In via generale, salvo eccezioni, ai sensi dell'art. 2910 cc, 1° comma, costituiscono beni pignorabili tutti i beni rientranti nel patrimonio del debitore.
Sono altresì beni pignorabili, a mente del 2° comma del medesimo articolo, i beni appartenenti a terzi: "quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perchè compiuto in pregiudizio del creditore".
Non sono beni pignorabili in quanto incapaci di espropriazione:
Sono altresì beni pignorabili, a mente del 2° comma del medesimo articolo, i beni appartenenti a terzi: "quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perchè compiuto in pregiudizio del creditore".
Non sono beni pignorabili in quanto incapaci di espropriazione:
- i beni demaniali;
- i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni;
- gli edifici destinati all'esercizio del culto cattolico, anche se appartenenti a privati;
- le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- i beni di Stati e sovrani stranieri, che abbiano una destinazione pubblica (residenze diplomatiche);
- i beni dotali destinati a sostenere gli oneri del matrimonio;
- l'usufrutto legale degli ascendenti;
- i diritti di uso e di abitazione;
- i beni del fondo patrimoniale (limitatamente ai debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia).
Non sono beni pignorabili in quanto sottratti all'espropriazione:
Con riferimento specifico ai crediti (ad esempio, per retribuzioni, stipendi o pensioni), non sono beni pignorabili:
- l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e cucina etc..
- i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
- le decorazioni al valore, le lettere, i registri e gli scritti di famiglia;
Con riferimento specifico ai crediti (ad esempio, per retribuzioni, stipendi o pensioni), non sono beni pignorabili:
- i crediti alimentari (tranne per causa di alimenti e sempre con l'autorizzazione del Presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo stabilita);
- i crediti aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri o sussidi dovuti per maternità, malattia o funerali da enti vari.
- quanto agli stipendi, salari e altre indennità dovuti da privati per rapporto di lavoro, sono pignorabili:
- per alimenti nella misura fissata dal Presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato;
- per ogni altro credito, nella misura massima di un quinto;
- se concorrono più cause simultanee il pignoramento non può estendersi oltre la metà;
Sono, ai sensi dell'art. 515 cpc, beni solo relativamente pignorabili:
- in mancanza di altri mobili: "le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo..."
- a seguito della riforma del 2006, nei limiti del quinto, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, soltanto allorchè il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (tale limite non si applica peraltro per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nell'attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro (cfr. art. 515 cpc, comma 3 cpc).