Asili nido stop agli aumenti a sorpresa delle rette

Asili nido - stop del Consiglio di Stato ad aumenti a sorpresa da parte del Comune delle rette - si lede il legittimo affidamento dei genitori che abbiano partecipato al bando

Approfondimento a cura di

Maria Antonietta Usai

avvocato del Foro di Cagliari

Con la recente sentenza N. 4382, il Consiglio di Stato ha sancito il divieto dei rincari a sorpresa delle rette degli asili nido durante l'anno scolastico, in quanto lesiva del principio del legittimo affidamento.

La causa traeva origine dalla impugnazione, da parte dei genitori di un bambino dell'asilo, dell'atto del Commissario straordinario del Comune di Bologna, relativo all'approvazione del nuovo sistema tariffario del servizio nido d'infanzia e dei servizi integrativi scolastici ed extrascolastici, decorrente dal  1° aprile 2011.

Tale atto,  recante l'introduzione di una quota di iscrizione al servizio di scuola di infanzia per l'anno scolastico 2011-2012, determinava  un aumento delle quote di iscrizione per gli asili, allo scopo di reperire fondi per l'amministrazione pubblica.

A seguito del rigetto dell'impugnazione, i genitori appellavano la sentenza del Giudice di prime cure. Resisteva il Comune di Bologna.

In tale sede, il Consiglio di Stato,  respingeva in via preliminare l'eccezione del Comune relativa alla inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto capace, se accolto, di incidere sul bilancio comunale.

Osservava al riguardo il Collegio che le delibere afferenti le tariffe dei servizi pubblici locali sono atti autonomi rispetto al bilancio degli enti locali ed infatti sono assoggettate ad un procedimento specifico, dotato di una peculiare e distinta istruttoria.

Pertanto, il fatto che la revoca di tali delibere possa ripercuotersi sulle entrate comunali, non impedisce affatto, pena la violazione del diritto di difesa, l'impugnazione giurisdizionale delle medesime.

Nel merito, il Collegio reputava il ricorso parzialmente fondato.

Invero, come rilevato dagli appellanti, l'applicazione di nuove tariffe all'anno scolastico in corso, lederebbe il principio di affidamento dei genitori, i quali decisero di usufruire del servizio, proprio confidando nella permanenza delle condizioni economiche degli anni precedenti.

Infatti, l'ammissione ai nidi comunali ed a quelli convenzionati del Comune di Bologna, presuppongono la formazione di graduatorie delle domande presentate a seguito della pubblicazione di un bando comunale, comprensivo delle condizioni del servizio e della quota di contribuzione a carico degli utenti mediante il versamento di una tariffa mensile rapportata all'indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE).

Con la conseguenza che, a prescindere dalla qualificazione in termini pubblicistici o privatistici del rapporto instaurato, la pubblicazione del bando integra un auto-vincolo con il quale l'amministrazione, a tutela del legittimo affidamento ingenerato negli utenti circa la permanenza per ogni anno scolastico delle condizioni esposte, si impegna a mantenere ferme le condizioni pubblicizzate.

Ne deriva che, nel caso di specie, la decisione di incrementare, in modo peraltro particolarmente incisivo, le tariffe dell'anno in corso produce la lesione dell'affidamento legittimo ingenerato nei genitori che, trattandosi di un servizio pubblico a domanda, decisero di presentare le richieste di iscrizione e di procedere ai rinnovi annuali, confidando nella permanenza delle condizioni economiche pregresse. Affidamento accentuato dal fatto che il bando de quo prevedeva alcuni casi specifici in cui le tariffe potevano essere variate,  confermando in tal modo la generale immutabilità, in corso d?anno, delle condizioni economiche pubblicizzate.

Alla luce delle predette considerazioni, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Quinta ) definitivamente pronunciando sull'appello proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie in parte il ricorso di primo grado nei sensi e con gli effetti previamente specificati con compensazione delle  spese del doppio grado di giudizio.


Consiglio di Stato , sez. V, sentenza 31.07.2012 n° 4362
RICHIEDI CONSULENZA