Consulta il testo del D.Lgs. n. 3/ 2007
La vecchia carta di soggiorno è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo con il decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007 in attuazione della direttiva europea n. Direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. Nel presente articolo, quando, con terminologia atecnica, parliamo della carta di soggiorno intendiamo, dunque, fare riferimento al nuovo permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo introdotto dal citato decreto legislativo. Questo tipo di permesso, come la Carta di soggiorno, nasce dall'esigenza di fornire agli stranieri con un progetto di immigrazione stabile la possibilità di ottenere un permesso di lunga durata che maggiormente si conformi a questa stabilità. A differenza del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) consente, infatti, di:
- fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo divieto previsto dal Prefetto;
- svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro;
- usufruire delle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, dell'accesso a beni e a servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla legge.
L' esigenza di un carattere di stabilità si riflette anche nei requisiti che vengono richiesti per la concessione della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno per lungo soggiornanti).
Carta di soggiorno: i requisiti
La carta di soggiorno può essere richiesta dallo straniero che:
- soggiorna ed è residente in Italia da almeno 5 anni; la legge prevede che possano essere computate in questo periodo anche le assenze del cittadino straniero dal territorio dello Stato italiano o della UE non interrompendosi il decorso dei cinque anni qualora il cittadino straniero si assenti per un periodo di tempo inferiore a sei mesi consecutivi e dieci complessivamente nell'arco dei cinque anni. La legge fa salvi anche periodi di assenza più lunghi solo nel caso in cui essi siano giustificati da ragioni di forza maggiore come l'obbligo militare, o gravi e documentati motivi di salute ovvero altri gravi e comprovati motivi.
- è titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi che sia già stato rinnovato, non può essere inoltrata la richiesta infatti con la sola ricevuta della richiesta di rinnovo
- dimostra di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari per i quali richiede il permesso; la legge stabilisce che l'importo debba essere commisurato con l'assegno familiare con riguardo però del reddito percepito nell'anno precedente alla richiesta e adeguatamente documentato. viene perciò richiesto un reddito pari a € 5.061,68 se si chiede il permesso CE per un solo familiare, al doppio € 10.123,36 se si chiede per due o tre familiari, al triplo € 15.185,04 se si chiede per quattro o più familiari.
- è in possesso di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (da richiedere al comune) ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria locale (ASL) competenti
Nella tipologia dei permessi di soggiorno che consentono un indeterminato numero di rinnovi vanno ricompresi i permessi per motivi di lavoro subordinato e autonomo (non stagionale), per motivi familiari, per ingresso in casi particolari.
Non possono, invece, per espressa previsione di legge, conseguire la carta di soggiorno coloro che :
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
Carta di soggiorno: la durata
Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo, esattamente come la vecchia carta di soggiorno, è un'autorizzazione a soggiornare a tempo indeterminato. Esso è anche un documento di identificazione valido della durata di cinque anni (come una carta di identità). Alla scadenza dei cinque anni si può rinnovare
Carta di soggiorno: la procedura per il rilascio
Per richiedere il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) è necessario utilizzare gli appositi moduli reperibili presso gli uffici postali. I moduli vanno inviati alla Questura competente allegando:
- copia del passaporto o di un altro documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana;
- copia del permesso di soggiorno.
Da tali documenti devono risultare la nazionalità, la data e il luogo di nascita;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi,
- certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- quattro fotografie in formato tessera;
- certificato di idoneità alloggiativa. normalmente rilasciato dal Comune o dalla ASL.
Se si richiede al Comune è necessario recarsi presso l'Ufficio Tecnico e presentare la richiesta in bollo compilata in tutte le sue parti. Alla richiesta si dovrà allegare copia del contratto di affitto o proprietà e una planimetria dell'appartamento. Dopo la presentazione della richiesta il Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo nell'appartamento per calcolare la superficie utile e successivamente, proprio in base a questo sopralluogo, l'Ufficio Tecnico rilascerà il certificato che attesta per quante persone è idoneo l'alloggio. Se si decide di richiederlo all'ASL è necessario recarsi presso la sede territoriale competente, all'Ufficio Igiene Pubblica. Anche in questo caso si dovrà compilare un modulo prestampato distribuito dall'ufficio stesso e si dovrà attendere che un tecnico venga ad effettuare la perizia nell'abitazione.
Nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari è necessario presentare:
- La documentazione attestante lo stato di familiare, che, se in lingua estera, deve essere tradotta e legalizzata presso l'autorità diplomatica presente nel Paese di origine del richiedente;
- certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL competente o certificato di idoneità all'alloggio rilasciato dal comune di residenza;
- documenti comprovanti il reddito richiesto.
La richiesta per un minore deve essere avanzata da chi esercita la patria potestà
La circolare del Ministero dell'interno del 3 giugno 2002 specifica che il possesso di un permesso di soggiorno che consenta un numero indeterminato di rinnovi, debba sussistere al momento della richiesta della carta di soggiorno non già in tutti i cinque anni precedenti.
Carta di soggiorno: la revoca e il ricorso
Viene disposta la Revoca della carta di soggiorno nei seguenti casi:
- se sia stata acquisita fraudolentemente;
-in caso di espulsione dello straniero che può avvenire solo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o nei confronti di stranieri pericolosi per la sicurezza e la moralità pubblica nonché nei confronti di individui indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni sempre di tale stampo.;
- quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
-in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da un altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Se la carta di soggiorno viene revocata ma allo straniero non deve essere disposta anche l'espulsione, gli viene rilasciato un altro permesso di soggiorno ordinario.
Contro i provvedimenti di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo,esattamente come era previsto per la Carta di soggiorno, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Carta di soggiorno: la possibilità per i titolari di questo permesso di muoversi all'interno dell'Europa
Una delle novità più rilevanti del d.lgs. n. 3 del 2007 è stata l'introduzione della possibilità per titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, in corso di validità e ai loro familiari di:
- esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo in altro Stato dell'Unione Europea;
- frequentarvi corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornarvi per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 17.000,00) e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
Allo straniero che possieda la carta di soggiorno rilasciata da uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda svolgere una delle attività sopraccitate nel territorio italiano viene rilasciato un permesso di soggiorno in base all'attività esercitata (senza perdere la carta di soggiorno già conseguita) mentre ai suoi familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di alloggio e di reddito.
Se il soggiorno è inferiore a tre mesi, invece lo straniero deve soltanto segnalare la sua presenza sul territorio alla Polizia, anche perché i titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo possono fare ingresso in Italia in esenzione del visto.
Infine, lo straniero titolare di permesso CE di lungo periodo rilasciato da un altro Stato dell'Unione Europea, che si stabilisca nel nostro territorio e che maturi i requisiti per ottenere lo stesso tipo di permesso in Italia può farne richiesta. Qualora venga rilasciato, ne viene data comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il primo permesso CE di lungo periodo.