile; pertanto, nel caso in cui la banca, accreditando sul conto l'importo relativo, adempia alla propria obbligazione nascente dal contratto di appalto di servizi con il correntista e si assolva, in tal modo, solo alla funzione di registrazione contabile della compensazione legale, ai fini dell'estinzione del debito del correntista verso la banca medesima, l'iscrizione non determina una rimessa revocabile, poiché vi è autonomia tra il rapporto di conto corrente e quello d'appalto e l'effetto solutorio non è conseguenza dell'iscrizione, ma si situa ex art. 1243 c.c. nel momento della coesistenza dei debiti e crediti, in presenza dei requisiti di liquidità ed omogeneità.
Cassazione civile sez. I 16 giugno 2011 n. 13244
In caso di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, la conseguente obbligazione restitutoria, avente ad oggetto l'equivalente pecuniario del bene non restituibile in natura o anche, come nella specie, la somma di danaro relativa al pagamento oggetto dell'azione stessa, ha natura di debito di valore, in ragione della funzione indennitaria cui tale azione assolve, in quanto volta a neutralizzare le conseguenze di atti posti in essere in pregiudizio delle ragioni dei creditori; ne consegue che il predetto debito restitutorio, destinato alla reintegrazione del patrimonio del fallito, è altresì soggetto alla rivalutazione monetaria, così da poter ovviare al deprezzamento intervenuto dalla data del compimento dell'atto revocato, ed alla maturazione degli interessi sulla somma rivalutata, ai fini di risarcire il danno da ritardata acquisizione del bene.
Cassazione civile sez. I 10 giugno 2011 n. 12736
La cessione di credito, che è negozio a causa variabile, si caratterizza come anomala, rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, e, come tale; è assoggettabile a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.., se compiuta in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, mentre si sottrae all'azione fallimentare qualora sia stata stipulata in funzione di garanzia di un debito contestualmente sorto; la contestualità va intesa in senso eminentemente sostanziale e causale, e non strettamente cronologico, sicché l'eventuale riferibilità della garanzia a un credito preesistente va accertata in concreto, avuto riguardo alla specifica genesi del contratto.
Cassazione civile sez. I 10 giugno 2011 n. 12736
L'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito.
Cassazione civile sez. I 18 aprile 2011 n. 8827
In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ex art. 67, comma 2, l. fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo a pagamenti disposti, da parte del fallito nei confronti del creditore, in attuazione di un piano concordato tra le parti, risultando in precedenza protesti di assegni bancari emessi dal primo nei confronti del secondo e da questi evidenziati nel proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento).
Cassazione civile sez. I 11 aprile 2011 n. 8223
In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego.