Cittadinanza Italiana

LA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana è regolata dalla Legge n. 91/1992 che, all'art 1, stabilisce:

Cittadini italiani coloro i quali:
- sono figli di padre e madre cittadini italiani (cd ius sanginis);
- sono nati nel territorio della Repubblica se i genitori sono apolidi o ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato a cui questi appartengono (cd. ius soli);
- sono figli di ignoti e vengano trovati nel territorio italiano se non viene provato possesso di cittadinanza diversa da quella italiana
La legge stabilisce perciò che la materia dell'acquisto della cittadinanza italiana sia regolata da due principi fondamentali, quello dello ius soli e quello del ius sanguinis.
Per il principio dello ius Sanguinis:
La cittadinanza italiana si trasmette ai discendenti fino al secondo grado i quali possono ottenere la cittadinanza quando ricorrano determinate condizioni.
In particolare, ha la cittadinanza italiana colui che è figlio di padre o madre italiani (anche nel caso in cui nasca all'estero) a condizione, però, che i genitori non abbiano mai rinunciato o perso la loro cittadinanza italiana.
A questo riguardo persiste in Italia, a causa di un vuoto legislativo, una situazione paradossale in capo a coloro che sono nati da madre italiana prima dell'entrata in vigore della Costituzione (prima cioè del 1 gennaio 1948). Queste persone, infatti, subiscono ancora gli effetti di una vecchia legge del 1912 che prevedeva, per le donne italiane, la perdita della cittadinanza italiana in virtù di matrimonio con un cittadino straniero e l'impossibilità, per questo, di trasmettere la loro nazionalità italiana ai loro figli.
La Corte Costituzionale, infatti, con sentenza 87 del 1985 ha dichiarato incostituzionale la vecchia norma ma ha precisato altresì che, proprio in virtù del principio di irretroattività della legge, l'incostituzionalità poteva annullare gli effetti della precedente legge solo dalla data di entrata in vigore della Costituzione.
Pertanto, tutti coloro che sono nati prima del 1 gennaio 1948 da cittadina italiana sposata con uno straniero non sono cittadini italiani ius sanguinis a meno che la madre non abbia riacquistato la cittadinanza italiana mediante dichiarazione in virtù dell'art 129 della L n.151 del 75.
Anche nel caso in cui i genitori o uno degli ascendenti fino al secondo grado nati in territorio italiano abbiano perso la cittadinanza italiana, i loro figli o nipoti possono comunque acquistarla se:
-nel diventare maggiorenni risiedono in Italia da due anni ed entro un anno dichiarino di voler diventare cittadini italiani
-prestano servizio militare dichiarando di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- diventano pubblici dipendenti e dichiarino di volere la cittadinanza italiana.
Ai fini di eguagliare i diritti dei figli legittimi con quelli naturali, la legge stabilisce che il figlio riconosciuto (anche in virtù di dichiarazione giudiziale della filiazione) acquista la cittadinanza italiana, se minore di età, in modo automatico sin dal momento della nascita.
Se, invece, il figlio riconosciuto è maggiorenne deve dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, la volontà di assumere la cittadinanza italiana pur conservando la propria nazionalità d’origine. La dichiarazione deve essere prestata davanti all’Ufficiale dello stato civile corredando la stessa della documentazione che attesti il possesso dei requisiti.Per il principio dello Ius Loci:
Il cittadino straniero che sia nato in Italia ed ivi residente legalmente fino al compimento della maggiore età, acquista la cittadinanza italiana se, entro il diciannovesimo anno di età, dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana.
La naturalizzazione
Si può acquisire la cittadinanza italiana anche su concessione da parte dell’autorità governativa nel caso in cui ricorrono i presupposti per la cd naturalizzazione. Lo Stato italiano, con un atto discrezionale, può concedere la nazionalità sulla base di una valutazione complessiva sul grado di inserimento sociale, sulla pericolosità sociale (precedenti penali, etc) e sulla condizione di autosufficienza economica:al cittadino straniero regolarmente soggiornante da almeno 10 anni;
al cittadino comunitario regolarmente soggiornante da almeno 4 anni in Italia;
a coloro i quali, in possesso dello status di apolide o rifugiato, siano regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni.
al cittadino straniero che abbia almeno uno dei genitori od un ascendente in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni ( anche in assenza dei requisiti richiesti per l’acquisto per discendenza); allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano che risieda legalmente da almeno 5 anni successivi alla dichiarazione di adozione;
al cittadino straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato italiano; al cittadino straniero che abbia reso eminenti servizi al Paese o nel caso in cui vi sia un eccezionale interesse da parte dello Stato.

La Cittadinanza italiana, infine, si acquista attraverso il Matrimonio con un cittadino italiano. All'art 5 infatti la legge stabilisce che:
Il coniuge straniero od apolide di un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo 6 mesi di residenza legale in Italia. Se invece il coniuge straniero è residente all’estero acquista la cittadinanza dopo 3 anni dal matrimonio sempre che non via stato scioglimento od annullamento o cessazione degli effetti civili oppure sia intervenuta separazione legale.In ambedue i casi, al compiersi delle condizioni temporali poste, il cittadino straniero acquista la nazionalità quali che siano le sorti future del matrimonio.
E’ comunque precluso l’acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio allo straniero che abbia riportato condanna penale per un reato non colposo che preveda una pena massima di tre anni, oppure che abbia riportato una condanna per reato non politico superiore ad un anno da autorità giudiziaria straniera e tale condanna sia stata riconosciuta in Italia. La riabilitazione penale fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Perdita della cittadinanza
La legge infine oltre a regolare l’acquisto della Cittadinanza prevede che essa si possa perdere per rinuncia o al verificarsi di determinate situazioni che comportano l'automatica perdita della cittadinanza.La Rinuncia può essere fatta da:
-il cittadino italiano che possiede anche un'altra nazionalità e risiede o stabilisce la propria residenza all’estero e presenti all’autorità consolare italiana di residenza una dichiarazione di espressa rinunzia della cittadinanza; -il minore che sia divenuto cittadino italiano a seguito dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore, al compimento della maggiore età, può rinunziare alla cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di un’altra, con dichiarazione espressa di rinunzia rilasciata all’Ufficiale di stato civile o all’autorità consolare italiana di residenza. Le ipotesi di perdita automatica
La perdita automatica della cittadinanza italiana è prevista solo in base alla Convenzione Internazionale di Strasburgo del 6/5/63, nel caso in cui un cittadino italiano acquisti la cittadinanza e trasferisca la residenza in uno di questi Paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Germania, Svezia. In origine tale norma aveva valore anche nel caso dell’acquisto della cittadinanza e residenza in Francia e Paesi Bassi, successivamente, la firma tra l’Italia e questi due paesi del Secondo Protocollo di emendamento della Convenzione di Strasburgo (2 febbraio 1993) ha escluso l’applicabilità della norma. L’art 12 stabilisce poi che il Cittadino italiano possa perdere la cittadinanza italiana se, nel termine fissato dal Governo italiano, qualora questo gli rivolga l’invito, non abbandono l’impiego la carica o il servizio militare che il soggetto sta svolgendo per uno Stato ente pubblico straniero o internazionale cui non partecipi l’Italia.

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