nuove tariffe e liquidazioni

Le Sezioni Unite in merito all'applicazione delle nuove tariffe ai procedimenti giudiziali in corso e conclusi
 
Con il D.M. 20 luglio 2012, n. 140, sono stati introdotti nuovi criteri per la liquidazione giudiziale dei compensi dovuti ai professionisti. Il Capo II del decreto in particolare è dedicato alle modalità di liquidazione dei compensi agli avvocati in relazione all'attività giudiziale e stragiudiziale, con riferimento a meterie civili, penali, amministrative e tributarie. Il compenso è determinato per fasi processuali tenuto conto dei parametri individuati dal decreto. Con l'allegato A sono determinati gli importi forfettari per fase, sulla base dello scaglione di valore tra i 25.000,00 euro e i 50.000,00 euro. Tale valore forfettario può essere poi aumentato o diminuito. Una questione che si è subito affacciata all'attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte è quella del dies a quo di applicazione delle nuove liquidazioni. La Suprema Corte ha chiarito che, in nessun caso, è ammessa una liquidazione frazionata, in parte sulla base dei vecchi criteri (in ordine alle attività concretamente espletate prima dell'approvazione del DM) ed in parte sulla base dei nuovi parametri individuati dal citato DM. A mente dell'art. 41 del DM, infatti, tutte le liquidazioni successive all'approvazione del DM dovranno essere effettuate secondo i nuovi criteri. Tuttavia, hanno precisato le SSUU, continueranno ad applicarsi le vecchie norme e criteri di liquidazione laddove l'attività professionale sia stata interamente svolta sotto il vigore della precedente normativa ("... Vero è che il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.)
 
Cassazione civile  sez. un. 12 ottobre 2012 n. 17405

Secondo quanto previsto dall'art. 41 d.m. n. 140 del 2012, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9 comma 2 d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. L'art. 41, infatti, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.


4. Il comune ricorrente, essendo rimasto soccombente, dovrà però rifondere alla controparte le spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri stabiliti D.M. 20 luglio 2012, n. 140.
A tale ultimo riguardo giova ricordare che, a norma del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 271, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando, come nella specie, la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto.
Reputa il collegio che, per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Vero è che il D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 3 stabilisce che le abrogate tariffe continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale contemplato nel comma precedente; ma da ciò si può trarre argomento per sostenere che sono quelle tariffe - e non i parametri introdotti dal nuovo decreto - a dover trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe.
Non potrebbe invece condividersi l'opinione di chi, con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso, pretendesse di segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti in causa dal difensore, oppure di distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione. Osta ad una tale impostazione il rilievo secondo cui - come anche nella relazione accompagnatoria del più volte citato decreto ministeriale non si manca di sottolineare - il compenso evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; e di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacchè sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita (cfr., ad esempio, Cass. n. 5426 del 2005, e Cass. n. 8160 del 2001). L'attuale unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di "compenso" non può non implicare l'adozione del medesimo principio alla liquidazione di quest'ultimo, tanto più che alcuni degli elementi dei quali l'art. 4 del decreto ministeriale impone di tener conto nella liquidazione (complessità delle questioni, pregio dell'opera, risultati conseguiti, ecc.) sarebbero difficilmente apprezzabili ove il compenso dovesse esser riferito a singoli atti o a singole fasi, anzichè alla prestazione professionale nella sua interezza. Nè varrebbe obiettare che detti elementi di valutazione attengono alla liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, sembrando inevitabile che essi siano destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente.

P.Q.M.

La corte rigetta ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012

 

 

 IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;
Adotta
il seguente regolamento:

CAPO I
Disposizioni generali
Ambito di applicazione e regole generali
Art. 1
1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita' accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale puo' aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale e' conferito a una societa' tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu' soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

Capo II
Disposizioni concernenti gli avvocati
Tipologia di attivita'
Art. 2
1. Le prestazioni professionali forensi sono distinte in attivita' stragiudiziale e attivita' giudiziale. Le attivita' giudiziali sono distinte in attivita' penale e attivita' civile, amministrativa e tributaria.
Art.3
Attivita' stragiudiziale
1. L'attivita' stragiudiziale e' liquidata tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.
2. Si tiene altresi' conto delle ore complessive impiegate per la prestazione, valutate anche secondo il valore di mercato attribuito alle stesse.
3. Quando l'affare si conclude con una conciliazione, il compenso e' aumentato fino al 40 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile a norma dei commi che precedono.
Art.4
Attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. L'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria e' distinta nelle seguenti fasi: fase di studio della controversia; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria; fase decisoria; fase esecutiva.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessita' della controversia, del numero e dell'importanza e complessita' delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione.
3. Si tiene altresi' conto del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti. Nel caso di controversie a norma dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso puo' essere aumentato fino al triplo, rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
5. Quando il procedimento si conclude con una conciliazione il compenso e' aumentato fino al 25 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.
Art.5
Determinazione del valore della controversia
1. Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia e' determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, e nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.
2. Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa e' determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando cio' non e' possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato.
3. Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile si tiene particolare conto dell'oggetto e della complessita' della stessa.
Art.6
Procedimenti arbitrali
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri, nel caso di arbitrato rituale, e' dovuto il compenso stabilito per le controversie davanti ai giudici competenti a conoscere sulle stesse.
2. In ogni altro caso di arbitrato o fattispecie analoga, per la liquidazione dei compensi si applicano i parametri previsti per l'attivita' stragiudiziale.
Art.7
Procedimenti cautelari o speciali o non contenziosi
1. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella A - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali ovvero non contenziosi anche quando in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
Art.8
Cause di lavoro
1. Nelle controversie di lavoro il cui valore non supera 1.000 euro, il compenso e' ridotto di regola fino alla meta'.
Art.9
Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio
1. Nelle controversie per l'indennizzo da irragionevole durata del processo, il compenso puo' essere ridotto fino alla meta'. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa, e gli importi sono di regola ridotti della meta' anche in materia penale.
Art.10
Responsabilita' processuale aggravata e pronunce in rito
1. Nel caso di responsabilita' processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d'inammissibilita' o improponibilita' o improcedibilita' della domanda, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente e' ridotto, di regola, del 50 per cento rispetto a quello liquidabile a norma dell'articolo 11.

Art.11
Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale civile, amministrativa e tributaria
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella A - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 4.
2. Il compenso e' liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio.
4. Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l'esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l'esame delle corrispondenti relate, l'iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l'esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste di prova, le memorie di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, ovvero meramente illustrative, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni comunque connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attivita' istruttorie, gli atti comunque necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attivita' e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, gli atti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessita' della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso.
7. Nella fase esecutiva, fermo quanto previsto nella richiamata tabella A - Avvocati, per l'atto di precetto, sono ricompresi, a titolo di esempio: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti, le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.
8. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati.
9. Per le controversie il cui valore supera euro 1.500.000,00 il giudice, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso applicando i parametri di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5. I parametri indicati nel periodo precedente si applicano anche ai procedimenti per ingiunzione.
10. Per le procedure concorsuali si applicano per analogia i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.
Art.12
Attivita' giudiziale penale
Art. 12
1. L'attivita' giudiziale penale e' distinta nelle seguenti fasi:
fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero sopravvengono cause estintive del reato, l'avvocato ha diritto al compenso per l'opera effettivamente svolta.
2. Nella liquidazione il giudice deve tenere conto della natura, complessita' e gravita' del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni, del pregio dell'opera prestata, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell'eventuale urgenza della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da esaminare, l'emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l'entita' economica e l'importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuita', la frequenza, l'orario e i trasferimenti conseguenti all'assistenza prestata.
3. Si tiene altresi' conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
4. Qualora l'avvocato difenda piu' persone con la stessa posizione processuale il compenso unico puo' essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difende una parte contro piu' parti.
5. Per l'assistenza d'ufficio a minori il compenso puo' essere diminuito fino alla meta'.
6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso l'adozione di condotte dilatorie tali da ostacolare la definizione del procedimento in tempi ragionevoli.
7. Si applica l'articolo 9, comma 1, secondo periodo.
Art.13
Parte civile
Art. 13
1. I parametri previsti per l'attivita' giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per l'attivita' giudiziale civile.
Art.14
Determinazione del compenso per l'attivita' giudiziale penale
Art. 14
1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla tabella B - Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice puo' sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
2. Il compenso e' liquidato per fasi.
3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l'attivita'.
4. Nella fase introduttiva sono compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
5. Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attivita' istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attivita' ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni anche incidentali.
6. Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica.
7. Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attivita' connesse all'esecuzione della pena o delle misure cautelari.
8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B - Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12.
9. Il compenso, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, comprende ogni attivita' accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attivita' connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.



 Entrata in vigore
Art. 42
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
All.1
Allegato 1

                                                Tabella A - Avvocati
TRIBUNALE ORDINARIO E ORGANO DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed  euro
50.000
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  1.200;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione  euro  600;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro  1.200;  aumento:
fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  1.500;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 800; aumento: fino  a
+60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di  liquidazione  euro  1.800;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 550; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione  euro  300;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di  liquidazione  euro  550;  aumento:
fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 700; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 400; aumento: fino  a
+60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di liquidazione euro 900; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  1.900;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro  2.000;  aumento:
fino a +150%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  2.600;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 1.300; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di  liquidazione  euro  2.900;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  3.250;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.650;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro  3.250;  aumento:
fino a +130%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  4.050;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 2.100; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di  liquidazione  euro  4.800;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  5.400;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 2.700;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro  5.400;  aumento:
fino a +100%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  6.750;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase esecutiva:
a) mobiliare: valore medio di liquidazione euro 3.600; aumento:  fino
a +60%; diminuzione: fino a -50%
b) immobiliare: valore medio di  liquidazione  euro  8.100;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione di valore indeterminato o indeterminabile
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello  scaglione
di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%
 
GIUDICE DI PACE
Scaglione fino a euro 5.000
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento:  fino
a +50%; diminuzione: fino a -60%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione  euro  150;  aumento:
fino a +50%; diminuzione: fino a -60%
Fase istruttoria: valore medio di  liquidazione  euro  300;  aumento:
fino a +100%; diminuzione: fino a -80%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 400; aumento:  fino
a +30%; diminuzione: fino a -70%
Scaglione da euro 5.001
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello  scaglione
previsto per il tribunale, diminuito del 40%
 
CORTE DI APPELLO, ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA  DI  SECONDO  GRADO,
ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI PRIMO GRADO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello  scaglione
previsto per il tribunale, aumentato del 20%
 
SUPREMA CORTE DI  CASSAZIONE,  MAGISTRATURE  SUPERIORI,  COMPRESO  IL
TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA DELL'UNIONE EUROPEA
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed  euro
50.000
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  1.600;  aumento:
fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.000;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  1.900;  aumento:
fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore  medio  di  liquidazione:  -55%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore  medio  di  liquidazione:  +65%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio  di  liquidazione:  +170%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio  di  liquidazione:  +350%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione
 
CORTE COSTITUZIONALE, E ALTRI ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALI
Scaglione di riferimento: valore della causa tra euro 25.001 ed  euro
50.000
Fase di studio: valore medio di  liquidazione  euro  1.700;  aumento:
fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 1.100;  aumento:
fino a +60%; diminuzione: fino a -50%
Fase decisoria: valore medio di  liquidazione  euro  2.000;  aumento:
fino a +70%; diminuzione: fino a -50%
Scaglione fino a euro 25.000
Variazione del valore  medio  di  liquidazione:  -55%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione
Scaglione da euro 50.001 a euro 100.000
Variazione del valore  medio  di  liquidazione:  +65%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione
Scaglione da euro 100.001 a euro 500.000
Variazione del valore medio  di  liquidazione:  +170%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000
Variazione del valore medio  di  liquidazione:  +350%  rispetto  allo
scaglione di riferimento; stesse variazioni percentuali in aumento  o
diminuzione
 
PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
Scaglione fino a euro 5.000: da 50 a 700 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 400 a 2.000 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 1.000 a 2.500 euro
 
PRECETTO
Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro
Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro
Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro
Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900
 
PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI E PER CONSEGNA O RILASCIO
Diminuzione del 10% del valore  medio  di  liquidazione  relativo  ai
procedimenti  esecutivi  mobiliari,  con   i   medesimi   aumenti   e
diminuzioni
 
AFFARI TAVOLARI
Diminuzione del 20% del valore  medio  di  liquidazione  relativo  ai
procedimenti  esecutivi  mobiliari,  con   i   medesimi   aumenti   e
diminuzioni

                                                 Tabella B - Avvocati
 
TRIBUNALE MONOCRATICO E MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300; aumento:  fino
a +300%; diminuzione: fino a -50%
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione  euro  600;  aumento:
fino a +50%; diminuzione: fino a -50%
Fase istruttoria: valore medio di  liquidazione  euro  900;  aumento:
fino a +100%; diminuzione: fino a -70%
Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900; aumento:  fino
a +50%; diminuzione: fino a -70%
Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o
diminuzione del 50%.
 
GIUDICE DI PACE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il
tribunale monocratico, diminuito del 20%
 
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il
tribunale monocratico, aumentato del 20%
 
TRIBUNALE COLLEGIALE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il
tribunale monocratico, aumentato del 30%
 
CORTE D'ASSISE
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il
tribunale monocratico, aumentato del 150%
 
CORTE D'APPELLO E TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il
tribunale monocratico, aumentato del 60%
 
CORTE D'ASSISE D'APPELLO
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il
tribunale monocratico, aumentato del 160%
 
MAGISTRATURE SUPERIORI
Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per  il
tribunale monocratico, aumentato del 220%

                                                            Tabella C
 
COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DOTTORI
              COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
 
Riquadro 1 [Art. 19]
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi  e  delle
  attivita':
  fino ad euro 10.000 dal 3% al 4%
  sul maggior valore fino ad euro 50.000 dal 2% al 3%
  sul maggior valore oltre euro 50.000 dall'1% al 2%
 
Riquadro 2 [Art. 20]
a) sul totale dell'attivo realizzato:
   fino ad euro 400.000 dal 4% al 6%
   sul maggior valore e fino a euro 4.000.000 dal 2% al 3%
   oltre euro 4.000.000 dallo 0.75% al 1%
b) sul passivo accertato: dallo 0,50% allo 0,75%
 
Riquadro 3 [Art. 21]
- sul valore della perizia o della valutazione:
  fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1%
  per il di piu' fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%
  per il di piu' oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050%
 
Riquadro 4 [Art. 22]
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:  dallo  0,10%
   allo 0,15%
b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,075%
c) sull'ammontare delle passivita' dallo 0,050% allo 0,075%
 
Riquadro 5.1 [Art. 23, comma 1]
a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%;
b) sul totale delle attivita': dallo 0,020% allo 0,060%
c) sul totale  delle  passivita'  risultanti  dal  bilancio  di  fine
   esercizio: dallo 0,020 allo 0,065%
 
Riquadro 5.2 [Art. 23, comma 2]
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi:
  fino a euro 50.000 dal 4% al 3%
  sul maggior valore e fino a euro 100.000 dal 2% al 1%
  oltre euro 100.000 dal 1% allo 0,5%
 
Riquadro 6 [Art. 24]
a) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
   dallo 0,020% allo 0,030% fino a 20.000.000 di euro
   per il di piu' oltre 20.000.000 dallo 0.005% allo 0.010%
b) sul totale delle attivita': dallo 0,050% allo 0,060%
c) sull'ammontare delle passivita': dallo 0,020% allo 0,030%
 
Riquadro 7.1 [Art. 25, comma 1]
- sul capitale sottoscritto:
  fino ad euro 1.000.000 dallo 0,75% al 1,50%
  per il di piu' oltre euro 15.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
  oltre euro 15.000.000 dallo 0,25% allo 0,50%
 
Riquadro 7.2 [Art. 25, comma 2]
- sul  totale   delle   attivita'   delle   situazioni   patrimoniali
  utilizzate:
  fino ad euro 4.000.000 dal 1% al 1,50%
  oltre euro 4.000.000 dallo 0,5% al 1%
 
Riquadro 8.1 [Art. 26, comma 1]
- sul corrispettivo pattuito:
  fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 2%
  oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
 
Riquadro 8.2 [Art. 26, commi 2 e 3]
- sul capitale mutuato  o  erogato,  ovvero  sui  capitali  e  valori
  economico-finanziari oggetto della prestazione:
  fino a euro 2.000.000 dallo 0,75% al 1,00%
  oltre euro 2.000.000 dallo 0,50% allo 0,75%
 
Riquadro 9 [Art. 27]
- sul totale delle passivita':
  fino a euro 1.000.000 dal 1% al 2%
  oltre euro 1.000.000 dallo 0,70% allo 0,90%
 
Riquadro 10.1 [Art. 28, comma 1]
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150
- Dichiarazione dei redditi  con  o  senza  studi  di  settore  delle
  persone fisiche con partita iva euro 450
- Dichiarazione dei redditi  con  o  senza  studi  di  settore  delle
  societa' di persone euro 550
- Dichiarazione dei redditi  con  o  senza  studi  di  settore  delle
  societa' di capitali euro 650
- Dichiarazioni IRAP euro 200
- Dichiarazioni IVA euro 250
- Dichiarazione dei sostituti di imposta euro 150
- Dichiarazione di successione euro 350
- Altre dichiarazioni e comunicazioni euro 100
- Invio telematico euro 20
 
Riquadro 10.2 [Art. 28, comma 2]
- sull'importo  complessivo   delle   imposte,   tasse,   contributi,
  sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%
 
Riquadro 10.3 [Art. 28, comma 3]
- sull'importo  complessivo   delle   imposte,   tasse,   contributi,
  sanzioni, interessi dovuti: dal 1% al 5%
 
Riquadro 11 [Art. 29]
- sulla sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi  e  delle
  attivita':
  fino a euro 5.000.000,00 da euro 6.000 a euro 8.000
  per il di piu' fino a euro 100.000.000 dallo 0,009% allo 0,010%
  per il di piu' fino a euro 300.000.000 dallo 0,0060% allo 0,009%
  per il di piu' fino a euro 800.000.000 dallo 0,005% allo 0,006%
  per ogni euro 100.000.000 di valore in piu' o frazione, rispetto  a
  euro 800.000.000 una maggiorazione da euro 7.500 ad euro 10.000


 

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